INPS: liquidazione dell’assegno mensile di invalidità – requisito di inattività lavorativa

L’INPS, con il messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, informa che dal 14 ottobre 2021 l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Ciò è dovuto a quanto la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha detto sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).

 

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Autore: La Redazione

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