MEF: scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2017, il Decreto 23 febbraio 2017 riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, in attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE.
Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2017 

Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge  28  dicembre
2015, n. 208 e della direttiva  2016/881/UE  del  Consiglio,  del  25
maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per  quanto
riguarda lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel
settore fiscale.  
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni  per
la  trasmissione   annuale   all'Agenzia   delle   entrate   di   una
rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e
gli utili lordi, le imposte pagate  e  maturate,  insieme  con  altri
elementi indicatori di un'attivita'  economica  effettiva,  da  parte
delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato  ai
sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, che  hanno  l'obbligo  di  redazione  del
bilancio consolidato  e  un  fatturato  consolidato,  conseguito  dal
gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta  precedente  a
quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni
di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti  diversi
dalle persone fisiche; 
  Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione
anche alle  societa'  controllate,  residenti  nel  territorio  dello
Stato, nel caso  in  cui  la  societa'  controllante  obbligata  alla
redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non
ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione  paese
per paese ovvero non  ha  in  vigore  con  l'Italia  un  accordo  che
consenta lo scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione
paese per paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di  scambio  delle
informazioni relative alla rendicontazione paese per paese; 
  Vista la direttiva 2016/881/UE del Consiglio del  25  maggio  2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15  febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale,  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale,  che   abroga   la   direttiva
77/799/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2014, che designa  l'ufficio  centrale  di  collegamento  e  i
servizi  di  collegamento  ai  fini  dell'attivita'  di  cooperazione
amministrativa nel settore fiscale; 
  Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza  amministrativa  in  materia
fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal
protocollo del 27 maggio 2010; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005,  n.  19,  recante  adesione  della
Repubblica  italiana  alla  Convenzione  concernente   la   reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; 
  Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto    l'Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia  di  scambio  automatico  di  informazioni  derivanti   dalla
rendicontazione  paese  per  paese  (Country-by-Country   reporting),
firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 31-bis  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600   del   1973,   il   quale   prevede   che
l'Amministrazione finanziaria provvede allo  scambio,  con  le  altre
Autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea,  delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali, e in  particolare
gli articoli 13, 24, comma 1, lettera a), 42, 43, comma 1, lettera c)
e 66 del medesimo decreto legislativo; 
  Considerata la necessita' di  adeguamento  alle  direttive  emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  paese  per  paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto, si intende: 
    1)  «gruppo»:  un  insieme  di  imprese  collegate   tramite   la
proprieta' o il controllo, tenuto a redigere il bilancio  consolidato
ai  fini  della  rendicontazione  finanziaria  secondo   i   principi
contabili  applicabili  nella  propria  giurisdizione  di   residenza
fiscale, o  che  vi  sarebbe  tenuto  qualora  le  partecipazioni  al
capitale di una di queste imprese fossero  negoziate  in  un  mercato
regolamentato; 
    2) impresa: qualsiasi  soggetto  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
che esercita un'attivita' economica; 
    3) «gruppo di imprese multinazionali» o «gruppo  multinazionale»:
qualsiasi gruppo, diverso da un gruppo  multinazionale  escluso,  che
comprende  due  o  piu'  imprese  aventi  la  residenza  fiscale   in
giurisdizioni diverse, ovvero un'impresa residente ai fini fiscali in
una giurisdizione e soggetta ad imposte in un'altra, per le attivita'
ivi svolte attraverso una stabile organizzazione; 
    4) «gruppo di  imprese  multinazionali  escluso»:  un  gruppo  di
imprese multinazionali,  i  cui  ricavi  complessivi  risultanti  dal
bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun  periodo  d'imposta
precedente quello in cui e' presentata la rendicontazione,  inferiori
a  750  milioni  di  euro  o  a   un   importo   in   valuta   locale
approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al  1°  gennaio
2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale  periodo
d'imposta precedente; 
    5) «entita' appartenente al gruppo»: 
      a) un'impresa distinta  di  un  gruppo  multinazionale  che  e'
inclusa  nel  bilancio  consolidato  del   gruppo   ai   fini   della
rendicontazione  finanziaria,   o   che   lo   sarebbe   qualora   le
partecipazioni al capitale  di  tale  impresa  fossero  negoziate  in
mercati regolamentati; 
      b) un'impresa  esclusa  dal  bilancio  consolidato  del  gruppo
multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in  base  al
principio di rilevanza; 
      c) una stabile organizzazione di un'impresa distinta del gruppo
multinazionale di cui alle precedenti lettere a)  o  b)  tenuta  alla
redazione di un bilancio distinto per la  stabile  organizzazione  ai
fini della rendicontazione finanziaria o ai fini normativi, fiscali o
di controllo interno della gestione; 
    6)  «entita'  tenuta  alla  rendicontazione»:   la   controllante
capogruppo, la supplente della controllante  capogruppo  o  qualsiasi
entita' appartenente  al  gruppo  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto, tenuta a presentare nella propria giurisdizione di residenza
fiscale una rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di
cui all'art. 4, per conto del gruppo multinazionale; 
    7) «controllante capogruppo»: l'entita'  appartenente  al  gruppo
multinazionale che controlla, direttamente o  indirettamente,  una  o
piu' entita'  appartenenti  allo  stesso  gruppo,  che  e'  tenuta  a
redigere  il  bilancio  consolidato  secondo  i  principi   contabili
generalmente applicabili nella  propria  giurisdizione  di  residenza
fiscale, o  che  vi  sarebbe  tenuta  qualora  le  partecipazioni  al
capitale di una  delle  imprese  del  gruppo  multinazionale  fossero
negoziate  in  mercati  regolamentati  e  che  non  e'   controllata,
direttamente  o  indirettamente,  da   altra   impresa   del   gruppo
multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo; 
    8)  «entita'  designata»:  l'entita'   appartenente   al   gruppo
multinazionale tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese
quando si verifica la condizione di cui all'art. 2, comma 4; 
    9)   «supplente   della   controllante   capogruppo»:   l'entita'
appartenente al gruppo multinazionale indicata  da  detto  gruppo  ai
sensi dell'art. 2 comma 6 come  unica  sostituta  della  controllante
capogruppo per presentare la rendicontazione paese  per  paese  nella
propria giurisdizione di residenza  fiscale  per  conto  del  gruppo,
quando si verifica una delle condizioni di cui all'art. 2,  comma  2,
lettera b), del presente decreto; 
    10) «periodo di imposta»: periodo contabile annuale in  relazione
al quale la controllante capogruppo redige  il  bilancio  consolidato
del gruppo di imprese multinazionali; 
    11) «periodo di imposta di rendicontazione»: periodo di imposta i
cui  risultati  finanziari   e   operativi   sono   riportati   nella
rendicontazione paese per paese,  di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto; 
    12) «Accordo internazionale»: la Convenzione multilaterale per la
mutua  assistenza  amministrativa  in  materia   fiscale,   qualsiasi
convenzione  o  accordo  fiscale  bilaterale  o  multilaterale  sullo
scambio di informazioni fiscali, di cui l'Italia e'  parte  e  i  cui
termini  forniscono  la  base  giuridica  per   lo   scambio,   anche
automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni; 
    13) «Accordo qualificante tra Autorita' competenti»:  un  accordo
stipulato tra i rappresentanti autorizzati di giurisdizioni parti  di
un accordo internazionale, in  virtu'  del  quale  opera  lo  scambio
automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime; con
riferimento agli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  la  direttiva
2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, equivale alla  presenza
di un accordo qualificante tra autorita' competenti; 
    14)  «bilancio   consolidato»:   il   bilancio   di   un   gruppo
multinazionale nel quale le attivita', le passivita',  i  redditi,  i
costi e i flussi di  cassa  della  controllante  capogruppo  e  delle
entita' appartenenti al gruppo sono presentati  come  quelli  di  una
unica entita' economica; 
    15)  «inadempienza  sistemica»:  la   situazione   in   cui   una
giurisdizione,  pur  avendo  in  vigore  con  l'Italia   un   accordo
qualificante  tra  autorita'  competenti,  ha  sospeso   lo   scambio
automatico, per motivi diversi da quelli indicati  in  tale  accordo,
oppure  ha  ripetutamente  omesso  di   trasmettere   automaticamente
all'Italia le  rendicontazioni  paese  per  paese  in  suo  possesso,
relative  ai  gruppi  multinazionali  di  cui  fanno  parte  societa'
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del  Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero relative a  stabili
organizzazioni in Italia di societa' estere. 
                               Art. 2 
 
