INPS: novità in materia di Assegno di Inclusione (ADI)

L’INPS, con il messaggio n. 640 del 23 febbraio 2026, illustra le modifiche normative in materia di Assegno di Inclusione (ADI), introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026).
Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2026.
In particolare, viene riformulato l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, prevedendo che il beneficio economico dell’ADI sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e sia rinnovabile, previa presentazione di apposita domanda, per ulteriori dodici mesi. Allo scadere di ciascun periodo di rinnovo di dodici mesi, il beneficio può essere nuovamente rinnovato, sempre previa presentazione della domanda.
Viene, pertanto, eliminata la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi.
Viene, inoltre, estesa l’applicabilità della disciplina del contributo straordinario di cui all’articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, alle domande dell’ADI per le quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio sia ricaduto nel mese di novembre 2025.
Infine, vengono apportate delle modifiche anche in tema di finanziamento, con una rimodulazione dei limiti di spesa per l’erogazione dell’ADI e degli incentivi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023.
Fonte: INPS
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