MEF: scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2017, il Decreto 23 febbraio 2017 riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, in attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 febbraio 2017
Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25
maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per
la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una
rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e
gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri
elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva, da parte
delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del
bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal
gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a
quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni
di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi
dalle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione
anche alle societa' controllate, residenti nel territorio dello
Stato, nel caso in cui la societa' controllante obbligata alla
redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non
ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese
per paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che
consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione
paese per paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle
informazioni relative alla rendicontazione paese per paese;
Vista la direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che
abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva
77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i
servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione
amministrativa nel settore fiscale;
Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia
fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal
protocollo del 27 maggio 2010;
Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra
gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla
rendicontazione paese per paese (Country-by-Country reporting),
firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che
l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre
Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare
gli articoli 13, 24, comma 1, lettera a), 42, 43, comma 1, lettera c)
e 66 del medesimo decreto legislativo;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione paese per paese che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita'
economica effettiva;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende:
1) «gruppo»: un insieme di imprese collegate tramite la
proprieta' o il controllo, tenuto a redigere il bilancio consolidato
ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi
contabili applicabili nella propria giurisdizione di residenza
fiscale, o che vi sarebbe tenuto qualora le partecipazioni al
capitale di una di queste imprese fossero negoziate in un mercato
regolamentato;
2) impresa: qualsiasi soggetto di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
che esercita un'attivita' economica;
3) «gruppo di imprese multinazionali» o «gruppo multinazionale»:
qualsiasi gruppo, diverso da un gruppo multinazionale escluso, che
comprende due o piu' imprese aventi la residenza fiscale in
giurisdizioni diverse, ovvero un'impresa residente ai fini fiscali in
una giurisdizione e soggetta ad imposte in un'altra, per le attivita'
ivi svolte attraverso una stabile organizzazione;
4) «gruppo di imprese multinazionali escluso»: un gruppo di
imprese multinazionali, i cui ricavi complessivi risultanti dal
bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d'imposta
precedente quello in cui e' presentata la rendicontazione, inferiori
a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale
approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio
2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo
d'imposta precedente;
5) «entita' appartenente al gruppo»:
a) un'impresa distinta di un gruppo multinazionale che e'
inclusa nel bilancio consolidato del gruppo ai fini della
rendicontazione finanziaria, o che lo sarebbe qualora le
partecipazioni al capitale di tale impresa fossero negoziate in
mercati regolamentati;
b) un'impresa esclusa dal bilancio consolidato del gruppo
multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al
principio di rilevanza;
c) una stabile organizzazione di un'impresa distinta del gruppo
multinazionale di cui alle precedenti lettere a) o b) tenuta alla
redazione di un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai
fini della rendicontazione finanziaria o ai fini normativi, fiscali o
di controllo interno della gestione;
6) «entita' tenuta alla rendicontazione»: la controllante
capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o qualsiasi
entita' appartenente al gruppo di cui all'art. 2 del presente
decreto, tenuta a presentare nella propria giurisdizione di residenza
fiscale una rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di
cui all'art. 4, per conto del gruppo multinazionale;
7) «controllante capogruppo»: l'entita' appartenente al gruppo
multinazionale che controlla, direttamente o indirettamente, una o
piu' entita' appartenenti allo stesso gruppo, che e' tenuta a
redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili
generalmente applicabili nella propria giurisdizione di residenza
fiscale, o che vi sarebbe tenuta qualora le partecipazioni al
capitale di una delle imprese del gruppo multinazionale fossero
negoziate in mercati regolamentati e che non e' controllata,
direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo
multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo;
8) «entita' designata»: l'entita' appartenente al gruppo
multinazionale tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese
quando si verifica la condizione di cui all'art. 2, comma 4;
9) «supplente della controllante capogruppo»: l'entita'
appartenente al gruppo multinazionale indicata da detto gruppo ai
sensi dell'art. 2 comma 6 come unica sostituta della controllante
capogruppo per presentare la rendicontazione paese per paese nella
propria giurisdizione di residenza fiscale per conto del gruppo,
quando si verifica una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), del presente decreto;
10) «periodo di imposta»: periodo contabile annuale in relazione
al quale la controllante capogruppo redige il bilancio consolidato
del gruppo di imprese multinazionali;
11) «periodo di imposta di rendicontazione»: periodo di imposta i
cui risultati finanziari e operativi sono riportati nella
rendicontazione paese per paese, di cui all'art. 4 del presente
decreto;
12) «Accordo internazionale»: la Convenzione multilaterale per la
mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi
convenzione o accordo fiscale bilaterale o multilaterale sullo
scambio di informazioni fiscali, di cui l'Italia e' parte e i cui
termini forniscono la base giuridica per lo scambio, anche
automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni;
13) «Accordo qualificante tra Autorita' competenti»: un accordo
stipulato tra i rappresentanti autorizzati di giurisdizioni parti di
un accordo internazionale, in virtu' del quale opera lo scambio
automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime; con
riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva
2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, equivale alla presenza
di un accordo qualificante tra autorita' competenti;
14) «bilancio consolidato»: il bilancio di un gruppo
multinazionale nel quale le attivita', le passivita', i redditi, i
costi e i flussi di cassa della controllante capogruppo e delle
entita' appartenenti al gruppo sono presentati come quelli di una
unica entita' economica;
15) «inadempienza sistemica»: la situazione in cui una
giurisdizione, pur avendo in vigore con l'Italia un accordo
qualificante tra autorita' competenti, ha sospeso lo scambio
automatico, per motivi diversi da quelli indicati in tale accordo,
oppure ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente
all'Italia le rendicontazioni paese per paese in suo possesso,
relative ai gruppi multinazionali di cui fanno parte societa'
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero relative a stabili
organizzazioni in Italia di societa' estere.