 
                      Obbligo di presentazione 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio  il  1°  gennaio
2016 o in data successiva, ciascuna  controllante  capogruppo  di  un
gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato, ai  sensi
dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
presenta all'Agenzia delle  entrate  una  rendicontazione  paese  per
paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4,  con  riferimento  al
periodo di imposta  di  rendicontazione,  entro  il  termine  di  cui
all'art. 5. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio  il  1°  gennaio
2016 o  in  data  successiva,  una  entita'  appartenente  al  gruppo
multinazionale,  diversa  dalla  controllante  capogruppo,   presenta
all'Agenzia  delle  entrate  una  rendicontazione  paese  per  paese,
conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento  al  periodo
di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di  cui  essa
fa parte, entro il termine di cui all'art. 5, quando: 
    a) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale  e'  residente
nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.  73  del  Testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) si verifica una delle seguenti condizioni: 
      1) la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non  e'
obbligata a presentare  la  rendicontazione  paese  per  paese  nella
propria giurisdizione di residenza fiscale; 
      2) nella giurisdizione di residenza fiscale della  controllante
capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla  data
di scadenza del termine indicato all'art. 5  non  e'  in  vigore  uno
specifico accordo qualificante tra autorita' competenti  che  preveda
lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per  paese  tra  le
medesime; 
      3)   si   e'   verificata   un'inadempienza   sistemica   della
giurisdizione di residenza della controllante capogruppo,  comunicata
dall'Agenzia  delle  entrate  all'entita'  appartenente   al   gruppo
multinazionale residente nel territorio dello Stato. 
  3.  L'entita'  appartenente  al  gruppo  chiede  alla  controllante
capogruppo  le  informazioni  necessarie  al  fine   di   ottemperare
all'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ai
sensi del comma 2. In caso di mancata ricezione delle informazioni di
cui al primo periodo, l'entita' appartenente al gruppo  presenta  una
rendicontazione paese per paese recante tutte le informazioni di  cui
dispone e comunica, ai sensi dell'art. 3, all'Agenzia  delle  entrate
che  la  controllante  capogruppo  non   ha   reso   disponibili   le
informazioni necessarie. 
  4. Nel caso in cui sussistono piu' entita' appartenenti al medesimo
gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea, e
si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b) del comma  2,
il gruppo multinazionale puo'  designare  una  di  queste  entita'  a
presentare la rendicontazione paese per paese, conforme ai  requisiti
di cui all'art. 4. Qualora  residente  nel  territorio  dello  Stato,
l'entita'  designata  comunica  all'Agenzia  delle  entrate  che   la
presentazione della rendicontazione da essa effettuata ha lo scopo di
soddisfare il relativo obbligo gravante in capo a  tutte  le  entita'
appartenenti  al  gruppo  multinazionale  residenti  nel   territorio
dell'Unione europea. 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  non  si  applicano  quando
l'entita'  designata  non  puo'  ottenere  o   acquisire   tutte   le
informazioni necessarie per presentare la rendicontazione  paese  per
paese in conformita' dell'art. 4. Qualora  residente  nel  territorio
dello Stato, l'entita' designata  comunica,  ai  sensi  dell'art.  3,
all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha  reso
disponibili le informazioni necessarie. 
  6. Quando si verifica una delle condizioni di cui alla  lettera  b)
del comma 2, l'entita' appartenente al gruppo di cui alla lettera  a)
del comma 2 non e' tenuta a presentare la rendicontazione  paese  per
