INPS: rapporti di lavoro fittizi in agricoltura

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L’Inps, con il messaggio n. 7068 del 20 novembre 2015, fornisce, al proprio personale ispettivo, le indicazioni operative per la corretta redazione dei verbali in materia di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura.

Considerata la complessità dell’attività di contrasto all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, sia nella fase di gestione dell’accesso ispettivo che nelle successive fasi di redazione del verbale, in più occasioni l’Inps ha emanato disposizioni e fornito indicazioni sulle corrette modalità per l’effettuazione di tali attività finalizzate al miglioramento qualitativo dei verbali ispettivi e al conseguente deflazionamento del contenzioso giudiziario.

Ciò premesso, l’Istituto ha ritenuto opportuno richiamare le principali indicazioni, di natura strettamente operativa, ai quali il personale ispettivo deve attenersi nell’ambito di tale specifica attività, pur rimandando ai precedenti interventi per ogni approfondimento.

Una volta concluse le attività di verifica espletate nel corso del primo accesso, come noto, il personale ispettivo deve obbligatoriamente predisporre e rilasciare, apposito verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo, ivi compreso il professionista delegato. Nel medesimo, il personale ispettivo deve formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.

In particolare, tra gli elementi da riportare nel verbale di primo accesso si ricordano:

  • l’elencazione dei lavoratori presenti in azienda e delle corrispondenti attività svolte;
  • l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda;
  • l’indicazione dei nominativi di altri soggetti eventualmente presenti in azienda durante la fase di primo accesso;
  • la descrizione delle attività compiute durante l’accesso;
  • l’acquisizione di elementi inerenti l’azienda: colture, macchinari presenti, edifici, etc.;
  • la richiesta del libro unico del lavoro o altra documentazione aziendale utile per l’accesso;
  • la sottoscrizione degli ispettori che partecipano all’accesso in azienda.

Qualora non sia stato possibile accedere in azienda, piuttosto che utilizzare impropriamente il verbale di primo accesso come mero strumento di richiesta di documenti, è necessario menzionare i motivi del mancato accesso nel verbale conclusivo.

L’ispettore, nel verbale di primo accesso, deve anche dare atto di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato, che di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell’eventuale mancato esercizio delle predette facoltà.

Ulteriori elementi costitutivi del V.P.A. sono poi la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l’esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione.

Con il verbale conclusivo dell’accertamento ispettivo si procede alla constatazione e alla notificazione di tutti gli addebiti ed illeciti amministrativi riscontrati dal funzionario di vigilanza. Il medesimo deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso e gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati. Tale principio è inderogabile, per cui non è possibile ricorrere in sede di verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo “dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che …”, senza riportare i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte.

Fonte: Inps

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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