MEF: codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024, il Decreto 29 aprile 2024 con l’approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
Il codice di condotta è finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
il Decreto 29 aprile 2024
Fonte: Gazzetta Ufficiale
CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2-BIS DEL DECRETO
LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128
Il regime di adempimento collaborativo (di seguito anche
«regime»), introdotto con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
(di seguito anche «decreto»), ha innovato il rapporto tributario tra
fisco e grandi contribuenti, prevedendo nuove modalita' di
interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle entrate, con
la possibilita' di pervenire a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell'assolvimento di
altri obblighi tributari.
Il regime offre l'opportunita' di gestire le situazioni di
incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto,
che puo' ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si
presta a prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali
controversie fiscali, con benefici sia per l'Amministrazione
finanziaria che per il contribuente.
La legge 9 agosto 2023, n. 111, intitolata «Delega al Governo per
la riforma fiscale» (di seguito anche «legge delega»), in un quadro
piu' generale di misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo
dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime con interventi
mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a
rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, mediante il quale sono
state apportate significative modifiche alla disciplina originaria
dell'istituto, ponendo, cosi', le basi per una nuova fase di sviluppo
del regime.
Con l'attuazione di questi indirizzi, il legislatore ha inteso
determinare le condizioni di un cambiamento culturale irreversibile,
finalizzato al perseguimento del comune obiettivo della realizzazione
di un sistema fiscale piu' affidabile e moderno, nell'ambito del
quale l'azione repressiva dell'Amministrazione finanziaria si
trasforma in attivita' preventiva basata su forme di cooperazione
rafforzata per i contribuenti dotati di affidabili sistemi di
gestione del rischio fiscale.
In questo contesto, fermo restando il rispetto dei doveri
indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, che qui si assumono integralmente
richiamati, con il presente codice di condotta si intendono indicare
e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle
entrate e il contribuente aderente al regime, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
DOVERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle entrate attua la missione affidatale con
l'obiettivo di perseguire il massimo livello di adesione spontanea
agli obblighi fiscali, attraverso iniziative volte a potenziare
l'assistenza ai contribuenti ammessi al regime e a migliorare i
servizi offerti, al fine di garantire un continuo aumento del livello
di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
In questo contesto, l'Agenzia delle entrate si impegna ad agire
nei confronti dei contribuenti ammessi al regime nel pieno rispetto
dei doveri di correttezza e buona fede, garantendo l'aderenza del
proprio operato ai principi sanciti nello Statuto dei contribuenti e
nel presente codice, e comportandosi con conseguente lealta',
onesta', integrita', trasparenza, chiarezza e massima diligenza
professionale.
In particolare, si impegna a tenere i comportamenti di seguito
declinati:
1) Collaborazione, correttezza e trasparenza
1.1) i rapporti con i contribuenti ammessi al regime sono
improntati alla leale collaborazione e buona fede, l'azione
amministrativa si svolge con il minor aggravio possibile di obblighi,
oneri e adempimenti a carico degli interessati. A tali fini,
l'Agenzia delle entrate promuove relazioni basate sulla comprensione
delle esigenze commerciali e delle caratteristiche dell'impresa,
dell'attivita' svolta e del settore in cui essa opera, tiene un
comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si
mostra aperta alle richieste e alle necessita' del contribuente e
reattiva nel fornire le risposte, in uno spirito di collaborazione
fattiva;
1.2) le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle
interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del
contribuente e, in generale, nel corso dell'attivita' istruttoria,
sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma dell'art. 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Le suddette informazioni sono trattate adottando le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati;
1.3) in aderenza ai doveri di correttezza e trasparenza che
animano il regime, l'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni
inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di
istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini
dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilita' e
delle attivita' e dei controlli relativi al regime di adempimento
collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il
regime stesso trova applicazione;
1.4) gli elementi informativi raccolti nell'ambito
dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilita' e
nelle attivita' di riscontro sull'operativita' del sistema non
costituiscono fonti di innesco per successive attivita' di controllo
relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti
