Min.Economia: credito d’imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, il Decreto 23 dicembre 2013 con le modalità di attuazione dell’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante il credito d’imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013

Modalita' di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti
danneggiati dal sisma del maggio 2012. (14A00906)
  
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in  particolare,
l'articolo 67-octies con il quale e' stato riconosciuto  ai  soggetti
che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e
svolgevano attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni
interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che  per  effetto
del  sisma  hanno  subito  la   distruzione   ovvero   l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero  la  distruzione  di
attrezzature o  di  macchinari  utilizzati  per  la  loro  attivita',
denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione,  un
contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto,
entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il  ripristino  ovvero
la sostituzione dei suddetti beni; 
  Visto  il  comma  1-bis  dell'articolo   67-octies   del   medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 che consente di fruire  del  credito  di
imposta anche alle imprese ubicate nei territori di cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1  agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno,  sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la  realizzazione  dei
medesimi interventi; 
  Visto il comma 3 dell'articolo 67-octies dello stesso decreto-legge
n. 83 del 2012  che  riconosce  il  credito  di  imposta  di  cui  al
precedente comma 1 nel limite massimo di spesa di 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; 
  Visto, inoltre, il comma 4  dell'articolo  67-octies  del  medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 che demanda ad un decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  l'individuazione  delle   modalita'
applicative delle disposizioni dello stesso articolo  67-octies,  ivi
incluse quelle relative ai controlli  e  alla  revoca  del  beneficio
conseguente la sua indebita fruizione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2012,
recante i criteri per la ripartizione tra le regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia  e  Veneto  della  somma  di  euro  100  milioni   di   cui
all'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  nonche'  i
criteri generali e le modalita' per la concessione dei contributi  in
conto interessi alle imprese aventi sede  o  unita'  locali  o  fondi
ubicati nei  territori  della  Regione  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 11, del  citato  decreto
10 agosto 2012 con il quale e' stato stabilito che con  provvedimenti
dei Presidenti delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,
Commissari delegati, sono disciplinate le modalita' operative per  la
presentazione delle domande e per la concessione, la  liquidazione  e
la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite  idonee
modalita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo  sull'utilizzo
delle risorse di cui al presente articolo,  anche  attraverso  idonee
procedure informatiche, condivise con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico,  anche  al
fine di evitare sovracompensazioni dei danni  di  cui  al  precedente
comma 5 per cumuli  con  altri  aiuti  concessi  ai  sensi  di  altre
disposizioni normative; 
  Visto, inoltre,  il  comma  373  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, in base al quale, ai fini del monitoraggio del
finanziamento di cui al comma 367  dell'articolo  1  della  legge  n.
228/2012, i Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, in qualita' di commissari delegati  verificano  l'assenza  di
sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi  sismici
del  2012,   tenendo   conto   anche   degli   eventuali   indennizzi
assicurativi, istituiscono e curano, a tal fine,  un  registro  degli
aiuti concessi a ciascun soggetto che  eserciti  attivita'  economica
per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma; 
  Ritenuta  necessaria  anche  per  il  credito  d'imposta   di   cui
all'articolo 67-octies l'introduzione di un'attivita' di monitoraggio
volta  a  verificare  in  concreto  l'assenza  di  sovracompensazioni
rispetto al limite del 100% dei danni subiti; 
  Visto che tali attivita' di monitoraggio sono demandate dalle altre
disposizioni   teste'   esaminate   ai   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di   commissari
delegati ai sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
agosto 2012, n. 122; 
  Viste le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853  final  e
C(2012)  9471  final  del  19  dicembre  2012   avente   ad   oggetto
rispettivamente gli Aiuti destinati a  compensare  i  danni  arrecati
dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto (per tutti  i  settori  tranne  l'agricoltura,  la
pesca e l'acquacoltura) e  gli  Interventi  urgenti  a  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che
hanno interessato il territorio delle Province di  Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo; 
  Visti i commi 421,  422  e  423  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311,  recanti  disposizioni  per  il  recupero  dei
crediti di imposta illegittimamente fruiti; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare l'articolo 17 che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia'  attribuite  al
Ministero delle finanze; 
  Visto l'articolo 57 del medesimo decreto  legislativo  n.  300  del
1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                       Ambito di applicazione 

