Min.Lavoro: call center – ulteriori chiarimenti in caso di delocalizzazione

MLIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 17495 del 17 ottobre 2014pdf_icon, ribadisce alcuni concetti – già espressi con la circolare n. 14/2013 – in merito alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 24bis del D.L. 83/2012 (convertito dalla Legge n. 134/2012).

In particolare, il Ministero richiama i contenuti relativi alla delocalizzazione delle attività di call-center, in riferimento alle quali è stato chiarito che:

  1. potrà ritenersi delocalizzata una attività di call center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante all’estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto;
  2. almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione anche al Ministero del Lavoro, indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti … e cioè coloro i quali (a prescindere dall’inquadramento subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call center, siamo ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento;
  3. gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego di personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.
  4. il legislatore ha stabilito che i benedici previsti dalla legge 407/1990, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri.

In considerazione di ciò, il Ministero, al fine di inquadrare correttamente la disciplina nell’ambito dei principi comunitari in matetria di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, chiarisce che sia la disposizione, sia l’obbligo di comunicazione trovano applicazione eslcusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari.

 
Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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