Min.Agricoltura: aiuti alle imprese di Pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2015, il Decreto 6 agosto 2015 con l’individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015.
Per le imprese di pesca, autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e rispettato le misure tecniche successive all’interruzione temporanea di cui all’art. 4, comma 1, del predetto decreto è erogato un aiuto calcolato per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati.
In relazione alla sospensione obbligatoria dell’attività di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea, verrà attivata presso il Ministero del lavoro la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell’intero periodo di interruzione obbligatoria dell’attività di pesca.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2015
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015. (15A06721)
(GU n.207 del 7-9-2015)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 205 del 4 settembre
2014, recante delega di attribuzioni del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza
dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe
Castiglione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio
decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni
attuative;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni
e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;
Visto il Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008
che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n.
601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n.
1447/1999;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009
che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il Regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);
Visto il Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del
17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date
di inammissibilita' delle domande;
Visto il Programma operativo, predisposto in conformita' al
disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014,
inviato ufficialmente alla Commissione europea in data 30 aprile
2015;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto
direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale
19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27
maggio 2015;
Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del Programma
FEAMP 2014/2020 e' pari a € 983.914.822,00;
Considerato che nel citato Programma operativo sono stati assegnati
alla Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. UE n.
508/14, complessivamente € 106.711.970,00;
Considerato che la direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020;
Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 162
del 15 luglio 2015, che dispone le interruzioni temporanee
obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali
la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti
attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti
gemelle a divergenti, per l'annualita' 2015;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto
del 3 luglio 2015 che rinvia ad un successivo provvedimento
ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea
obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;
Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto in
favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione
della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca
effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto
dei massimali della tabella ivi previsti;
Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al
citato regolamento FEAMP n. 508/2015 per il cofinanziamento della
misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca -
art.33 del Reg. (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;
Decreta:
Art. 1
Aiuto alle imprese di pesca
1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti
a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a
divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto
ministeriale del 3 luglio 2015 e rispettato le misure tecniche
successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1,
del predetto decreto e' erogato un aiuto con le modalita' indicate
nel presente articolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo
obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a
concorrenza massima di € 15.000.000,00, si provvede con le specifiche
assegnazioni della Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e
41 (2) del Regolamento (UE) n. 508/2014.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione
dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella
misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati
per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi
stabiliti dall'art. 2 del decreto del 3 luglio 2015, in conformita'
al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del
Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il
periodo di programmazione 2014-2020;
5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le
imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive
all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale
imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea
obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco
volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al
beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avra'
diritto all'aiuto;
6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6,
del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata
all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico»
includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le
reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al
decreto ministeriale del 3 luglio 2015 per la corresponsione
dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non
oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure
tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita
manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente
decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di
pesca, lo stesso e' tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del
predetto allegato, pena la non ricevibilita' del medesimo;
7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sara' corrisposto
alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10
del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014 e del relativo Regolamento delegato (UE) 288/2015 della
Commissione del 17 dicembre 2014;
8. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente
decreto;
9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che
effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento
regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano
in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della
normativa vigente in materia di aiuti di stato.
Art. 2
Ammortizzatori sociali in deroga
1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di
pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui
al decreto del 3 luglio 2015, verra' attivata presso il competente
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la
erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni
straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di
interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 6 agosto 2015
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3220




