INPS: pensioni vittime del dovere – esenzione IRPEF

L’INPS, con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, fornisce le nuove regole in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.

Le nuove disposizioni rinnovano le indicazioni fornite nel messaggio 29 marzo 2017, n. 1412 e nel messaggio 10 agosto 2017, n. 3274, applicando l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari.

Si precisa che, per l’anno corrente, l’esenzione fiscale viene applicata dall’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione da gennaio 2026.

Per quel che riguarda gli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate con le consuete modalità.

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande saranno comunicate con un successivo messaggio.

 

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Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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