INPS: Pensioni – adeguamento per CPDEL, CPS, CPI e CPUG

L’INPS, con il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, fornisce ulteriori chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL (dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni ai sanitari), CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) e CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori), alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
In particolare, il citato articolo 1, comma 162, ha innalzato, a decorrere dall’anno 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età).
Il successivo comma 165 del medesimo articolo 1, inoltre, ha introdotto la facoltà, per le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato.
Tenuto conto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge di Bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, si chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.
Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL.
Analogamente, le aliquote di rendimento di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.
La medesima disciplina derogatoria trova applicazione altresì nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.
Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965 e alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024.
Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Fonte: INPS
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