INPS: mes.15079 – lavoratore in CIG o in mobilità che svolge attività lavorativa

 L’INPS, con messaggio n. 15079 del 25 settembre, ha ricordato alle proprie sedi periferiche che per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 99/2013 (pluriefficacia delle comunicazioni), la sola mancata comunicazione all’INPS del lavoratore in integrazione salariale o in mobilità riferita allo svolgimento di un’attività lavorativa, non fa perdere il diritto all’integrazione, atteso che la comunicazione del datore di lavoro di assunzione attraverso l’invio telematico del modello Unilav, assolve e comprende tale onere. Ovviamente, l’Istituto provvederà a sospendere o a rideterminare l’importo per il lavoratore interessato.

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Autore: La Redazione

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