paese all'Agenzia delle entrate se il gruppo multinazionale  mette  a
disposizione  una  rendicontazione,  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'art. 4, entro e non oltre il termine di cui all'art.  5,  tramite
una  supplente  della  controllante  capogruppo  che  presenti  detta
rendicontazione all'autorita' fiscale della propria giurisdizione  di
residenza. Quando la supplente della controllante capogruppo  risiede
in una giurisdizione al di fuori dell'Unione europea,  devono  essere
soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a)  la  giurisdizione  di   residenza   della   supplente   della
controllante capogruppo  ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione
della rendicontazione paese per paese conforme ai  requisiti  di  cui
all'art. 4; 
    b) la supplente della  controllante  capogruppo  risiede  in  una
giurisdizione che ha in vigore con l'Italia, alla  data  di  scadenza
del  termine  previsto  all'art.  5,  un  accordo  qualificante   tra
autorita' competenti,  per  la  presentazione  della  rendicontazione
paese per paese per il periodo di imposta di rendicontazione; 
    c) la supplente della  controllante  capogruppo  risiede  in  una
giurisdizione che non ha comunicato all'Agenzia delle entrate che  si
e' verificata un'inadempienza sistemica; 
    d)  l'Agenzia  delle  entrate  non  ha   comunicato   all'entita'
appartenente al gruppo  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  che  si  e'
verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza
fiscale della supplente della controllante capogruppo; 
    e) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale ha  comunicato
all'autorita' fiscale di residenza, entro l'ultimo giorno del periodo
di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale, di essere la
supplente della controllante capogruppo; 
    f) e' presentata una comunicazione all'Agenzia delle  entrate  ai
sensi dell'art. 3, comma 1. 
  7. Con riferimento  al  solo  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2016, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2, se
la controllante capogruppo  del  gruppo  di  imprese  multinazionali,
residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo
di presentazione della  rendicontazione  paese  per  paese,  presenta
volontariamente detta  rendicontazione  all'autorita'  fiscale  della
giurisdizione  di  residenza.  La  presentazione   volontaria   della
rendicontazione da parte della  controllante  capogruppo  costituisce
motivo di  esonero  dall'obbligo  previsto  dal  comma  2  quando  si
verificano le seguenti condizioni: 
    a) la rendicontazione paese per paese, effettuata in  conformita'
all'art. 4, e' presentata dalla controllante capogruppo all'autorita'
fiscale della giurisdizione di residenza entro, e non oltre i  dodici
mesi  successivi  all'ultimo  giorno  del  periodo  di   imposta   di
rendicontazione del gruppo multinazionale; 
    b) la giurisdizione di residenza  della  controllante  capogruppo
introduce l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese  per
paese entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se
tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al  periodo  di
imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva; 
    c) alla data  di  scadenza  della  prima  rendicontazione  e'  in
vigore,  tra  l'Italia  e  la  giurisdizione   di   residenza   della
controllante  capogruppo,  un  accordo  qualificante  tra   autorita'
competenti; 
    d) la giurisdizione di residenza  della  controllante  capogruppo
non comunica all'Agenzia delle entrate una situazione di inadempienza
sistemica; 
    e) l'entita' appartenente al  gruppo,  residente  nel  territorio
dello Stato, comunica all'Agenzia  delle  entrate  l'identita'  e  la
residenza dell'entita' tenuta alla rendicontazione,  evidenziando  di
non  essere  la   controllante   capogruppo,   la   supplente   della
controllante capogruppo o l'entita' designata. 
                               Art. 3 
 
