MIMS: ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022, il Decreto 2 maggio 2022 con le disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it – compilando l’apposito format online, a partire dal 10 maggio 2022 e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022.
Il modello di richiesta di ristoro
Fonte: MIMS
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
DECRETO 2 maggio 2022
Disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalita’ per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.
IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 433 del 4 novembre 2021 (nel seguito «Decreto
attuativo»), registrato dalla Corte dei conti al n. 2489 in data 22
novembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021, con il quale
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei ristori
per l'acquisto di autobus effettuati dalle imprese esercenti servizi
di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, in particolare esercenti servizi di noleggio con
conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e i servizi
di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli
enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 30 marzo 2022, n. 78, con il quale sono state
apportate alcune integrazioni al citato decreto attuativo al fine di
consentire alle imprese di produrre l'istanza per ricevere il ristoro
di rate scadute prima di produrre la quietanza di pagamento delle
medesime;
Vista la decisione C(2021) 7425, con la quale la Commissione UE ha
autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola, prevista dal
decreto attuativo;
Vista la decisione C(2022) 2018 del 28 marzo 2022, con la quale la
Commissione UE ha autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola,
prevista dal decreto n. 433 del 4 novembre 2021, alla luce della
sesta modifica del TF;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», di seguito
«Codice Antimafia»;
Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto attuativo a norma del
quale la disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle
modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a
supporto e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto attuativo
la societa' Consap S.p.a. e' stata individuata quale soggetto gestore
della misura;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalita' di
attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) n. 433 del 4
novembre 2021, recante i criteri e le modalita' per l'erogazione di
ristori per il rinnovo del parco rotabile, a favore delle imprese di
trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, avuto riguardo alla modalita' di presentazione delle
domande di ammissione, alla fase dell'istruttoria procedimentale
delle stesse, alla modalita' di comunicazione degli importi
erogabili, rientranti tra le risorse, pari a 20 milioni di euro, di
cui all'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, e a 50 milioni di euro, di cui all'art. 1, commi
113-117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Il ristoro e' relativo alle rate di finanziamento o dei canoni
di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione,
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti
di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a
partire dal 1° gennaio 2018.
2. Le risorse stanziate per la misura sono:
a) cinquanta milioni di euro, destinati alle imprese che hanno
eseguito gli acquisti di cui al comma 1, ed hanno adibito detti
autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218;
b) venti milioni di euro, per gli acquisti di autobus di cui al
comma 1, da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
3. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi di
linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico di cui al comma 2, lettera b), quelle che sono autorizzate a
svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali a titolo di
esempio di titolare, associata, sub affidataria o sub appaltataria,
in base alle autorizzazioni:
i. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285;
ii. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073;
iii. rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422.
4. L'importo del ristoro per le imprese di cui al comma 2, lettera
a), ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160,
per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite:
- 20.000,00 euro per autobus di categoria M2;
- 40.000,00 euro per autobus di categoria M3.
5. Salvo quanto previsto al comma 6 e quanto dovuto a Consap
S.p.a., quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della
misura di cui al presente decreto, il ristoro e' erogabile a ciascuna
impresa richiedente, fino a concorrenza delle risorse disponibili per
ciascun fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
6. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse
finanziarie disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere a) e b)
del comma 2, siano inferiori all'ammontare complessivo
rispettivamente richiesto, l'importo da erogare e' proporzionalmente
ridotto per ciascuna impresa richiedente. Il ristoro erogabile e'
individuato in due piani di riparto approvati dalla direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
7. Il ristoro complessivo erogato a ciascuna impresa, previsto per
ciascuna misura di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non puo'
superare l'importo di due milioni e trecentomila euro e, salve le
eccezioni di cui alla lettera c) della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a
condizione che l'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2019
non fosse gia' in difficolta'.
Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda per il contributo e' resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorieta' ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 ed e' soggetta alla responsabilita', anche
penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica in caso di dichiarazioni mendaci.
2. La domanda e' inoltrata esclusivamente in via telematica tramite
la piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it
- compilando l'apposito format online, a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e non oltre le ore 23,59 del 29
maggio 2022. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale
termine ed al di fuori del canale web della piattaforma.
3. La domanda e' presentata dal rappresentante legale dell'impresa
e contiene, in particolare, le seguenti informazioni, come meglio
indicate negli allegati al presente decreto 1A (fondo di cui all'art.
