INPS: esonero contributivo e cessione di contratto – no tra Agenzia di Somministrazione e Utilizzatore

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Il sito nazionale dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la risposta dell’Inps ad un quesito in materia di esonero contributivo in caso di cessione del contratto da parte di una agenzia di somministrazione verso l’azienda utilizzatrice.

Quesito

Una società di lavoro interinale ha in corso un contratto di somministrazione a tempo indeterminato – impiegati 4 lavoratori –  con un mio cliente; la società somministratrice beneficia per i lavoratori somministrati dell’esonero triennale 2015!

Le parti si sono accordate di risolvere il contratto commerciale con relativa cessione del contratto di lavoro dei lavoratori somministrati in favore dell’utilizzatore. Può l’utilizzatore (cessionario) mio cliente beneficiare dell’esonero contributivo per il periodo residuo?

 

Risposta Direzione generale entrate Inps

Con riferimento al quesito sotto riportato, si ritiene che il beneficio già riconosciuto non possa essere fruito dall’ex utilizzatore per il periodo residuo nell’ipotesi in cui il lavoratore passi senza soluzioni di continuità alle sue dipendenze.

In particolare, come previsto, da ultimo, dall’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2015, è vero che in caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma è anche vero che il contratto a scopo di somministrazione ha delle sue peculiarità.
A mero titolo esemplificativo, nel contratto a scopo di somministrazione deve essere determinata, come previsto dallo stesso articolo 34 sopra citato, l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione.

Più in generale, il contratto stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore ha uno specifico titolo ed uno specifico oggetto che lo contraddistinguono, consistenti appunto nella finalità della somministrazione del lavoratore.

D’altro canto, per quanto riguarda la cessione individuale del contratto, la formulazione testuale dell’articolo 1406 c.c. è la seguente: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.

La cessione individuale del contratto consiste, quindi, in una modifica soggettiva del rapporto, effettuata con il consenso delle parti ed implica un passaggio diretto ed immediato del lavoratore presso il nuovo datore di lavoro.

Il rapporto contrattuale deve rimanere immutato nel momento in cui viene ceduto; si ammettono solo modifiche marginali al momento della cessione.

In proposito, la Cassazione Civile, con sentenza del 6 dicembre 1995, n. 12576, ha sostenuto che la cessione del contratto, che implica la sostituzione di uno dei contraenti con un altro, presuppone che l’oggetto dell’obbligazione rimanga immutato, nel senso che, se pur non possano escludersi modificazioni marginali, tuttavia queste non devono concernere gli elementi essenziali del contratto, che devono, invece, rimanere sostanzialmente invariati.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, pertanto, nei casi in cui l’ex utilizzatore voglia assumere direttamente il lavoratore prima somministrato, non si può parlare di cessione individuale del contratto in quanto si darebbe luogo ad un nuovo rapporto, con oggetto e titolo diversi dal precedente, non più qualificabile come un contratto a scopo di somministrazione.

Il beneficio residuo potrebbe trovare applicazione, quindi, in capo all’ex utilizzatore solo alle condizioni previste dalla circolare n. 17/2015, ossia a condizione che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore.

 

Fonte: Consulenti del Lavoro.it

 


 

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Autore: La Redazione

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