MEF: tassi di interesse ai fini della legge sull’usura

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, il Decreto 24 giugno 2024 con la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura.
Il periodo di rilevazione è stato 1° gennaio – 31 marzo 2024 e l’applicazione avviene dal 1° luglio al 30 settembre 2024.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2024
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura. Periodo di rilevazione 1° gennaio – 31 marzo 2024. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2024
IL DIRIGENTE GENERALE
della Direzione V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 27 settembre 2023, recante la
«Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
Visto, da ultimo, il proprio decreto del 21 marzo 2024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di
procedere per il trimestre 1° gennaio 2024 - 31 marzo 2024 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla
Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9
agosto 2016);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1° gennaio 2024 - 31 marzo 2024 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del valore medio del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte
a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo
le modalita' indicate nella nota metodologica;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
«Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi», come
successivamente modificato e integrato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione
della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne
l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° gennaio 2024 - 31 marzo 2024, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2024. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.
Art. 3
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2024 - 30
giugno 2024 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca
d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i
tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali
corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali
per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti
percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali
per il complesso degli altri prestiti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2024
Il dirigente generale: Cappiello
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE
DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI
RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1°GENNAIO - 31 MARZO 2024
APPLICAZIONE DAL 1°LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2024
Parte di provvedimento in formato grafico
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi
ai fini della legge sull'usura
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato
dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni
in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di
rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non
sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito
finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso
variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con
garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri
finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito»
i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi
nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del
credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul
credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito
in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito
revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e
sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e
anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente
sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base
dell'effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico
bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi,
inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le
categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal
livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'
composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette
categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la
metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le
nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi
ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel
luglio 2016 (1) .
Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate
ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».
A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene
unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito
revolving».
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 180/1950, le modalita' di assolvimento dell'obbligo
della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto,
secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo
2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita
dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della
legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli
istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto
«non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei
cedenti» e' unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori
possano rilasciare garanzie assicurative, attivita' riservata alle
imprese assicurative autorizzate.
Sono state modificate le modalita' con cui vengono computati nel
TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i
quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base
annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e
di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi
economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si
riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono
ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei
rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati
vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore
medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo
della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonche'
nel trimestre successivo a quello di riferimento.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi
sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un
quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo'
essere superiore a otto punti percentuali.
Rilevazione sugli interessi di mora
I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini
conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti
all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui
elaborazione e' stata ultimata nel corso del 2017.
La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie
banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato,
selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei
TEGM, in base a un criterio di rappresentativita' riferito al numero
dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori
riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di
rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai
contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite
per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media
in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di
interesse annuo corrispettivo.
__________
(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9
agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia
(https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio
-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/)



