INPS: ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

L’INPS, con il messasggio n. 102 del 12 gennaio 2026, illustra nel dettaglio le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 208, della legge n. 199/2025,  (legge di Bilancio 2026) all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e fornisce, altresì le relative indicazioni amministrative.

In particolare, la legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’Istituto:

  • assegno di inclusione (ADI) di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023;
  • assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
  • bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione di cui l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • bonus nuovi nati di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il messaggio, inoltre, illustra la normativa e fornisce le indicazioni operative.

Franchigie più alte sulla casa di abitazione

Il nuovo ISEE prevede un innalzamento significativo della franchigia sul valore dell’abitazione principale, che sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e a 120.000 euro per le famiglie residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane.

A questi importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Maggiori vantaggi per le famiglie con figli

Vengono inoltre rafforzate le maggiorazioni della scala di equivalenza ISEE in base al numero dei figli presenti nel nucleo familiare, rendendo il calcolo dell’indicatore più favorevole per le famiglie numerose.

Procedure INPS già aggiornate

In attesa dell’aggiornamento formale del Regolamento ISEE e dei modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), l’INPS ha già adeguato le proprie procedure informatiche per consentire il calcolo del nuovo indicatore a partire dalle DSU presentate dal 1° gennaio 2026.

Le domande di prestazione che, sulla base dell’ISEE ordinario 2026, avrebbero avuto esito negativo vengono temporaneamente sospese e successivamente riesaminate automaticamente con il nuovo ISEE più favorevole, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei cittadini.

Resta confermata, per le DSU precompilate, l’esclusione automatica dal patrimonio mobiliare dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali dal patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro per nucleo familiare (messaggio 16 giugno 2025, n. 1895).

Diversamente, per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in modalità autodichiarata l’esclusione deve essere effettuata dal dichiarante (circolare INPS 3 aprile 2025, n. 73).

Per l’Assegno unico e universale, gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 continueranno a essere calcolati sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025, garantendo continuità nei pagamenti.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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