INPS: RdC – regime transitorio sino al 31 dicembre

L’INPS, con il messaggio n. 2632 del 12 luglio 2023, informa circa la disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Ricordo che dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza verrà sostituito dall’Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Inoltre l’Istituto ricorda gli effetti del Reddito di cittadinanza sulla percezione dell’Assegno unico e universale.

Pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della legge n. 197/2022, dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del citato articolo 13, che modifica l’articolo 1, comma 314, della legge n. 197/2022, non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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