INPS: settore marittimo e aviazione civile – novità per i datori di lavoro

L’INPS, con il messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, comunica il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.
Dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell’applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.
Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:
- congedo di maternità;
- congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
- congedo parentale;
- riposi giornalieri per allattamento;
- permessi legge 104/1992;
- congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
- donazione sangue e/o midollo osseo.
Continuano a essere erogate in modalità diretta dall’INPS le seguenti prestazioni del settore marittimo:
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
- indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;
- temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune (legge “Focaccia”).
Le aziende dovranno:
- richiedere il codice autorizzazione “2G” (se non già posseduto);
- anticipare le prestazioni ai dipendenti;
- procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS.
Per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.
Fonte: INPS
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