INPS: prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo – precisazioni

L’INPS, con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, fornisce precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.
L’articolo 4, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.
Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. il messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015).
In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente.
Fonte: INPS
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