del contribuente ammesso o di altro soggetto appartenente al medesimo
gruppo;
1.5) i doveri di correttezza e trasparenza riguardo al
trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della
procedura, restano fermi anche nel caso in cui il processo di
verifica dei requisiti di ammissibilita' per l'accesso al regime si
concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga
successivamente escluso ovvero receda dal regime;
1.6) l'Agenzia delle entrate pianifica le proprie attivita'
di controllo secondo criteri di proporzionalita'. In particolare,
l'intensita' e la frequenza dell'attivita' di controllo viene
determinata sulla base del rischio fiscale inerente, inteso come il
rischio che il contribuente operi «in violazione di norme di natura
tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita'
dell'ordinamento tributario», valutato anche sulla base del
comportamento complessivamente tenuto dallo stesso nel corso della
procedura;
1.7) il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate imposta
la programmazione dei propri controlli e coopera con le articolazioni
territoriali di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate n. 74913 del 9 marzo 2022 e con la Guardia di finanza, in
modo da assicurare uniformita' di indirizzo strategico e operativo,
nonche' evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attivita'
ispettive;
1.8) nell'esecuzione delle attivita' di controllo, l'Agenzia
delle entrate si impegna a recare il minore intralcio possibile al
normale esercizio delle attivita' imprenditoriali, promuovendo un
rapporto di collaborazione con il contribuente, favorendo la
definizione di eventuali situazioni d'irregolarita' attraverso un
confronto preventivo nonche' tramite l'istituto del ravvedimento
operoso;
1.9) al fine di assicurare effettivita' all'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di non richiedere dati, informazioni e
documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre
amministrazioni, l'Agenzia delle entrate si impegna a provvedere
d'ufficio alla loro acquisizione, promuovendo l'interoperabilita' dei
sistemi informativi, come previsto dall'art. 78, comma 1, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni;
1.10) in relazione all'adozione di atti e provvedimenti di
particolare interesse per i soggetti aderenti al regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate si impegna ad
attivare procedure di adeguata consultazione dei soggetti ammessi al
regime ovvero di loro rappresentanti collettivi, nonche' delle
associazioni di categoria eventualmente interessate. Le procedure di
consultazione preventiva sono attivate contemperando l'esigenza di
assicurare la ragionevole durata del procedimento.
2) Certezza preventiva
2.1) l'Agenzia delle entrate si impegna a favorire un
contesto fiscale di certezza, fornendo risposte alle richieste
avanzate dal contribuente nel piu' breve tempo possibile, con le
modalita' e gli strumenti di cui al Capo II del provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio
2017, e a improntare la propria azione amministrativa a principi di
uniformita' e coerenza rispetto a quanto stabilito nell'ambito delle
interlocuzioni preventive;
2.2) l'Agenzia delle entrate effettua le valutazioni secondo
principi di oggettivita', ragionevolezza e proporzionalita'. Le
analisi vengono espletate in costante collaborazione con il
contribuente al fine di acquisire consapevolezza delle
caratteristiche dell'impresa attraverso la comprensione
dell'attivita' svolta nonche' del settore in cui essa opera e dei
mercati di riferimento;
2.3) le posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate
all'esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano
l'Amministrazione finanziaria e restano valide finche' rimangono
invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali
sono state rese;
2.4) in aderenza ai principi di trasparenza che animano il
regime, l'Agenzia delle entrate si impegna a pubblicare
periodicamente sul proprio sito istituzionale le risposte fornite
agli interpelli presentati dai contribuenti ammessi.
3) Valutazione del sistema di controllo
3.1) fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del
sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilita'
del contribuente, l'Agenzia delle entrate si impegna a comunicare
periodicamente i risultati dell'attivita' di riscontro
sull'operativita' dello stesso e il proprio punto di vista in merito
all'architettura e all'efficacia dei controlli, nonche' a collaborare
fattivamente con il contribuente per l'implementazione degli
eventuali interventi correttivi;
3.2) nell'ambito della valutazione del sistema di controllo
interno, l'Agenzia delle entrate si impegna a tenere in debita
considerazione gli esiti dell'esame e delle valutazioni effettuate
dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'art.
4, comma 2, del decreto, delle risultanze delle attivita' dei
soggetti incaricati, presso il contribuente, della revisione
contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri
degli organismi di vigilanza. Ove necessario, l'ufficio competente
acquisisce copia dei suddetti documenti nel corso della procedura,
dando atto della relativa valutazione nella nota di chiusura della
procedura redatta, periodicamente. Qualora non condivida, in tutto o
in parte, le risultanze e le valutazioni contenute nella
documentazione menzionata, l'ufficio motiva le ragioni sottese alla
mancata condivisione.
