INPS: mes.4143 – congedi parentali per iscritti alla gestione separata

L’INPS, con messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione contenuta nell’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, relativamente al trattamento economico per congedo parentale indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

Dal 1° gennaio 2012 le tutele sono quindi estese a tutti io professionisti e, sulla scorte delle indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori c.d. “parasubordinati”. Le strutture devono, quindi, accettare le istanze anche di soggetti prima esclusi come amministratori, sindaci, revisori, venditori “porta a porta”, prestatori “mini co.co.co.” (art. 61, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003).

Per i nuovi beneficiari occorre riferirsi alle indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari n. 76/2007 e 137/2007 relativamente alla malattia ed al congedo parentale: per quest’ultimo la previsione è che il “godimento” è per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino a fronte dell’accreditamento alla gestione separata di almeno tre mensilità.

 

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Autore: La Redazione

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