INPS: Pensionati – il cedolino di pensione di ottobre 2026

Il cedolino mensile di pensione, accessibile tramite servizio online, consente ai pensionati di verificare l’importo erogato mensilmente e conoscere le ragioni di eventuali variazioni.

In attuazione della normativa vigente, le pensioni sono pagate il primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione di gennaio, che prevede il pagamento nel secondo giorno bancabile.

Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di soggetti titolari di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.

L’accredito del rateo di pensione di ottobre 2026 sarà effettuato con valuta 1° ottobre. Di seguito una guida alla lettura del cedolino.

Benefici fiscali 2026 per alcune prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente: “bonus aggiuntivo” e “ulteriore detrazione”

A partire dalla mensilità di ottobre, l’INPS ha riconosciuto alcuni benefici fiscali sulle prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente. Le misure, previste dall’articolo 1, commi 4 e 6, legge 207/2024, vengono riconosciute a ciascun beneficiario in base al reddito:

  • la somma non imponibile, denominata anche “bonus aggiuntivo”, per chi ha un reddito lordo annuo fino a 20.000 euro. Questa somma non viene conteggiata nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • l’ulteriore detrazione d’imposta, per chi ha un reddito lordo annuo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro.

I benefici sono stati applicati alle prestazioni che accompagnano il lavoratore alla pensione, come l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari destinati ai lavoratori dei settori bancario e assicurativo e le indennità previste dai contratti di espansione, se assoggettate alla tassazione ordinaria.

Gli interessati non devono presentare alcuna domanda perché l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha riconosciuto automaticamente il beneficio spettante che verrà applicato ogni mese a partire, appunto, da ottobre.

Nel cedolino della pensione gli importi riferiti a questi benefici fiscali sono descritti con le voci:

  • “Somma non imponibile (c.d. bonus aggiuntivo) – L. 207/2024”;
  • “Ulteriore detrazione – L. 207/2024”.

È, inoltre, presente la nota riportata di seguito: “Analogamente ai redditi di lavoro dipendente, sono stati applicati, per l’anno d’imposta 2026, anche ai redditi sostitutivi di lavoro dipendente i benefici previsti dall’art. 1, commi 4 e 6, della L. 207/2024, cioè la somma non imponibile (c.d. bonus aggiuntivo), che non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF, per redditi di importo fino a 20.000 euro lordi annui o, in alternativa, l’ulteriore detrazione d’imposta per redditi fino a 40.000 euro lordi annui. In ogni caso, alla fine del periodo di imposta, sarà verificata a consuntivo l’effettiva spettanza delle misure erogate in relazione al reddito percepito nell’anno (art. 1, comma 7, L. 207/2024)”.

Con la mensilità di ottobre sono stati pagati anche gli arretrati del “bonus aggiuntivo” maturati dal 1° gennaio 2026.

Per l’ulteriore detrazione d’imposta, invece, il calcolo definitivo sarà effettuato con il conguaglio fiscale di fine anno.

Se nel corso del 2026 la prestazione di accompagnamento alla pensione è terminata ed è presente una pensione, il beneficio spettante per il periodo in cui la prestazione di accompagnamento alla pensione era in pagamento sarà corrisposto in un’unica soluzione sulla prestazione pensionistica.

Al termine dell’anno fiscale l’INPS, come sempre, verificherà il reddito complessivo effettivamente percepito, le ritenute erariali effettivamente pagate, le eventuali detrazioni di imposta applicate e calcolerà gli eventuali conguagli.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al messaggio 14 settembre 2026, n. 2829.

Assistenza fiscale: accredito o addebito dei conguagli derivanti dal modello 730/2026

Proseguono le attività con cui l’INPS abbina alla pensione i dati contabili trasmessi dall’Agenzia delle Entrate tramite i modelli 730-4, quando il pensionato/contribuente ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta.

Sul rateo di ottobre l’INPS provvederà quindi a:

  • effettuare il rimborso dell’importo a credito del contribuente, nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi sia risultato un credito a favore del contribuente non pagato nei mesi precedenti;
  • applicare le trattenute, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

Gli importi riconosciuti come rimborso e le somme trattenute come debito d’imposta sono riportati nel cedolino di pensione con voci distinte.

Si ricorda che, in caso di richiesta di rateazione per il versamento dei debiti d’imposta, se la dichiarazione dei redditi è pervenuta all’INPS dopo giugno 2026, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta possono comunque verificare le risultanze della dichiarazione accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche nella app “INPS Mobile”.

Il contribuente ha inoltre la facoltà, entro il 10 ottobre e sotto la propria responsabilità, di chiedere al sostituto d’imposta a cui è stato inviato il modello 730-4, la riduzione o l’annullamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca.

La richiesta all’INPS può essere trasmessa in via telematica accedendo al sito istituzionale con le modalità descritte sopra.

 

 Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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