Min.Economia: compensasione dei crediti nei confronti della PA – anno 2015

MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, il Decreto 13 luglio 2015 con le modalità di compensazione, per l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare, le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell’Economia del 24 settembre 2014, si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 2015, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014.

Fonte: MEF

 

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2015

Modalita'  di  compensazione,  per  l'anno   2015,   delle   cartelle
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti
non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  nei  confronti  della
pubblica amministrazione. 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  il
quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 12,  comma  7-bis,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2015 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  Visto l'art. 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, il quale dispone che «Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica,  le  modalita'  per  la
compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali  in  favore
delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi  ed
esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi,  anche
professionali, maturati nei confronti della pubblica  amministrazione
e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del  Ministro
dell'economia e delle finanze  22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143  del  21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n.  152  del  2  luglio  2012,
qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore  o  pari  al  credito
vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati  gli
aventi diritto, nonche' le modalita'  di  trasmissione  dei  relativi
elenchi all'agente della riscossione.»; 
  Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, in materia di  «Compensazioni  di  crediti
con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo»,  come  modificato,
dall'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  2012,  n.  94;
dall'art. 16, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135;
dall'art. 9, comma 01,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e,
successivamente, dall'art. 39,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 35 del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  in  materia  di
ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  concernente
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005,  n.  248,  e,  in  particolare,  l'art.  3,  recante
«Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9,  commi  3-bis  e  3-ter,  in
materia di certificazione dei crediti nei  confronti  delle  regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti; 
  Visto l'art. 12, comma  11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali  ed  agli  enti
pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti  di
cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede  che,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di'  finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle
disposizioni  recate  dai  commi  3-bis  e  3-ter  dell'art.  9   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Visto l'art.  13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  2012,  n.  94,
rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e  compensazione
dei crediti vantati da fornitori di  beni  e  servizi  nei  confronti
delle Amministrazioni Pubbliche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno  2012,  n.
143, recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante «Modalita' di  certificazione  del  credito,  anche  in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione,  forniture  e
appalti, da parte delle regioni, degli enti locali, e degli enti  del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante «Modalita' con  le  quali  i  crediti  non  prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei  confronti  delle  regioni,
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario  nazionale  per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai  sensi  dell'art.
31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  2  novembre
2012, n. 256, recante «Modifica del decreto 22 maggio 2012,  recante:
Modalita' di certificazione del credito, anche in  forma  telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e  appalti  da  parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
ottobre 2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre 2012, recante «Modifiche al decreto 25 giugno 2012,  recante
"Modalita' di certificazione del credito, anche in forma  telematica,
di' somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da  parte
delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
ottobre 2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre  2012,  recante  «Modalita'  con  le  quali  i  crediti  non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai  sensi  dell'art.  28-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»; 
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno  2014,
che al comma 1-bis dispone: «Agli  articoli  28-quater,  comma  1,  e
28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato,  degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli  enti  locali  e  degli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni"; 
  Visto  l'art.  40  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno  2014,
che differisce al 30 settembre 2013  il  termine  di  notifica  delle
cartelle esattoriali ai fini  della  compensabilita'  con  i  crediti
certificati; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 24 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10  ottobre  2014,
recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in
favore  di  imprese  e  professionisti  titolari   di   crediti   non
prescritti,  certi,  liquidi  ed  esigibili,  nei'  confronti   della
pubblica amministrazione»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Compensazione nell'anno 2015 delle cartelle esattoriali 
 
  1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del  10
ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle  cartelle
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti
non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  nei  confronti  della
pubblica amministrazione», si applicano, con le  medesime  modalita',
anche per l'anno 2015,  con  riferimento  alle  cartelle  esattoriali
notificate entro il 31 dicembre 2014. 
                               Art. 2 
 
 
                             Decorrenza 
 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore  lo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 luglio 2015 
 
                                                  Il Ministro         
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                     Padoan           
        Il Ministro 
dello sviluppo economico 
            Guidi 
La Redazione

Autore: La Redazione

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