INPS: ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017

Con messaggio n. 2778 del 19 luglio 2019, l’Inps fornisce istruzioni operative in merito all’obbligo di versamento delle ritenute erariali in precedenza sospese.

Al riguardo l’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nel sostituire il secondo periodo del comma 11 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, stabilisce che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare “le somme oggetto di sospensione […]:

  • senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019,
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019

La ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato

Pertanto, viene prorogato dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019 il termine per il versamento senza sanzioni ed interessi delle somme in questione, fermo restando che il numero di rate decorre dall’originario termine di giugno.

Fonte: INPS

 

 


 

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