Min.Giustizia: liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati

MingiustiziaIl Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016, il Decreto n. 23 del 4 febbraio 2016, contenente il  Regolamento recante le norme di attuazione per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che  possono partecipare alle associazioni tra avvocati (previsto dall’articolo  4,  comma  2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).


Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 febbraio 2016, n. 23 

Regolamento recante norme di attuazione  dell'articolo  4,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  per  l'individuazione  delle
categorie di  liberi  professionisti  che  possono  partecipare  alle
associazioni tra avvocati.
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  e'  espresso  con
parere in data 30 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2015; 
  Acquisiti i pareri della competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento individua,  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 2, legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  le  categorie  di  liberi
professionisti  che  possono  partecipare   alle   associazioni   tra
avvocati. 
  2. Ai fini del presente regolamento: 
  a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre  2012,
n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della  professione
forense»; 
  b) per «associazioni» si intendono  le  associazioni  costituite  o
partecipate da avvocati con altri liberi professionisti,  individuati
ai sensi del presente regolamento. 
                               Art. 2 
 
            Individuazione delle categorie professionali 
 
  1. I liberi  professionisti  non  iscritti  nell'albo  forense  che
partecipano ad una associazione multidisciplinare devono  appartenere
alle   seguenti   categorie   organizzate   in   ordini   e   collegi
professionali: 
  ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; 
  ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; 
  ordine degli assistenti sociali; 
  ordine degli attuari; 
  ordine nazionale dei biologi; 
  ordine dei chimici; 
  ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
  ordine dei geologi; 
  ordine degli ingegneri; 
  ordine dei tecnologi alimentari; 
  ordine dei consulenti del lavoro; 
  ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri; 
  ordine dei medici veterinari; 
  ordine degli psicologi; 
  ordine degli spedizionieri doganali; 
  collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; 
  collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; 
  collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 
  collegio dei geometri e geometri laureati. 
                               Art. 3 
 
                             R i n v i o 
 
  1. Per la regolamentazione delle associazioni di  cui  al  presente
decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi  3  e
seguenti, della legge professionale, nonche', in quanto  compatibili,
alle disposizioni del codice civile. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 517 
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