INPS: part-time ciclico – domande per l’indennità una tantum dal 13 novembre

L’INPS, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023, fornisce le prime indicazioni amministrative, anche finalizzate alla presentazione delle domande per la fruizione della indennità una tantum per gli anni 2022 e 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.

Infatti, il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.

La disposizione prevede che l’indennità una tantum sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Fonte: INPS

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su