MIMIT: aggiornati valori società cooperative

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2024, il Decreto 8 agosto 2024 con l’adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile.
I limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8%.
Per l’effetto:
a) il valore dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2519, secondo comma, del codice civile è elevato ad 1.438.000 euro;
b) il valore massimo dell’azione di cui all’art. 2525, primo comma, del codice civile è elevato ad 719 euro;
c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all’art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato ad 143.800 euro.
Fonte: MIMIT
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 8 agosto 2024
Adeguamento, in materia di societa’ cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile.
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale prevede che
«il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di
Ministero delle imprese e del made in Italy», e visto, altresi',
l'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge che prevede che le
denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e
«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;
Visto l'art. 223-sexiesdecies, secondo comma, delle disposizioni di
attuazione al codice civile di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, secondo il quale «Il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni
tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519
e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati, calcolate dall'Istat»;
Visto l'art. 2519, secondo comma, secondo cui «L'atto costitutivo
puo' prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le
norme sulla societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con
un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo
dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro»;
Visto l'art. 2525, primo e secondo comma, del codice civile secondo
il quale «Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo'
essere inferiore a venticinque euro ne' per le azioni superiore a
cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle
societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale
somma»;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante
«Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366 che hanno sostituito il titolo VI del libro V del Codice civile»
entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004;
Tenuto conto dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'Istituto
nazionale di statistica da cui si rileva che la variazione
percentuale verificatasi nel periodo 2004-2024 e' pari al 43,8 per
cento;
Considerato che l'adeguamento degli articoli del codice civile
citati previsto all'art. 223-sexiesdecies, del codice civile, non e'
mai stato disposto;
Ritenuto necessario disporre l'adeguamento dei valori di cui agli
articoli 2519 e 2525 e, conseguentemente, di provvedere alla
rivalutazione dell'ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale
richiamato dal secondo comma dell'art. 2519 del codice civile e del
valore nominale massimo delle azioni e delle quote di partecipazione
di cui all'art. 2525, primo e secondo comma;
Decreta:
Articolo unico
I limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del
codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua
dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.
Per l'effetto:
a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art.
2519, secondo comma, del codice civile e' elevato ad euro 1.438.000;
b) il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, primo
comma, del codice civile e' elevato ad euro 719;
c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui
all'art. 2525, secondo comma, del codice civile e' elevato ad euro
143.800.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 agosto 2024
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1441