 
               Comunicazioni all'Agenzia delle entrate 
 
  1. Entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo  d'imposta  oggetto  di  rendicontazione,
l'entita' appartenente al  gruppo,  residente  nel  territorio  dello
Stato, tenuta alla  presentazione  della  rendicontazione  paese  per
paese  in  qualita'  di  controllante  capogruppo,  supplente   della
controllante capogruppo o entita' designata  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 4 ne da' comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate.  Entro  il
medesimo termine, qualsiasi entita' appartenente al gruppo, residente
nel territorio dello Stato, diversa  da  quelle  indicate  nel  primo
periodo,  comunica  all'Agenzia  delle  entrate  l'identita'   e   la
residenza, ai fini fiscali, dell'entita'  tenuta  alla  presentazione
della rendicontazione. 
  2. Le comunicazioni di cui al presente articolo e all'art. 2, comma
3, sono effettuate con le modalita'  e  i  termini  previsti  per  la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d'imposta  oggetto  di
rendicontazione. 
                               Art. 4 
 
 
                   Rendicontazione paese per paese 
 
  1. La rendicontazione paese per paese con riferimento ad un  gruppo
multinazionale contiene: 
    a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo  di  imprese
multinazionali, i dati aggregati di tutte le entita' appartenenti  al
gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite)  al  lordo  delle
imposte sul reddito, le imposte sul reddito  pagate  e  maturate,  il
capitale  dichiarato,  gli  utili  non  distribuiti,  il  numero   di
dipendenti   e   le   immobilizzazioni   materiali   diverse    dalle
disponibilita' liquide o mezzi equivalenti; 
    b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo  di  imprese
multinazionali, l'identificazione di  ogni  entita'  appartenente  al
gruppo multinazionale ivi  residente,  la  giurisdizione  fiscale  di
costituzione o di organizzazione, se diversa dalla  giurisdizione  di
residenza  fiscale,  la  natura  dell'attivita'  o  delle  principali
attivita' svolte. Le stabili organizzazioni  devono  essere  elencate
con riferimento alla  giurisdizione  fiscale  in  cui  sono  situate,
precisando l'entita' giuridica a cui fanno capo. 
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
definite le modalita'  per  la  presentazione  della  rendicontazione
paese per paese e l'applicazione del presente decreto.  Nel  medesimo
provvedimento e' indicato il regime linguistico  delle  comunicazioni
delle informazioni di cui al  comma  1,  sulla  base  degli  atti  di
esecuzione adottati dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui  all'art.  26,  paragrafo  2,  della  direttiva   2011/16/UE,   e
successive modificazioni. 
                               Art. 5 
 
 
                      Termine di presentazione 
 
  1. La rendicontazione paese per  paese  e'  presentata  all'Agenzia
delle entrate entro i dodici mesi successivi  all'ultimo  giorno  del
periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. 
                               Art. 6 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando  il  modello  tipo  di  cui
all'Allegato 1), trasmette ad ogni  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale e'  in  vigore  un
accordo qualificante le informazioni di cui all'art. 4, relative alle
entita'  appartenenti  al  gruppo  residenti  o  aventi  una  stabile
organizzazione in tale altro Stato o  giurisdizione,  entro  quindici
mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del
gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione  paese  per
paese. La prima rendicontazione paese per paese, relativa al  periodo
di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva,  e'
trasmessa entro diciotto mesi dall'ultimo giorno di tale periodo. 
  2.  L'Agenzia  delle  entrate  mantiene   la   riservatezza   delle
informazioni contenute nella  rendicontazione  paese  per  paese,  in
misura non inferiore a quanto stabilito ai sensi  delle  disposizioni
della   Convenzione   multilaterale   per   la    mutua    assistenza
amministrativa in materia fiscale. 
                               Art. 7 
 
 
                          Utilizzo dei dati 
 
  1. L'Agenzia delle entrate utilizza la  rendicontazione  paese  per
paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione  dei
prezzi di trasferimento, nonche' ai fini della valutazione  di  altri
rischi  collegati  all'erosione   della   base   imponibile   ed   al
trasferimento degli utili e, se del caso, per  analisi  economiche  e
statistiche. 
  2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte  dell'Agenzia
delle entrate  non  si  possono  basare  sulle  informazioni  di  cui
all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6. 
  3.  In  deroga  alle  disposizioni   del   comma   precedente,   le
informazioni di  cui  all'art.  4  possono  costituire  elementi  per
ulteriori  indagini   concernenti   gli   accordi   sui   prezzi   di
trasferimento o durante i controlli  fiscali,  a  seguito  dei  quali
possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili. 
 
    Roma, 23 febbraio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Le Tabelle
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Autore: La Redazione

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