MEF: compensazione delle cartelle di pagamento in favore di titolari di crediti nei confronti della PA

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il Decreto 9 agosto 2017 con la compensazione, nell’anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2017 

Compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle di pagamento in  favore
di imprese e  professionisti  titolari  di  crediti  non  prescritti,
certi,  liquidi  ed   esigibili,   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione.
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 9-quater del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96  ,
rubricato «Compensazione di somme iscritte a ruolo» il quale  prevede
che:  «Le  disposizioni  di  cui  all'art.  12,  comma   7-bis,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2017 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previsto  nel
citato comma 7-bis e' adottato entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
  Visto  il  decreto-legge  22   ottobre   2016,   n.   193   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016, n. 225; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  129,  il  quale  prevede  che:   "Le
disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis,  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla  legge  21
febbraio 2014, n.  9,  si  applicano  anche  nell'anno  2016  con  le
modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  previsto  nel  citato  comma  7-bis,  e'
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge»; 
  Visto l'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  il
quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 12,  comma  7-bis,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2015 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno  2014,
che al comma 1-bis dispone: «Agli  articoli  28-quater,  comma  1,  e
28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato,  degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli  enti  locali  e  degli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale"  sono   sostituite   dalle
seguenti: «nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni»; 
  Visto  l'art.  40  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89,  che
differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle
esattoriali ai fini della compensabilita' con i crediti certificati; 
  Visto l'art. 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, il quale dispone che «Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica,  le  modalita'  per  la
compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali  in  favore
delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi  ed
esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi,  anche
professionali, maturati nei confronti della pubblica  amministrazione
e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del  Ministro
dell'economia e delle finanze  22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143  del  21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n.  152  del  2  luglio  2012,
qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore  o  pari  al  credito
vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati  gli
aventi diritto, nonche' le modalita'  di  trasmissione  dei  relativi
elenchi all'agente della riscossione.»; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  in
materia  di  ricognizione  dei  debiti  contratti   dalle   pubbliche
amministrazioni; 
  Visto l'art.  13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  2012,  n.  94,
rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e  compensazione
dei crediti vantati da fornitori di  beni  e  servizi  nei  confronti
delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 12, comma  11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali  ed  agli  enti
pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti  di
cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede  che,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle
disposizioni  recate  dai  commi  3-bis  e  3-ter  dell'art.  9   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9,  commi  3-bis  e  3-ter,  in
materia di certificazione dei crediti nei  confronti  delle  regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n.  248  e,  in  particolare,  l'art.  3,  recante
«Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  concernente
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito  di  iscrizione  a  ruolo»,  come  modificato,
dall'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  2012,  n.  94;
dall'art. 16, comma 10  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135;
dall'art. 9, comma 01,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64  e,
successivamente, dall'art. 39,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2016,  n.  161  recante
«Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in  favore
di imprese e  professionisti  titolari  di  crediti  non  prescritti,
certi,  liquidi  ed   esigibili,   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 13 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 recante
«Modalita'  di  compensazione,  per  l'anno  2015,   delle   cartelle
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti
non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  nei  confronti  della
pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico  del  24  settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014,
recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in
favore  di  imprese  e  professionisti  titolari   di   crediti   non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
ottobre 2012  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre 2012, in materia di «Modifiche al decreto  25  giugno  2012,
recante "Modalita' di certificazione  del  credito,  anche  in  forma
telematica,  di  somme  dovute  per  somministrazione,  forniture   e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
ottobre 2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre  2012,  recante  «Modalita'  con  le  quali  i  crediti  non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai  sensi  dell'art.  28-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  2  novembre
2012, n. 256, in materia di «Modifica del  decreto  22  maggio  2012,
recante "Modalita' di certificazione  del  credito,  anche  in  forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante «Modalita' di  certificazione  del  credito,  anche  in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione,  forniture  e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti  del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante «Modalita' con  le  quali  i  crediti  non  prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei  confronti  delle  Regioni,
degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario  nazionale  per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai  sensi  dell'art.
31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno  2012,  n.
143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Compensazione nell'anno 2017 delle cartelle esattoriali 
 
  1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del
10  ottobre  2014,  recante  «Compensazione,  nell'anno  2014,  delle
cartelle esattoriali in favore di imprese e  professionisti  titolari
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti
della  pubblica  amministrazione»,  si  applicano,  con  le  medesime
modalita', anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati
agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. 
                               Art. 2 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore  lo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2017 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                  e delle finanze     
                                                      Padoan          
       Il Ministro       
dello sviluppo economico 
         Calenda         
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su