Min.Economia: credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015, il Decreto 27 maggio 2015 di attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Il decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi’ come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché’ dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2015
Attuazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
"Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9;
Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto-legge n.
145/2013, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese
che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, cosi' come
sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
Visto il comma 14 del predetto art. 3, che dispone che con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e
revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito
d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il comma 9 del citato art. 3, in base al quale al credito
d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che disciplina
il contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati;
Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative
necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi' come sostituito
dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche'
le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese
sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del
beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta
indebitamente fruito.
Art. 2
Attivita' ammissibili
1. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o usi commerciali diretti;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, inclusi gli studi di fattibilita', purche' non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili
per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti
tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il
prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo
elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
2. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto
tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile
adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e
sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre
2019.
Art. 4
Costi eleggibili al credito d'imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'art. 109 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento direttamente
connessi allo svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili, quali:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un
ciclo di dottorato presso una universita' italiana o estera, ovvero
in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International
Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso
al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che sia:
1) dipendente dell'impresa, impiegato nelle attivita' di
ricerca e sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto,
con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali, ovvero
2) in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli
esercenti arti e professioni, impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, a
condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture della
medesima impresa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese, comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverse da quelle che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche
acquisite da fonti esterne.
2. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive
di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di
euro 5.000, le spese sostenute per l'attivita' di certificazione
contabile.
3. Con riferimento alle spese di cui alla lettera a) del comma 1,
deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto
dall'impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di
collaborazione in possesso dei titoli richiesti, intendendo come tale
l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e
dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i
contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto
all'effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attivita' di
ricerca e sviluppo.
4. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera b) del
comma 1, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere
acquisiti dall'impresa, a titolo di proprieta' o di utilizzo. Nel
caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria,
alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote
capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo
deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in rapporto all'effettivo
impiego per le attivita' di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e
le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non
finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 e' rappresentato
dal costo storico del bene, che, ai fini dei controlli di cui
all'art. 8 del presente decreto, deve risultare dal relativo
contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del
locatore.
5. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera c) del
comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese
residenti o localizzate in Stati membri dell'Ue, in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale
di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura indicata al
comma 3 ed e' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire
dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media
dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minore
periodo di cui al comma 2.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la
media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva e'
calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione. Per
«spesa incrementale complessiva» si intende la differenza positiva
tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attivita'
di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 dell'art. 4 sostenute nel
periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire
dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50
per cento della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 e del 25 per cento della
spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) del
medesimo comma 1 dell'art. 4. Per «spesa incrementale» ai sensi del
precedente periodo si intende l'ammontare dei costi di cui alle
lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma 1
dell'art. 4 sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende
fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale
riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minor periodo dalla data di costituzione. Il credito d'imposta e', in
ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi di
cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma
1 dell'art. 4 nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Art. 6
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui
all'art. 4.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui all'art. 4 sono
stati sostenuti.
4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano
i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.
Art. 7
Documentazione
1. I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di
apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato
della revisione legale o dal collegio sindacale o da un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve
essere allegata al bilancio.
2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'art. 6 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione legale dei
conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC).
3. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi
previsti dai precedenti commi.
4. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui all'art. 7 del presente decreto
si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura
civile.
5. In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare
con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione
utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' degli stessi e,
in particolare:
a) per quanto riguarda i costi del personale di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), i fogli di presenza nominativi riportanti per
ciascun giorno le ore impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo,
firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero
dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di
laboratorio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), la dichiarazione
del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile
dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al
periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di
ricerca e sviluppo;
c) per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c), i contratti e una relazione sottoscritta da detti
soggetti concernente le attivita' svolte nel periodo d'imposta cui il
costo sostenuto si riferisce.
Art. 8
Controlli
1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente decreto, l'Agenzia delle entrate effettua
controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di
accesso al beneficio, la conformita' delle attivita' e dei costi di
ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di controllo
effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie
valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di
specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi
sostenuti, la predetta Agenzia puo' richiedere al Ministero dello
sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di
ordine civile, penale e amministrativo.
Art. 9
Cumulo
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cumulabile
con l'agevolazione prevista dall'art. 24 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
Art. 10
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua, con cadenza
mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui
al presente decreto, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma
13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la verifica che le
stesse avvengano nei limiti dell'onere ascritto al credito d'imposta
stesso, valutato in 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7 milioni
di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il 2017, 547 milioni
di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni di euro per l'anno
2020.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2015
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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