MEF: la procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il Decreto n. 126 del 31 luglio 2024, con il Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, che ravvisano omissioni o irregolarita’ commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, avvalendosi della procedura del Decreto n. 126/2024.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2024, n. 126
Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del 2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»; Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera b), che prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo il dovere di adottare un «comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva», nonche' l'articolo 6, comma 1, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo la possibilita' «di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del controllo»; Visto altresi' l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che ha sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale dispone che «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»; Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti e ambito di applicazione 1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarita' commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto. 2. La procedura di cui al presente decreto e' consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Art. 2 Avvio della procedura 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonche' le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata. 2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera, e' sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.
Art. 3 Contradditorio 1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, notifica al contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni. 2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al comma 1, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui effettuare il versamento. 3. La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo e' determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, e' costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della meta' ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 4. E' fatta salva la facolta' del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo di cui al comma 1.
Art. 4 Adempimenti di chiusura della procedura 1. La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 5 Disposizioni finali 1. Il pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1. L'Agenzia delle entrate non reitera i controlli gia' effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.
Art. 6 Effetti finanziari 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 2024 Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti 27 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1171