DOVERI DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente ammesso al regime si impegna ad agire nel pieno
rispetto della legalita', improntando i propri comportamenti alla
correttezza e alla buona fede, intesa come il dovere di comportarsi
con lealta' ed onesta', integrita', trasparenza, chiarezza e
professionalita', sia all'interno della propria organizzazione che
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con la quale esso
intrattiene rapporti basati su tutti i valori fin qui evidenziati,
necessari alla permanenza nel regime di adempimento collaborativo.
In attuazione di tali principi il contribuente ammesso al regime
assume i seguenti impegni:
1) Trasparenza fiscale e comportamento etico
1.1) il contribuente si impegna a promuovere e garantire
all'interno della propria organizzazione condotte improntate alla
trasparenza, onesta', correttezza e rispetto della normativa,
mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con
tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura
del controllo che coinvolga l'intera organizzazione;
1.2) il contribuente si impegna ad attuare e diffondere un
sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi e
degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga
disciplinato in appositi documenti quali codici etici, codici di
condotta, linee guida comportamentali, che tengano conto anche della
variabile fiscale;
1.3) il contribuente si impegna a considerare il governo
degli aspetti fiscali e la conformita' alle norme tributarie come
elementi fondanti dei propri meccanismi di controllo e sistemi di
gestione del rischio. In particolare, esso garantisce che i propri
organi di gestione adottino una strategia fiscale che permetta di
assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati
alla fiscalita', siano del tutto identificati, valutati e gestiti;
1.4) il contribuente si impegna a garantire che i propri
organi di gestione svolgano funzioni di governo e indirizzo del
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e che siano adeguatamente e preventivamente
informati delle conseguenze fiscali delle operazioni di rilievo
strategico e di maggior impatto e complessita', pianificate o da
realizzare.
2) Bassa propensione al rischio fiscale (risk appetite)
2.1) il contribuente si impegna ad applicare la normativa
fiscale assicurando che vengano rispettate la lettera, lo spirito e
lo scopo delle rilevanti disposizioni;
2.2) nei casi in cui la normativa fiscale non risulti
sufficientemente chiara e univoca nel significato ad essa
attribuibile, il contribuente si impegna a perseguire
un'interpretazione ragionevole della stessa, ispirata a principi di
legalita' e correttezza, avvalendosi, se necessario, di consulenze e
conferme esterne;
2.3) nei casi in cui, sulla base di una valutazione oggettiva
da parte dell'impresa, persistano margini di incertezza
sull'interpretazione delle norme tributarie, il contribuente si
impegna ad agire in piena trasparenza nei confronti dell'autorita'
fiscale, adoperandosi di concerto con essa al fine di addivenire
all'applicazione del livello di tassazione ritenuto piu' corretto, a
tal fine ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione
dall'ordinamento;
2.4) il contribuente non mette in atto comportamenti e
operazioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano
conseguenze fiscali che lo stesso e' ragionevolmente in grado di
comprendere e che contengano i seguenti elementi: i) siano
suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto con lo scopo
delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti
fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; ii)
determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e
doppia non imposizione; iii) si traducano in costruzioni di puro
artificio, che non riflettono la realta' economica e da cui e'
ragionevole attendersi vantaggi fiscali indebiti;
2.5) il contribuente non pone in essere investimenti in paesi
o territori a fiscalita' privilegiata con lo scopo, esclusivo o
prevalente, di ottenere un vantaggio fiscale. Gli investimenti e le
acquisizioni in detti paesi o territori sono effettuati solo quando
perseguono scopi commerciali genuini e risultano supportati da solide
ragioni economiche;
2.6) il contribuente si impegna a rispettare le disposizioni
volte a garantire l'idoneita' dei prezzi di trasferimento per le
operazioni infragruppo con la finalita' di allocare, in modo conforme
alle leggi tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle
linee guida dell'OCSE pro tempore vigenti, i redditi generati nei
Paesi in cui opera;
2.7) il contribuente non prevede meccanismi di incentivazione
del personale dipendente connessi al conseguimento di obiettivi di
riduzione del carico fiscale. In nessun modo e per nessuna funzione
aziendale, il contribuente prevede meccanismi incentivanti che
spingano il personale a scelte fiscali non etiche o in conflitto con
leggi e regolamenti;
2.8) il contribuente si impegna a porre in essere quanto
necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni
di frode fiscale, anche in conseguenza di condotte poste in essere da
soggetti terzi, quali persone fisiche, societa' o enti di qualsiasi
natura, diversi dal contribuente, anche se a quest'ultimo legati da
rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di collaborazione,
di natura commerciale o altro.
3) Efficace gestione del rischio fiscale e della Tax Compliance
3.1) il contribuente si impegna a assicurare l'integrita'
negli adempimenti fiscali e la corretta determinazione delle imposte,
nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti ad essi associati,
evitando controversie con le autorita' fiscali;
3.2) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un
efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli
derivanti dai principi contabili applicati, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno il quale, nel
rispetto delle indicazioni dell'OCSE, di quanto previsto dal decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dai provvedimenti attuativi e
dalle «Linee guida» dell'Agenzia delle entrate, assicuri:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai
diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai
rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione
e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti
i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze
riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni
correttive
d) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi
aziendali, e di procedere al suo costante aggiornamento;
3.3) ricorrendone i presupposti di legge, il contribuente si
impegna a richiedere e ottenere la certificazione prevista dall'art.
4, comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e i
relativi aggiornamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 4, comma 1-ter, del decreto;
3.4) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un
sistema di controllo dell'informativa finanziaria-contabile che
assicuri la solidita' del dato contabile su cui poggia l'obbligazione
tributaria;
3.5) il contribuente si impegna a istituire e mantenere una
procedura per la gestione del rischio connesso all'attivita' di
interpretazione della disciplina fiscale (processo interpretativo),
in coerenza ed in applicazione dei principi e delle regole operative
fissate nella strategia fiscale;
3.6) il contribuente si impegna a promuovere la diligenza
professionale nella gestione delle attivita' e processi a rilevanza
fiscale e ad assicurare un'adeguata formazione tecnica ai dipendenti
coinvolti nella gestione di adempimenti e attivita' a rilevanza
fiscale;
3.7) il contribuente si impegna a istituire flussi
informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le
autorita' fiscali.
4) Relazione trasparente con le autorita' fiscali
4.1) il contribuente promuove l'istaurazione di un dialogo
collaborativo, costruttivo e trasparente con le autorita' fiscali
improntato a principi di onesta', trasparenza, correttezza e buona
fede, nonche' di chiarezza, completezza e tempestivita', fondato
sulla fiducia reciproca e con l'obiettivo di rafforzare i rapporti di
lungo termine e di minimizzare eventuali controversie;
4.2) nel pieno rispetto di quanto stabilito al Capo I, punto
3, del provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del
26 maggio 2017, il contribuente si impegna ad attivare interlocuzioni
costanti e preventive sui «rischi fiscali significativi»,
intendendosi per tali i rischi fiscali che insistono su fattispecie
per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di
materialita' quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del
punto 4.4 del medesimo provvedimento, si ritengono operanti i doveri
di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto;
4.3) nel contesto delle interlocuzioni di cui al punto
precedente, il contribuente si astiene dall'effettuare comunicazioni
non veritiere e da adottare comportamenti volti a trarre indebito
vantaggio dall'altrui posizione di svantaggio informativo e si
impegna ad assicurare che le autorita' fiscali ottengano tutte le
informazioni necessarie per acquisire la piena comprensione dei fatti
che sono alla base dell'applicazione delle norme;
4.4) il contribuente si attiene al dovere primario di
adoperare gli strumenti di interlocuzione messi a sua disposizione in
modo coerente con la finalita' di questi ultimi e con i principi di
fondo del regime, in particolare si astiene:
a) dal presentare reiteratamente istanze di interpello
inammissibili o comunicazioni di rischio che non consentano di
ricondurre la fattispecie rappresentata a un caso concreto e
personale;
b) dal disattendere sistematicamente le indicazioni fornite
dall'Agenzia delle entrate in risposta agli interpelli e alle
comunicazioni di rischio;
c) dal porre in essere comportamenti non esattamente
corrispondenti a quelli rappresentati in occasione dell'interpello o
della comunicazione di rischio;
4.5) il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla
base delle quali e' stata formulata una risposta o assunta una
posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive;
4.6) indipendentemente dalla soglia di materialita'
concordata il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente
all'Agenzia delle entrate i casi in cui ritenga di non adeguarsi alle
indicazioni dettate, in via di prassi, dall'Amministrazione
finanziaria. Il contribuente si impegna, altresi', a comunicare
all'Agenzia delle entrate le condotte difformi dal contenuto delle
risposte allo stesso rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e del punto 5.1 del provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017.



