MEF: trasmissione telematica delle operazioni IVA

MEF

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016, il decreto 4 agosto 2016, con l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 127/2015, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.

Il decreto offre la possibilità di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate corrispettivi e fatture, anche attraverso il sistema di interscambio (SDI) utilizzato per l’invio delle fatture alla PA.

 

Fonte: Ministero dell’Economia

 


 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2016 

Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera  d),  e  4,
comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di
trasmissione telematica delle operazioni IVA.

Capo I
Attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante  disposizioni  comuni  in
materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visti gli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, recante disposizioni di riordinamento degli istituti doganali
e revisione delle procedure di accertamento e controllo; 
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, in materia di  obbligo  della  fatturazione  elettronica  nei
confronti della pubblica amministrazione ed, in particolare, i  commi
211 e 212, che prevedono l'istituzione del  Sistema  di  interscambio
per la trasmissione delle fatture elettroniche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  7
marzo 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 103 del 3 maggio  2008,  con  il  quale  l'Agenzia  delle
entrate  e'  stata  individuata  quale   gestore   del   Sistema   di
interscambio, che si  avvale  della  SOGEI  -  Societa'  generale  di
informatica S.p.A. per i servizi strumentali e la conduzione  tecnica
del medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24  gennaio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  21
del 27 gennaio 2014; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23,  con  il
quale e' stata conferita delega al  Governo,  alla  lettera  d),  per
introdurre  norme  per  incentivare,  mediante  una  riduzione  degli
adempimenti amministrativi e contabili  a  carico  dei  contribuenti,
l'utilizzo  della  fatturazione   elettronica   e   la   trasmissione
telematica  dei  corrispettivi,  nonche'   adeguati   meccanismi   di
riscontro tra la documentazione in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi  sistemi
di tracciabilita'  dei  pagamenti,  nonche',  alla  lettera  g),  per
prevedere  specifici  strumenti  di  controllo   relativamente   alle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; 
  Visto l'art. 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  di  seguito
denominato «decreto legislativo», di attuazione del  citato  art.  9,
comma 1, lettere d) e  g),  della  legge  n.  23  del  2014,  recante
disposizioni in materia di trasmissione telematica  delle  operazioni
IVA e di controllo  delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
distributori automatici; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del decreto  legislativo,
che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate  di  controlli  a
distanza dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle  relative
variazioni, acquisiti dall'Agenzia delle entrate  anche  mediante  il
Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi  211  e  212,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  basate  sul  riscontro  tra  i  dati
comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d),  del  decreto
legislativo, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di cui
all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed all'art. 43, primo comma del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai  soggetti
che  garantiscono  la  tracciabilita'  dei  pagamenti  effettuati   e
ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo,
che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  individuati  i  soggetti  ammessi  al   programma   di
assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate ai  sensi  dell'art.
4, comma 1, dello stesso decreto; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                        Controlli a distanza 
 
  1. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse  e
ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti  anche  mediante  il
Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi  211  e  212,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per effettuare  controlli  incrociati
con i dati contenuti in altre banche  dati  conservate  dalla  stessa
Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche,  al  fine  di  favorire
l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634  e
seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della legge 27  luglio
2000, n. 212,  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  ad  informare  il
contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui  al
comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti. 
  3. L'effettuazione dei controlli a  distanza  di  cui  al  presente
articolo  non  fa  venir  meno  i  poteri,  in   capo   agli   organi
dell'Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15,  comma  6,
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. 
                               Art. 2 
                     Coordinamento dei controlli 
 
  1.   Allo   scopo   di   coordinare   i    controlli    da    parte
dell'Amministrazione  finanziaria  ed   escludere   la   duplicazione
dell'attivita'  conoscitiva,  anche  in  considerazione   di   quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate ai  sensi  dell'art.
1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a  disposizione  della
Guardia di finanza. 

Capo II

Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

                               Art. 3 
              Modalita' di effettuazione dei pagamenti 
 
  1. Per fruire della riduzione  dei  termini  di  decadenza  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i  soggetti
passivi, che esercitano le opzioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  e
all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  stesso,  effettuano  e
ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
carta  di  debito  o  carta  di  credito,  ovvero  assegno  bancario,
circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita'. 
  2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi  ivi
citati possono effettuare e  ricevere  in  contanti  i  pagamenti  di
ammontare non superiore all'importo determinato all'art. 2, comma  1,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  24  gennaio   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  21
del 27 gennaio 2014. 
  3. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati  dall'art.  3,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto  in
relazione ai redditi d'impresa o di lavoro  autonomo  dichiarati  dai
soggetti passivi. 
                               Art. 4 
                            Comunicazione 
 
  1. I  contribuenti  comunicano,  con  riguardo  a  ciascun  periodo
d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione  dei  termini
di decadenza di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  nella  relativa  dichiarazione  annuale  ai  fini  delle
imposte sui redditi. La modalita' di comunicazione e' definita con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con  cui  sono
approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata
comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei  termini  di
accertamento. 
  2. La riduzione dei  termini  di  decadenza  non  si  applica,  con
riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai  contribuenti  che  hanno
effettuato o ricevuto anche  un  solo  pagamento  mediante  strumenti
diversi da quelli indicati nell'art. 3. 

Capo III

Attuazione dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo

                               Art. 5 
             Soggetti ammessi al programma di assistenza 
 
  1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di  assistenza  di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti  delle
seguenti categorie di soggetti passivi: 
    a) gli esercenti arti e professioni; 
    b) le imprese ammesse al regime di contabilita'  semplificata  di
cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973; 
    c) limitatamente all'anno di inizio dell'attivita' e ai due  anni
successivi, le imprese che superano i limiti di  ricavi  indicati  al
citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973. 
                               Art. 6 
                              Efficacia 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dal  1°
gennaio 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016 
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne  prev.n. 2293 
La Redazione

Autore: La Redazione

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