INPS: deleghe gestione lavoro domestico – nuove regole post decesso

L’INPS, con il messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026,ha stabilito che non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico dopo il decesso del datore di lavoro.
Se al momento del decesso è già attiva o in fase di attivazione una delega a professionisti, associazioni sindacali o agenzie per il lavoro, questi intermediari autorizzati possono comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso, scaduti i quali l’INPS procederà comunque alla chiusura d’ufficio.
In assenza di una delega attiva, ed entro gli stessi 60 giorni, la cessazione del rapporto può essere effettuata direttamente dall’erede attraverso due modalità:
- mediante il Contact Center Multicanale, previo utilizzo del PIN telefonico generato nella propria area personale “MyINPS“, accedendo con SPID, CIE o CNS;
- inviando una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla sede INPS territorialmente competente.
Se l’erede preferisce affidarsi a un intermediario autorizzato sprovvisto di delega precedente, quest’ultimo potrà richiedere la chiusura del rapporto trasmettendo alla PEC dell’INPS competente il modulo “AP17” o una dichiarazione firmata dall’erede, allegando copia del documento d’identità di quest’ultimo.
Fonte: INPS
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