MEF: agevolazioni alle imprese che realizzano investimenti nei territori colpiti dal sisma del centro Italia
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018, il Decreto 10 maggio 2018, con il quale comunica le regole per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 maggio 2018
Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive
modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 che dispone che i presidenti delle Regioni Abruzzo,
Marche, Lazio e Umbria operano in qualita' di Vice Commissari per gli
interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli allegati 1 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma
del 24 agosto 2016», e 2 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma
del 26 e del 30 ottobre 2016» del citato decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con
modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45 recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017» con il quale e' stato, tra l'altro,
modificato il citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con
l'introduzione dell'allegato 2-bis recante «Elenco dei comuni colpiti
dal sisma del 18 gennaio 2017»;
Visto altresi' l'art. 18-undecies, comma 2 del citato decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, con il quale e' stato previsto che «il
contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto,
ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per
ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla
lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, decreto-legge
n. 8/2017»;
Visto l'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il quale
sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno alle imprese danneggiate
dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, cosi' come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che prevede
di utilizzare la disponibilita' finanziaria assegnata pari a 35
milioni di euro tramite la concessione di contributi in conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di
cui all'art. 1, con priorita' per le imprese che hanno subito danni
per effetto degli eventi sismici;
Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che i criteri,
le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi
di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni
interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
su proposta delle regioni interessate;
Visto il medesimo comma 2, che prevede che alla concessione dei
contributi provvedono i Vice Commissari;
Visto il comma 3 del medesimo art. 20, che prevede che le
disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e
dell'acquacoltura;
Considerato che le risorse attribuite ai sensi del presente decreto
sono finalizzate alla ripresa dell'attivita' economica delle imprese,
ricadenti nell'area colpita dal sisma ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating
di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita';
Ritenuto di applicare il riparto delle risorse di cui all'art. 20
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 secondo le proporzioni
individuate dai presidenti delle regioni - Vice Commissari nella
cabina di coordinamento del 13 luglio 2017; in particolare per la
Regione Lazio: 14%; per la Regione Umbria: 14%; per la Regione
Abruzzo: 10%; per la Regione Marche: 62%;
Sentito il Commissario straordinario circa la modalita' di
accreditamento delle risorse previste dalla norma alle contabilita'
speciali dei Vice Commissari;
Su proposta delle regioni interessate, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n.
229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016»;
b) «Commissario straordinario»: commissario competente ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 a provvedere all'attuazione
degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo
decreto-legge n. 189/2016;
c) «Vice Commissario»: il Vice Commissario competente per
territorio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016;
d) «Regolamenti di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di
aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
e) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura;
f) «comuni»: i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal
sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016;
g) «regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
h) «imprese beneficiarie»: le imprese cosi' come definite dai
Regolamenti di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3
del presente decreto;
i) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente;
j) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
k) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
l) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
n) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 2
Finalita', ambito di applicazione
e riparto delle risorse tra le regioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate a
sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area
colpita dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio
2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese beneficiarie,
aventi sede operativa nei comuni al momento dell'erogazione, incluse
le imprese agricole i cui fondi siano situati in tali territori, che
realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016,
investimenti produttivi.
2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le procedure e le
modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 20, comma 2
del decreto-legge n. 189/2016 e ne disciplina le modalita' di
concessione, erogazione e controllo.
3. Le risorse di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge n.
189/2016, nonche' ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra
le regioni come di seguito indicato:
a. Abruzzo: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate;
b. Lazio: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate;
c. Marche: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziate;
d. Umbria: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di
cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi i seguenti
requisiti:
a. per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese:
presenza di una o piu' unita' produttive - risultanti iscritte al
medesimo registro delle imprese - ubicate in uno o piu' comuni, alla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le
imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda
devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o
dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita' stabilite nei
provvedimenti di cui all'art. 14;
b. per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle
imprese: luogo dell'esercizio dell'attivita' d'impresa - come
riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA - in
uno o piu' comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al
comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito
al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione
del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita'
stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14;
c. per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio
italiano: costituzione secondo le norme di diritto civile e
commerciale vigenti nello stato di residenza. Tali soggetti, fermo
restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di cui
al comma 1, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo,
devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle precedenti
lettere a. e b. alla data di richiesta dell'erogazione del contributo
o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita' stabilite nei
provvedimenti di cui all'art. 14;
d. esercizio dell'attivita' economica in qualsiasi settore. Alle
imprese beneficiarie operanti nei settori dell'agricoltura primaria,
della pesca e dell'acquacoltura e' destinata, complessivamente per i
tre settori, una quota di risorse pari al 10% delle risorse
attribuite a ciascuna regione. Sono comprese tra le imprese
beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non e'
ubicata nei territori dei comuni, ma i cui fondi siano situati in
tali territori.
