MEF: la perequazione delle pensioni

Il Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2025, il Decreto 19 novembre 2025 con la perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 novembre 2025
Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale
ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto 15 novembre 2024 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 278 del 27 novembre 2024) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2024 e valore definitivo per
l'anno 2023»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri a esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del 3
novembre 2025, dalla quale si rileva che:
a) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2023 e il periodo gennaio - dicembre
2024 e' risultata pari a +0,8;
b) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2024 e il periodo gennaio - dicembre
2025 e' risultata pari a +1,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a -0,2, -0,1 e +0,1;
Considerate la suddetta comunicazione e la necessita' di
determinare:
a) il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento
di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
b) la variazione percentuale per l'aumento di perequazione
automatica con effetto dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio
all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2025;
Rilevata, alla luce delle suddette determinazioni, la necessita' di
indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni
sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2024 e' determinata in misura pari a +0,8
dal 1° gennaio 2025.
Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 e' determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2025
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone



