MEF: la procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il Decreto n. 126 del 31 luglio 2024, con il Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, che ravvisano omissioni o irregolarita’ commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, avvalendosi della procedura del Decreto n. 126/2024.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2024, n. 126
Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della
legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del
2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione
e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con
le finalita' dell'ordinamento tributario»;
Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti,
competenze e procedure e in particolare, l'articolo 5, comma 2,
lettera b), che prevede per i contribuenti che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo il dovere di adottare un
«comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione
tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di
natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono
rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva», nonche'
l'articolo 6, comma 1, il quale prevede per i contribuenti che
aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo la possibilita'
«di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo»;
Visto altresi' l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto
legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti che
aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura
abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle
disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante
«Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che ha
sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto articolo 6 del
decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale dispone che «Con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle
entrate che comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche' modalita'
semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti e ambito di applicazione
1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di
cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, che ravvisano omissioni o irregolarita' commesse
nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla
determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia
delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo
alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere
spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto
del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di
cui al presente decreto.
2. La procedura di cui al presente decreto e' consentita per i
periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Art. 2
Avvio della procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano al
competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi
antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una
comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi
idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della
fattispecie, nonche' le imposte, le sanzioni e gli interessi
correlati alla violazione rilevata.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera, e'
sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a
mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La comunicazione deve essere
sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il
documento e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con
firma digitale o con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene
conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di
cui al comma 1.
Art. 3
Contradditorio
1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, notifica al
contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di
ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e
interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando
un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali
osservazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al
comma 1, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del
contribuente, notifica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, un
atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle
maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione
comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui
effettuare il versamento.
3. La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo e'
determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ricorrendone le
condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal
citato articolo 13, e' costituita dalla sanzione minima prevista in
relazione alle singole norme violate ridotta della meta' ai sensi
dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128.
4. E' fatta salva la facolta' del contribuente di anticipare la
chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori
imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di
ricalcolo di cui al comma 1.
Art. 4
Adempimenti di chiusura della procedura
1. La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti
in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui
all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e,
ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma
6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, non preclude
l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento sui periodi
d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
L'Agenzia delle entrate non reitera i controlli gia' effettuati
nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione
effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto
rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.
Art. 6
Effetti finanziari
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 31 luglio 2024
Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti 27 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1171



