MEF: contributi a fondo perduto in favore di cooperative ed associazioni di artisti
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2018, il Decreto 5 aprile 2018 con l’individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 aprile 2018
Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi a fondo
perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di
artisti.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e s.m.i. recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito «Codice
dei beni culturali»);
Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (di seguito
«decreto-legge n. 91/2013»), concernente «Disposizioni urgenti per la
realizzazione di centri di produzione artistica, nonche' di musica,
danza e teatro contemporanei»;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n.
91/2013, il quale dispone, tra l'altro, che «Con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei
contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite
delle risorse del fondo di cui al presente comma.»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per effetto della
quale i fondi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
decreto-legge n. 91/2013 presso il Ministero dell'economia e delle
finanze sono stati riallocati presso lo stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale individua, in sede di prima
applicazione ai sensi del comma 1 del citato art. 6, i beni immobili
pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, nonche'
disciplina, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, le modalita' di
utilizzo dei citati beni immobili e di sponsorizzazione per
l'assegnazione degli stessi;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 2018/2019/DLC del 14
febbraio 2018;
Vista la nota del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo prot. 507 del 21 febbraio 2018;
Vista la nota del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo prot. 793 del 22 marzo 2018;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del decreto-legge n. 91/2013, i criteri di assegnazione dei
contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed
associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, che
effettuino opere di manutenzione straordinaria sugli immobili di
proprieta' dello Stato, assegnati in locazione o concessione
dall'Ente gestore secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015.
2. Ai fini del presente decreto, per opere di manutenzione
straordinaria si intendono gli interventi di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 e s.m.i., inclusi quelli che comportino un mutamento d'uso non
urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali,
gli interventi non devono recare pregiudizio all'integrita' e alla
salvaguardia dell'immobile tutelato e devono essere preventivamente
autorizzati, ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice.
Art. 2
Assegnazione dei contributi
1. Nei limiti delle risorse assegnate al fondo, i contributi a
favore dei soggetti locatari e dei concessionari degli immobili di
cui all'art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute
per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse
e comunque non oltre l'importo di € 200.000 per l'intera durata
dell'atto di concessione o del contratto di locazione. Tale limite
puo' essere ridotto dall'ente gestore in relazione alla
disponibilita' dei fondi e al numero di immobili coinvolti.
Art. 3
Erogazione dei contributi
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, l'ente
gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto
conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede
di gara. A tal fine, il locatario/concessionario produce all'Ente
gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso
fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore
probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal
principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione del
S.A.L.
2. I contributi vengono erogati in unica soluzione, a conclusione
dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessita' e durata,
per stati d'avanzamento non superiori a tre e per tipologie di
lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 aprile 2018
Il direttore generale del Tesoro: La Via
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze,
n. 1-483