2. Fatti salvi i requisiti di inammissibilita' e le cause di
esclusione che sono dettagliati in attuazione della normativa
comunitaria con i provvedimenti di cui all'art. 14, non possono
accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che sono
in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure
concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani
asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della
legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis
della medesima legge.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere
concesse per attivita' connesse all'esportazione, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti
connesse con l'attivita' d'esportazione.
4. I Vice Commissari, con i provvedimenti di cui all'art. 14,
dettagliano i requisiti e le condizioni di ammissibilita' che le
imprese istanti devono possedere all'atto della presentazione della
domanda per ottemperare alle prescrizioni della normativa
comunitaria, a seconda del regime di aiuti utilizzato ai sensi del
successivo art. 5 e provvedono ai necessari adempimenti comunitari.
Art. 4
Costi ammissibili
1. I contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte
dell'effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche
finalizzati alla realizzazione di nuove unita' produttive o
all'ampliamento di unita' produttive esistenti. I costi ammissibili
devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi
materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n.
651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di
investimento proposto. Detti costi riguardano, nei limiti delle
pertinenti disposizioni comunitarie vigenti:
a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
b. le opere murarie ed assimilate nonche' le infrastrutture
specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi
immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purche' strettamente
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali
al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
d. i brevetti e gli altri diritti di proprieta' industriali
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di
gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
f. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi
all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di
investimento produttivo quali:
i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di
prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto
alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di
mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per
innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di
sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della
proprieta' intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a
contratto, servizi di supporto all'innovazione;
i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa,
servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di
miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto
alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed
energetica;
i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per
il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di
innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto
allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione
di prodotti, servizi di valorizzazione della proprieta'
intellettuale.
2. Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b. del comma 1
si applicano i seguenti limiti:
a. le spese relative all'acquisto del suolo aziendale e alle sue
sistemazioni sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento
complessivo agevolabile;
b. le spese relative alle opere murarie e assimilate nonche' alle
infrastrutture specifiche aziendali sono ammesse come di seguito
specificato:
per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento
delle attivita' turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della
classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione
ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di
ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento
complessivo agevolabile;
per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre
attivita' economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed
acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di
ristrutturazione, nel limite massimo del 50% dell'investimento
complessivo agevolabile.
3. Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili
nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo
agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a
euro 50.000,00.
4. Saranno ammessi a contributo i programmi di investimento che
presentano spese ammissibili non inferiori ad euro 20.000,00, mentre
il contributo nel suo ammontare massimo sara' determinato su un
importo di costi ammissibili non superiore ad euro 1.500.000,00 anche
a fronte di spese ammissibili di importo maggiore. Sono ammissibili
le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de
minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in caso di
opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data di avvio
del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione
della domanda di contributo.
5. Con riferimento ai costi di cui punto c. del comma 1, sono
ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei
canoni pagati nel periodo di ammissibilita'. Gli altri costi connessi
al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri
assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa
ammissibile.
6. Per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole e dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui all'art.
5 sono concessi a fronte dei costi ammissibili previsti dai
regolamenti di esenzione pertinenti.
Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. Alle imprese beneficiarie puo' essere concesso un contributo in
conto capitale sui costi ammissibili di cui al precedente art. 4,
secondo una delle seguenti opzioni:
a. pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite
massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai
Regolamenti de minimis;
b. ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensita' di
aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della
localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi
ammissibili di cui all'art. 4, nel rispetto delle condizioni previste
dai medesimi regolamenti;
c. le imprese che hanno gia' avviato l'investimento possono
ricevere l'agevolazione ai sensi dei Regolamenti de minimis.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998,
i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al
presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
Art. 6
Cumulo degli aiuti
1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono cumulabili
sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche
previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano
qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma primo,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' con
contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis,
purche' il cumulo non comporti il superamento delle intensita' di
aiuto piu' elevate o importi di aiuti piu' elevati applicabili in
base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della
Commissione.
Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa
spesa, le agevolazioni previste dal presente decreto sono altresi'
cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7
Modalita' di presentazione della domanda
e procedure per la concessione del contributo
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, le
imprese beneficiarie presentano la domanda al Vice Commissario,
redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui
all'art. 14. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il
possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e l'importo dei costi
ammissibili a fronte dei quali e' richiesto il contributo, salva la
possibilita' di stabilire le unita' produttive o l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o il fondo in caso di impresa agricola in
uno o piu' comuni in un momento successivo alla domanda, secondo
quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b).
2. A valere sul presente decreto, ciascuna impresa beneficiaria
puo' presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda
di agevolazione riferita a una o piu' unita' produttive o fondi
ubicati nei territori dei comuni.
3. I contributi di cui al presente decreto sono concessi, a cura
del Vice Commissario, sulla base di procedura valutativa a
graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 123/1998. In alternativa alla procedura
valutativa a graduatoria, i contributi di cui al presente decreto
possono essere concessi sulla base di procedura valutativa con
procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma
3, del decreto legislativo n. 123/1998.
4. Il mancato utilizzo degli schemi di cui al comma 1, l'assenza
della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, la
presentazione di progetti aventi un costo complessivo ammissibile
inferiore ad euro 20.000,00 di cui all'art. 4, nonche' l'assenza di
uno dei requisiti per la partecipazione previsti all'art. 3,
costituiscono motivi ostativi alla concessione del contributo.
5. In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi
- documenti, dati e informazioni diverse da quelle di cui al comma 4
- il Vice Commissario richiede il completamento della documentazione
prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero
dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di
ammissibilita'. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino
alla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovra'
pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi
i quali il procedimento viene sostenuto sulla base della
documentazione in possesso e, in caso di carenza grave, viene
decretata l'esclusione della domanda.
6. Le domande di contributo ammissibili vengono ordinate in
graduatoria sulla base di un punteggio determinato considerando i
seguenti criteri in ordine decrescente di priorita':
a. danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24
agosto 2016 e seguenti di cui al decreto-legge n. 189/2016 come
rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con priorita' per
le imprese che abbiano subito l'inagibilita' totale dell'immobile
sede dell'attivita' produttiva;
b. incremento occupazionale generato per effetto degli
investimenti, con priorita' per le assunzioni a tempo indeterminato
realizzate entro i sei mesi successivi alla conclusione del programma
di investimenti;
c. rilevanza patrimoniale dell'investimento data dal rapporto tra
il valore degli investimenti in programma e il valore degli
investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo
d'imposta. Il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo
bilancio o periodo d'imposta, intesi quali investimenti in attivi
materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n.
651/2014, e' rilevato dai dati contabili risultanti dall'ultimo
bilancio presentato dall'impresa beneficiaria e, per le imprese
beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione
dei redditi e dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta dai
Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14, alla data di
presentazione della domanda di contributo o alla data dell'avvio del
programma in caso di opzione per il regime «de minimis»;
d. condizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa, con
attribuzione di punteggi in ordine decrescente al crescere della
dimensione dell'impresa;
e. possesso del rating di legalita'.
7. I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14
definiscono valori uniformi tra le regioni per i punteggi attribuiti
ai criteri di cui al comma 6.
8. Nel caso di opzione da parte dei Vice Commissari per la
procedura valutativa a sportello di cui al comma 3, i criteri di cui
al comma precedente sono utilizzati al fine di individuare il valore
minimo del punteggio che determina l'ammissione a contributo
dell'impresa istante.
9. I Vice Commissari possono costituire, per singola regione, una o
piu' riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al
50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in
favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori,
in particolari settori di attivita' economica o avuto riguardo alla
dimensione dell'impresa, nell'ambito dei settori individuati all'art.
3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di
specifiche esigenze rilevate e motivate dai Vice Commissari.
10. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi
di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le
imprese beneficiarie ricevono dal Vice Commissario formale
comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della
legge n. 241/1990.
Art. 8
Concessione del contributo
1. Entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle
domande, il Vice Commissario procede, per le domande di contributo
per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo,
all'approvazione della graduatoria e all'ammissione a contributo
delle imprese finanziabili sino a concorrenza delle risorse
disponibili. Nel medesimo termine il provvedimento di concessione,
contenente il dettaglio delle spese ammesse, viene notificato alle
imprese beneficiarie.
2. Nel caso di attivazione della procedura valutativa a sportello
di cui all'art. 7, comma 3, entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda e della documentazione ad essa allegata il Vice
Commissario procede, per le domande di contributo per le quali
l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, all'adozione del
provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione alle
imprese beneficiarie.
