MIMS: ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022, il Decreto 2 maggio 2022 con le disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it – compilando l’apposito format online, a partire dal 10 maggio 2022 e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022.

 

Il modello di richiesta di ristoro

 

Fonte: MIMS

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 2 maggio 2022

Disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalita’ per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 433  del  4  novembre  2021  (nel  seguito  «Decreto
attuativo»), registrato dalla Corte dei conti al n. 2489 in  data  22
novembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021, con il  quale
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei  ristori
per l'acquisto di autobus effettuati dalle imprese esercenti  servizi
di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio
pubblico,  in  particolare  esercenti   servizi   di   noleggio   con
conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e i  servizi
di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento
del Parlamento europeo e del  Consiglio  21  ottobre  2009,  n.  1073
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e  dagli
enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 30 marzo 2022, n.  78,  con  il  quale  sono  state
apportate alcune integrazioni al citato decreto attuativo al fine  di
consentire alle imprese di produrre l'istanza per ricevere il ristoro
di rate scadute prima di produrre la  quietanza  di  pagamento  delle
medesime; 
  Vista la decisione C(2021) 7425, con la quale la Commissione UE  ha
autorizzato gli aiuti di cui alla  misura  in  parola,  prevista  dal
decreto attuativo; 
  Vista la decisione C(2022) 2018 del 28 marzo 2022, con la quale  la
Commissione UE ha autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola,
prevista dal decreto n. 433 del 4  novembre  2021,  alla  luce  della
sesta modifica del TF; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», di  seguito
«Codice Antimafia»; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto attuativo a norma del
quale  la  disciplina  delle  fasi  procedimentali  unitamente   alle
modalita' di presentazione delle domande  e  della  documentazione  a
supporto e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto attuativo
la societa' Consap S.p.a. e' stata individuata quale soggetto gestore
della misura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalita' di
attuazione del decreto interministeriale  (MIMS-MEF)  n.  433  del  4
novembre 2021, recante i criteri e le modalita' per  l'erogazione  di
ristori per il rinnovo del parco rotabile, a favore delle imprese  di
trasporto di persone su strada non soggetti a  obblighi  di  servizio
pubblico,  avuto  riguardo  alla  modalita'  di  presentazione  delle
domande di  ammissione,  alla  fase  dell'istruttoria  procedimentale
delle  stesse,  alla  modalita'  di   comunicazione   degli   importi
erogabili, rientranti tra le risorse, pari a 20 milioni di  euro,  di
cui all'art. 85, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, e a 50 milioni  di  euro,  di  cui  all'art.  1,  commi
113-117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                               Art. 2 
 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Il ristoro e' relativo alle rate di finanziamento o  dei  canoni
di leasing, con scadenza compresa, anche per  effetto  di  dilazione,
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti
di veicoli nuovi di fabbrica di  categoria  M2  ed  M3  effettuati  a
partire dal 1° gennaio 2018. 
  2. Le risorse stanziate per la misura sono: 
    a) cinquanta milioni di euro, destinati alle  imprese  che  hanno
eseguito gli acquisti di cui al  comma  1,  ed  hanno  adibito  detti
autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della  legge
11 agosto 2003, n. 218; 
    b) venti milioni di euro, per gli acquisti di autobus di  cui  al
comma 1, da parte di imprese esercenti i servizi di linea  effettuati
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico. 
  3. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi  di
linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico di cui al comma 2, lettera b), quelle che sono autorizzate a
svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali a titolo  di
esempio di titolare, associata, sub affidataria o  sub  appaltataria,
in base alle autorizzazioni: 
    i.  rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili ai sensi del decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 285; 
    ii.  rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073; 
    iii. rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi  delle
norme regionali di attuazione del  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422. 
  4. L'importo del ristoro per le imprese di cui al comma 2,  lettera
a), ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n.  160,
per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite: 
    - 20.000,00 euro per autobus di categoria M2; 
    - 40.000,00 euro per autobus di categoria M3. 
  5. Salvo quanto previsto al  comma  6  e  quanto  dovuto  a  Consap
S.p.a.,  quale  soggetto  gestore  dell'attivita'  istruttoria  della
misura di cui al presente decreto, il ristoro e' erogabile a ciascuna
impresa richiedente, fino a concorrenza delle risorse disponibili per
ciascun fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 
  6. Qualora, al termine  delle  attivita'  istruttorie,  le  risorse
finanziarie disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere a) e b)
del   comma   2,   siano    inferiori    all'ammontare    complessivo