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  67-octies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua le modalita' applicative
del credito di imposta in favore di soggetti  danneggiati  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012.
                               Art. 2 

                          Ambito soggettivo 

  1. Possono fruire delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  1  le
imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del  20  maggio  2012,
avevano sede legale od operativa e svolgevano la  loro  attivita'  in
uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio  2012,  e
che per effetto del sisma hanno subito: 
  a) la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda o dello studio
professionale, a condizione che abbiano denunciato  il  danno  subito
all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione  ovvero  a
condizione che gli immobili  siano  stati  oggetto  di  ordinanze  di
sgombero, perche' inagibili totalmente  o  parzialmente  per  effetto
dell'evento calamitoso,  e  per  i  quali  si  sia  in  possesso  del
certificato del Comune attestante  la  distruzione  o  l'inagibilita'
totale o parziale dell'immobile; 
  b) la distruzione di attrezzature,  di  macchinari  o  di  impianti
utilizzati per la loro attivita', a condizione che abbiano denunciato
il  danno  subito  all'autorita'  comunale  e  ne  abbiano   ricevuto
verificazione. 
  2. Possono, altresi', fruire delle agevolazioni di cui all'articolo
1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1  agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno,  sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la  realizzazione  dei
medesimi interventi.
                               Art. 3 

                          Ambito oggettivo 

  1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno  2014  per
la ricostruzione, il  ripristino  ovvero  la  sostituzione  dei  beni
distrutti o danneggiati, per la  realizzazione  degli  interventi  da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, come individuati nell'articolo  2,  al  netto  di
eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o  in  forza  di
altri provvedimenti.
                               Art. 4 

    Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 

  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti  di
cui all'articolo 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che
sara' previsto con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle  entrate,
formulata secondo lo schema approvato con  lo  stesso  provvedimento.
Nell'istanza i soggetti  richiedenti  indicano  l'importo  dei  costi
agevolabili ai sensi dell'articolo 3 sostenuti nell'anno  precedente,
nonche' l'importo di quelli  non  indicati  nelle  eventuali  istanze
presentate in precedenza. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare
delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'articolo  67-octies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  e  l'ammontare  del  credito
d'imposta  complessivamente  richiesto,  determina   annualmente   la
percentuale  massima  del  credito  d'imposta  spettante  a   ciascun
soggetto. 
  3. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata  annualmente  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere   dalla   data   indicata   nel
provvedimento di cui al comma 3. 
  5.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono stanziati
su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento  sulla
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di
bilancio". 
  6. L'importo dei costi per  i  quali  e'  riconosciuto  il  credito
d'imposta e' determinato secondo i criteri e  le  modalita'  previsti
per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  all'articolo  3   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
                               Art. 5 

    Monitoraggio e trattamento tributario del credito di imposta 

  1. L'ammontare complessivo del credito di  imposta  riconosciuto  e
fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al  periodo  di  imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei  redditi  relative
ai periodi d'imposta nei quali il credito e' utilizzato. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del  valore  della  produzione  agli
effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  3. Ai fini del rispetto della normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1  agosto  2012,  n.  122,   verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli
eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, utilizzano il registro
di cui al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni
della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del
19 dicembre 2012.
                               Art. 6 

                              Controlli 

  1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di
imposta spettante, si rendono applicabili  le  norme  in  materia  di
liquidazione, accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche'  le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 
  2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta  e  procede  al  successivo  recupero  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2013 

                                              Il Ministro: Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 184
La Redazione

Autore: La Redazione

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