2 comma 2 lettera a) e 1B (fondo di cui all'art. 2 comma 2 lettera
b):
i. i dati identificativi dell'impresa e il numero di iscrizione
al REN;
ii. la targa del veicolo acquistato dal 1° gennaio 2018 e la data
di iscrizione dello stesso al Pubblico registro automobilistico
(PRA);
iii. l'importo richiesto a titolo di ristoro, corrispondente
all'ammontare complessivo delle rate di finanziamento o dei canoni di
leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, risultanti dalla
documentazione di cui al comma 4, lettera a), afferenti l'acquisto di
ciascun autobus;
iv. l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato all'impresa
richiedente il contributo, cosi' come precisato all'art. 4, comma 8;
v. che l'impresa non presentava alla data del 31 dicembre 2019 le
caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto
18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (il ristoro puo' essere concesso
a imprese che non erano in difficolta' al 31 dicembre 2019 e/o che
hanno incontrato difficolta' o si sono trovate in una situazione di
difficolta' successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19, ai
sensi della comunicazione della Commissione C (2020) 1863 e
successive modificazioni ed integrazioni - lettera c) sezione 3.1);
vi. di non aver prodotto altra domanda per il ristoro delle
medesime rate o canoni;
vii. per il fondo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), che
l'uso a favore di terzi in servizio di noleggio con conducente a cui
e' adibito l'autobus, risulta dalla carta di circolazione, seppure
provvisoria, o dal documento unico di circolazione (DUC);
viii. per il fondo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), di
essere in possesso di almeno uno dei titoli autorizzativi indicati al
comma 3 del medesimo art. 2.
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) il piano di ammortamento originario del finanziamento o del
leasing finanziario per ciascun autobus acquistato, in vigore nel
periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020;
b) fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 9,
le quietanze di pagamento delle rate o dei canoni di leasing o
finanziamento, aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2020 oppure l'attestazione bancaria o della societa'
locatrice, relativa all'ipotesi in cui l'impresa si sia avvalsa, per
ciascuna rata o canone di cui si chiede il ristoro, delle facolta' di
cui alle disposizioni individuate dall'art. 3-bis del decreto
attuativo, oppure di accordi intervenuti direttamente tra l'impresa e
predetti soggetti;
c) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale
dell'impresa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla
tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto
2010, n. 136, secondo l'allegato 2 al presente decreto;
d) nel caso in cui la misura del contributo richiesto sia
superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti di cui all'art. 85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in merito alla non
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, secondo gli allegati 3A e 3B al presente decreto;
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosi' come
stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
6. A pena di inammissibilita', la domanda di cui al comma 1 e'
firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa e
inoltrata online sulla piattaforma
https://contributoacquistiautobus.consap.it -_completa degli allegati
indicati al precedente comma 4.
Art. 4
Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo
1. L'istruttoria della domanda e' svolta da Consap S.p.a., quale
soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile della
misura, e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai
sensi dell'art. 3, nonche' sulle verifiche effettuate sul registro
nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto dei limiti di cui al
comma 7 dell'art. 2.
2. E' fatta salva la facolta' del gestore di chiedere chiarimenti e
integrazioni anche documentali tramite apposita comunicazione
all'indirizzo pec indicato dall'impresa richiedente. L'impresa entro
dieci giorni dalla richiesta fornisce gli elementi di chiarimento.
Decorso inutilmente tale termine la domanda e' rigettata con esito
negativo.
3. Il gestore sottopone gli esiti delle istruttorie alla
commissione di cui all'art. 4 comma 3 del decreto attuativo per la
relativa validazione.
4. L'esito delle istruttorie e' comunicato dal gestore alle imprese
richiedenti tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato
nell'istanza.
5. Concluse le attivita' istruttorie, il gestore redige l'elenco
dei beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo
erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2, comma 6 del presente
decreto.
6. La commissione approva il riparto dei due fondi ai sensi
dell'art. 2, comma 5, del decreto attuativo.
7. Il direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto approva i riparti di cui al comma 6, e dispone di
procedere alla relativa pubblicazione nelle pagine web dedicate
all'autotrasporto del sito istituzionale www.mit.gov.it
8. Il contributo e' erogato dal gestore con bonifico bancario
all'IBAN indicato dall'impresa nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27
caratteri secondo il formato standard italiano. Non sono consentiti
IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS. In caso
di conto cointestato e' necessario indicare tutti gli intestatari.
9. Ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese che si sono
avvalse delle facolta' previste dalle norme di cui all'art. 3-bis del
decreto attuativo nonche' a seguito di accordi intervenuti
direttamente con la banca o la societa' locatrice, producono tramite
la Piattaforma, entro il 31 dicembre 2022, le quietanze delle rate e
dei canoni pagati, pena la revoca della concessione ai sensi
dell'art. 3-bis, comma 2 del decreto attuativo.
Art. 5
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, alla revoca del
relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 4, comma 7,
nonche' di ordinarne la restituzione all'entrata del bilancio dello
Stato qualora emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Art. 6
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto direttoriale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno
successivo.
Roma, 2 maggio 2022
Il direttore generale: Di Santo
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico



