INPS: esonero contributivo per i datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator

L’INPS, con il messaggio n. 2712 del 6 luglio 2022, informa che, con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In considerazione di ciò, l’Inps fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.

L’esonero contributivo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-quater, del decreto-legge n. 4/2022, è riconosciuto nel limite di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, del codice ATECO appartenente alla divisione 79. Pertanto, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in trattazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito da parte dell’Istituto, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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