Art. 2
Obbligo di presentazione
1. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio
2016 o in data successiva, ciascuna controllante capogruppo di un
gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
presenta all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per
paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento al
periodo di imposta di rendicontazione, entro il termine di cui
all'art. 5.
2. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio
2016 o in data successiva, una entita' appartenente al gruppo
multinazionale, diversa dalla controllante capogruppo, presenta
all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese,
conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento al periodo
di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di cui essa
fa parte, entro il termine di cui all'art. 5, quando:
a) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale e' residente
nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del Testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) si verifica una delle seguenti condizioni:
1) la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non e'
obbligata a presentare la rendicontazione paese per paese nella
propria giurisdizione di residenza fiscale;
2) nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante
capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla data
di scadenza del termine indicato all'art. 5 non e' in vigore uno
specifico accordo qualificante tra autorita' competenti che preveda
lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le
medesime;
3) si e' verificata un'inadempienza sistemica della
giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, comunicata
dall'Agenzia delle entrate all'entita' appartenente al gruppo
multinazionale residente nel territorio dello Stato.
3. L'entita' appartenente al gruppo chiede alla controllante
capogruppo le informazioni necessarie al fine di ottemperare
all'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ai
sensi del comma 2. In caso di mancata ricezione delle informazioni di
cui al primo periodo, l'entita' appartenente al gruppo presenta una
rendicontazione paese per paese recante tutte le informazioni di cui
dispone e comunica, ai sensi dell'art. 3, all'Agenzia delle entrate
che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le
informazioni necessarie.
4. Nel caso in cui sussistono piu' entita' appartenenti al medesimo
gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea, e
si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 2,
il gruppo multinazionale puo' designare una di queste entita' a
presentare la rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti
di cui all'art. 4. Qualora residente nel territorio dello Stato,
l'entita' designata comunica all'Agenzia delle entrate che la
presentazione della rendicontazione da essa effettuata ha lo scopo di
soddisfare il relativo obbligo gravante in capo a tutte le entita'
appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio
dell'Unione europea.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano quando
l'entita' designata non puo' ottenere o acquisire tutte le
informazioni necessarie per presentare la rendicontazione paese per
paese in conformita' dell'art. 4. Qualora residente nel territorio
dello Stato, l'entita' designata comunica, ai sensi dell'art. 3,
all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso
disponibili le informazioni necessarie.
6. Quando si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b)
del comma 2, l'entita' appartenente al gruppo di cui alla lettera a)
del comma 2 non e' tenuta a presentare la rendicontazione paese per
paese all'Agenzia delle entrate se il gruppo multinazionale mette a
disposizione una rendicontazione, conforme ai requisiti di cui
all'art. 4, entro e non oltre il termine di cui all'art. 5, tramite
una supplente della controllante capogruppo che presenti detta
rendicontazione all'autorita' fiscale della propria giurisdizione di
residenza. Quando la supplente della controllante capogruppo risiede
in una giurisdizione al di fuori dell'Unione europea, devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la giurisdizione di residenza della supplente della
controllante capogruppo ha introdotto l'obbligo di presentazione
della rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui
all'art. 4;
b) la supplente della controllante capogruppo risiede in una
giurisdizione che ha in vigore con l'Italia, alla data di scadenza
del termine previsto all'art. 5, un accordo qualificante tra
autorita' competenti, per la presentazione della rendicontazione
paese per paese per il periodo di imposta di rendicontazione;
c) la supplente della controllante capogruppo risiede in una
giurisdizione che non ha comunicato all'Agenzia delle entrate che si
e' verificata un'inadempienza sistemica;
d) l'Agenzia delle entrate non ha comunicato all'entita'
appartenente al gruppo di cui all'art. 2, comma 2, che si e'
verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza
fiscale della supplente della controllante capogruppo;
e) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale ha comunicato
all'autorita' fiscale di residenza, entro l'ultimo giorno del periodo
di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale, di essere la
supplente della controllante capogruppo;
f) e' presentata una comunicazione all'Agenzia delle entrate ai
sensi dell'art. 3, comma 1.
7. Con riferimento al solo periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2, se
la controllante capogruppo del gruppo di imprese multinazionali,
residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo
di presentazione della rendicontazione paese per paese, presenta
volontariamente detta rendicontazione all'autorita' fiscale della
giurisdizione di residenza. La presentazione volontaria della
rendicontazione da parte della controllante capogruppo costituisce
motivo di esonero dall'obbligo previsto dal comma 2 quando si
verificano le seguenti condizioni:
a) la rendicontazione paese per paese, effettuata in conformita'
all'art. 4, e' presentata dalla controllante capogruppo all'autorita'
fiscale della giurisdizione di residenza entro, e non oltre i dodici
mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di
rendicontazione del gruppo multinazionale;
b) la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo
introduce l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per
paese entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se
tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al periodo di
imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
c) alla data di scadenza della prima rendicontazione e' in
vigore, tra l'Italia e la giurisdizione di residenza della
controllante capogruppo, un accordo qualificante tra autorita'
competenti;
d) la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo
non comunica all'Agenzia delle entrate una situazione di inadempienza
sistemica;
e) l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio
dello Stato, comunica all'Agenzia delle entrate l'identita' e la
residenza dell'entita' tenuta alla rendicontazione, evidenziando di
non essere la controllante capogruppo, la supplente della
controllante capogruppo o l'entita' designata.
Art. 3
Comunicazioni all'Agenzia delle entrate
1. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione,
l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello
Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per
paese in qualita' di controllante capogruppo, supplente della
controllante capogruppo o entita' designata ai sensi dell'art. 2,
comma 4 ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate. Entro il
medesimo termine, qualsiasi entita' appartenente al gruppo, residente
nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate nel primo
periodo, comunica all'Agenzia delle entrate l'identita' e la
residenza, ai fini fiscali, dell'entita' tenuta alla presentazione
della rendicontazione.
2. Le comunicazioni di cui al presente articolo e all'art. 2, comma
3, sono effettuate con le modalita' e i termini previsti per la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di
rendicontazione.
Art. 4
Rendicontazione paese per paese
1. La rendicontazione paese per paese con riferimento ad un gruppo
multinazionale contiene:
a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese
multinazionali, i dati aggregati di tutte le entita' appartenenti al
gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle
imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il
capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di
dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle
disponibilita' liquide o mezzi equivalenti;
b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese
multinazionali, l'identificazione di ogni entita' appartenente al
gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di
costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di
residenza fiscale, la natura dell'attivita' o delle principali
attivita' svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate
con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate,
precisando l'entita' giuridica a cui fanno capo.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' per la presentazione della rendicontazione
paese per paese e l'applicazione del presente decreto. Nel medesimo
provvedimento e' indicato il regime linguistico delle comunicazioni
delle informazioni di cui al comma 1, sulla base degli atti di
esecuzione adottati dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui all'art. 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE, e
successive modificazioni.
Art. 5
Termine di presentazione
1. La rendicontazione paese per paese e' presentata all'Agenzia
delle entrate entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del
periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.
Art. 6
Scambio di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello tipo di cui
all'Allegato 1), trasmette ad ogni altro Stato membro dell'Unione
europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale e' in vigore un
accordo qualificante le informazioni di cui all'art. 4, relative alle
entita' appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile
organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro quindici
mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del
gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per
paese. La prima rendicontazione paese per paese, relativa al periodo
di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, e'
trasmessa entro diciotto mesi dall'ultimo giorno di tale periodo.
2. L'Agenzia delle entrate mantiene la riservatezza delle
informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, in
misura non inferiore a quanto stabilito ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza
amministrativa in materia fiscale.
Art. 7
Utilizzo dei dati
1. L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per
paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei
prezzi di trasferimento, nonche' ai fini della valutazione di altri
rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al
trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e
statistiche.
2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia
delle entrate non si possono basare sulle informazioni di cui
all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6.
3. In deroga alle disposizioni del comma precedente, le
informazioni di cui all'art. 4 possono costituire elementi per
ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di
trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali
possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.
Roma, 23 febbraio 2017
Il Ministro: Padoan
Le Tabelle