3. Il Vice Commissario comunica, mediante avviso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale e sui siti internet istituzionali regionali,
l'avvenuto esaurimento delle risorse in caso di procedura valutativa
a sportello di cui al comma 2.
Art. 9
Tempi di realizzazione
1. Il progetto deve essere realizzato, in conformita' con quanto
previsto nella scheda tecnica progettuale, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, ovvero
dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione
dell'agevolazione, in caso di procedura valutativa a sportello.
2. Ove adeguatamente motivato da imprevisti sopraggiunti nella
realizzazione del progetto, puo' essere concessa una proroga di non
oltre tre mesi.
3. I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14
definiscono i contenuti della scheda tecnica progettuale di cui al
comma 1.
Art. 10
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5 avviene sulla base
delle modalita' ulteriormente definite nei provvedimenti attuativi di
cui al successivo art. 14 disposti dai Vice Commissari.
2. L'erogazione puo' avvenire:
a. a saldo in unica soluzione a seguito della rendicontazione del
totale delle spese sostenute;
b. in due soluzioni con anticipo del 40% dietro presentazione di
idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della
rendicontazione totale delle spese sostenute.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Vice Commissario
provvede ad accertare la regolarita' contributiva dell'impresa
beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le
verifiche di cui dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
Art. 11
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento il Vice Commissario puo'
effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione
delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti
dal presente decreto.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
al Vice Commissario l'eventuale perdita, successivamente al
provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3.
3. Il Vice Commissario trasmette annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze un rapporto sulle attivita' di cui al
presente decreto, fornendo dati e informazioni riguardanti
l'avanzamento finanziario ed amministrativo della misura agevolativa
ed un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese
beneficiarie e l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.
Art. 12
Revoche
1. In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 123, il contributo concesso puo' essere revocato, dal Vice
Commissario che lo ha erogato, in tutto o in parte nei seguenti casi:
a. l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia
reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verita';
b. parziale realizzazione del programma di investimento ammesso
alle agevolazioni entro il termine stabilito, attestata da una spesa
effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo previsto all'art.
4 o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore
al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo;
c. mancanza dei requisiti di ammissibilita';
d. trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da
quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi alle
agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque anni
per le grandi imprese - dalla data di ultimazione di investimento;
e. cessazione dell'attivita' di impresa ovvero sua alienazione,
totale o parziale, o concessione in locazione o trasferimento
all'estero prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque anni
per le grandi imprese - dalla data di ultimazione del programma di
investimento;
f. il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso
o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria o a
procedure esecutive;
g. l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli
di cui all'art. 11;
h. l'impresa beneficiaria rinunci al contributo;
i. mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea;
j. ulteriori condizioni di revoca previste dai Vice Commissari in
caso di mancato rispetto della scheda tecnica progettuale prevista
dall'art. 9.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a
valere sullo stanziamento di euro 35.000.000 di cui all'art. 20 del
decreto-legge n. 189/2016.
Le somme ivi individuate sono versate alla contabilita' speciale
del Commissario straordinario, il quale provvede al trasferimento
delle medesime risorse alla contabilita' speciale dei Vice
Commissari, secondo la ripartizione di cui all'art. 2.
2. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il
controllo delle agevolazioni, i Vice Commissari possono avvalersi,
sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in
house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette
attivita' di gestione sono posti a carico delle risorse complessive
di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 per cento.
Art. 14
Disposizioni attuative
1. Nei limiti di quanto disposto dal presente decreto, i Vice
Commissari, con propri provvedimenti pubblicati sui Bollettini
Ufficiali regionali, dettagliano i requisiti di ammissibilita', le
condizioni di partecipazione, le cause di inammissibilita' e di
esclusione previste dalla normativa comunitaria ai fini dell'accesso
ai diversi regimi di aiuto; forniscono le istruzioni e i chiarimenti
necessari e definiscono gli schemi di domanda, l'ulteriore
documentazione che l'impresa e' tenuta a presentare per poter
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le
modalita' delle eventuali integrazioni alla documentazione e
l'istruttoria delle richieste di variazione. Con i medesimi
provvedimenti sono altresi' individuati i termini per singola regione
per la richiesta dei contributi ai sensi del presente decreto.
2. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ciascun Vice Commissario provvede in applicazione del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e, in
particolare, degli articoli 8 e 9.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 maggio 2018
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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