rispettivamente richiesto, l'importo da erogare e'  proporzionalmente
ridotto per ciascuna impresa richiedente.  Il  ristoro  erogabile  e'
individuato  in  due  piani  di  riparto  approvati  dalla  direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. 
  7. Il ristoro complessivo erogato a ciascuna impresa, previsto  per
ciascuna misura di cui alle lettere a) e b) del  comma  2,  non  puo'
superare l'importo di due milioni e trecentomila  euro  e,  salve  le
eccezioni  di  cui  alla  lettera  c)   della   sezione   3.1   della
comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a
condizione che l'impresa richiedente alla data del 31  dicembre  2019
non fosse gia' in difficolta'. 
                               Art. 3 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1.  La  domanda  per  il  contributo  e'  resa   nella   forma   di
dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di  notorieta'  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 ed e'  soggetta  alla  responsabilita',  anche
penale, di cui agli  articoli  75  e  76  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica in caso di dichiarazioni mendaci. 
  2. La domanda e' inoltrata esclusivamente in via telematica tramite
la      piattaforma       https://contributoacquistiautobus.consap.it
- compilando  l'apposito  format  online,  a   partire   dal   giorno
successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e non oltre le ore 23,59  del  29
maggio 2022.  Non  saranno  ammesse  domande  presentate  oltre  tale
termine ed al di fuori del canale web della piattaforma. 
  3. La domanda e' presentata dal rappresentante legale  dell'impresa
e contiene, in particolare, le  seguenti  informazioni,  come  meglio
indicate negli allegati al presente decreto 1A (fondo di cui all'art.
2 comma 2 lettera a) e 1B (fondo di cui all'art. 2  comma  2  lettera
b): 
    i. i dati identificativi dell'impresa e il numero  di  iscrizione
al REN; 
    ii. la targa del veicolo acquistato dal 1° gennaio 2018 e la data
di iscrizione  dello  stesso  al  Pubblico  registro  automobilistico
(PRA); 
    iii. l'importo richiesto  a  titolo  di  ristoro,  corrispondente
all'ammontare complessivo delle rate di finanziamento o dei canoni di
leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di  dilazione,  tra
il  23  febbraio  2020  e  il  31  dicembre  2020,  risultanti  dalla
documentazione di cui al comma 4, lettera a), afferenti l'acquisto di
ciascun autobus; 
    iv. l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato all'impresa
richiedente il contributo, cosi' come precisato all'art. 4, comma 8; 
    v. che l'impresa non presentava alla data del 31 dicembre 2019 le
caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (il ristoro puo' essere concesso
a imprese che non erano in difficolta' al 31 dicembre  2019  e/o  che
hanno incontrato difficolta' o si sono trovate in una  situazione  di
difficolta' successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19,  ai
sensi  della  comunicazione  della  Commissione  C  (2020)   1863   e
successive modificazioni ed integrazioni - lettera c) sezione 3.1); 
    vi. di non aver prodotto  altra  domanda  per  il  ristoro  delle
medesime rate o canoni; 
    vii. per il fondo di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  a),  che
l'uso a favore di terzi in servizio di noleggio con conducente a  cui
e' adibito l'autobus, risulta dalla carta  di  circolazione,  seppure
provvisoria, o dal documento unico di circolazione (DUC); 
    viii. per il fondo di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  b),  di
essere in possesso di almeno uno dei titoli autorizzativi indicati al
comma 3 del medesimo art. 2. 
  4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
    a) il piano di ammortamento originario del  finanziamento  o  del
leasing finanziario per ciascun autobus  acquistato,  in  vigore  nel
periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020; 
    b) fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 9,
le quietanze di pagamento delle  rate  o  dei  canoni  di  leasing  o
finanziamento, aventi scadenza tra  il  23  febbraio  2020  e  il  31
dicembre  2020  oppure  l'attestazione  bancaria  o  della   societa'
locatrice, relativa all'ipotesi in cui l'impresa si sia avvalsa,  per
ciascuna rata o canone di cui si chiede il ristoro, delle facolta' di
cui  alle  disposizioni  individuate  dall'art.  3-bis  del   decreto
attuativo, oppure di accordi intervenuti direttamente tra l'impresa e
predetti soggetti; 
    c) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale
dell'impresa, ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito  alla
tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13  agosto
2010, n. 136, secondo l'allegato 2 al presente decreto; 
    d) nel caso  in  cui  la  misura  del  contributo  richiesto  sia
superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti di cui all'art.  85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in merito  alla  non
sussistenza delle cause di divieto, di  decadenza  o  di  sospensione
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, secondo gli allegati 3A e 3B al presente decreto; 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art.  92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosi' come
stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 
  6. A pena di inammissibilita', la domanda di  cui  al  comma  1  e'
firmata  digitalmente  dal  rappresentante  legale   dell'impresa   e
inoltrata            online             sulla             piattaforma
https://contributoacquistiautobus.consap.it -_completa degli allegati
indicati al precedente comma 4. 
                               Art. 4 
 
