MEF: accesso ai benefici in favore delle piccole società cooperative

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2023, il Decreto 17 febbraio 2023 con i criteri e modalità di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 febbraio 2023
Criteri e modalita' di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole societa' cooperative.
IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale
prevede che le misure di favore stabilite dall'art. 3, comma 4-ter,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e dall'art. 58 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda
di cui all'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, introdotto dal comma 270 del citato art. 1 della legge n. 178
del 2020 e successivamente sostituito dal comma 746 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalita'
per l'accesso ai relativi benefici;
Visto l'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e successive modificazioni, il quale prevede che, al fine di
salvaguardare l'occupazione e dare continuita' all'esercizio
dell'attivita' imprenditoriale, possono essere concessi finanziamenti
in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa
costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai
lavoratori medesimi e che le modalita' e i criteri per la
concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 aprile 2022, n. 79, di attuazione dell'art. 23, comma 3-quater,
del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Considerata la definizione di piccole imprese contenuta
nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto l'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i
trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore
dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote
sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta e che tale
beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano
l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
Visto l'art. 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il quale prevede che il trasferimento di azienda per causa di morte o
per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze
dell'azienda stessa e che l'azienda e' assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art.
1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce i
criteri e le modalita' per l'accesso ai benefici ivi previsti.
Art. 2
Operazioni agevolate
1. Alle cessioni d'azienda o di rami di azienda, di cui all'art.
23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di
piccole imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato, costituite in forma di
societa' cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda
medesima, si applica:
a) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
b) il regime previsto dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3
Modalita' di attuazione dell'intervento
1. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 si applica a condizione che
gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o
detengano il controllo della societa' cooperativa per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione
o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
2. Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 si
applica a condizione che la societa' cooperativa assuma gli ultimi
valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda e subentri nella
posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi
dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
riconosciuti.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle cessioni
a titolo gratuito poste in essere a decorrere dalla data di
pubblicazione del medesimo decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2023
Il Vice Ministro: Leo