 
       Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo 
 
  1. L'istruttoria della domanda e' svolta da  Consap  S.p.a.,  quale
soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile  della
misura, e si fonda esclusivamente su  quanto  in  essa  riportato  ai
sensi dell'art. 3, nonche' sulle verifiche  effettuate  sul  registro
nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al
comma 7 dell'art. 2. 
  2. E' fatta salva la facolta' del gestore di chiedere chiarimenti e
integrazioni  anche  documentali   tramite   apposita   comunicazione
all'indirizzo pec indicato dall'impresa richiedente. L'impresa  entro
dieci giorni dalla richiesta fornisce gli  elementi  di  chiarimento.
Decorso inutilmente tale termine la domanda e'  rigettata  con  esito
negativo. 
  3.  Il  gestore  sottopone  gli  esiti   delle   istruttorie   alla
commissione di cui all'art. 4 comma 3 del decreto  attuativo  per  la
relativa validazione. 
  4. L'esito delle istruttorie e' comunicato dal gestore alle imprese
richiedenti tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato
nell'istanza. 
  5. Concluse le attivita' istruttorie, il  gestore  redige  l'elenco
dei  beneficiari  con  l'indicazione  dell'importo   del   contributo
erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2,  comma  6  del  presente
decreto. 
  6. La commissione  approva  il  riparto  dei  due  fondi  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, del decreto attuativo. 
  7.  Il   direttore   generale   per   la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto approva i riparti di cui al comma  6,  e  dispone  di
procedere alla  relativa  pubblicazione  nelle  pagine  web  dedicate
all'autotrasporto del sito istituzionale www.mit.gov.it 
  8. Il contributo e'  erogato  dal  gestore  con  bonifico  bancario
all'IBAN indicato dall'impresa nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27
caratteri secondo il formato standard italiano. Non  sono  consentiti
IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS. In  caso
di conto cointestato e' necessario indicare tutti gli intestatari. 
  9. Ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese che  si  sono
avvalse delle facolta' previste dalle norme di cui all'art. 3-bis del
decreto  attuativo  nonche'  a   seguito   di   accordi   intervenuti
direttamente con la banca o la societa' locatrice, producono  tramite
la Piattaforma, entro il 31 dicembre 2022, le quietanze delle rate  e
dei  canoni  pagati,  pena  la  revoca  della  concessione  ai  sensi
dell'art. 3-bis, comma 2 del decreto attuativo. 
                               Art. 5 
 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti  gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi e di procedere, in via  di  autotutela,  alla  revoca  del
relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art.  4,  comma  7,
nonche' di ordinarne la restituzione all'entrata del  bilancio  dello
Stato  qualora  emergano  gravi  irregolarita'  in   relazione   alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 
                               Art. 6 
 
 
                 Pubblicazione ed entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto direttoriale e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  e  entra  in  vigore  il  giorno
successivo. 
    Roma, 2 maggio 2022 
 
                                      Il direttore generale: Di Santo 
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
La Redazione

Autore: La Redazione

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