Min.Interno: sanzioni per i datori di lavoro che impegnano lavoratori ExtraUE irregolarmente

Il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri della Giustizia, dell’Economia e del Lavoro, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019, il D.M. 22 dicembre 2018 n. 151 con il quale, in esecuzione della apposita direttiva comunitaria, viene stabilita la sanzione amministrativa accessoria, prevista dall’art. 22 ter del decreto legislativo n. 286/2008, che il giudice deve applicare al datore di lavoro che ha occupato illegalmente un lavoratore clandestino e che è pari al costo medio di rimpatrio.
La sanzione è fissata in 1.398 euro ed è soggetto ad aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Capo della Polizia.
Fonte: Ministero dell’Interno
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 22 dicembre 2018, n. 151
Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modifiche e integrazioni, contenente il
«Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e,
in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che prevede
che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di
assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del
rimpatrio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante
«Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede che
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali siano stabiliti i criteri per la determinazione e
l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la
sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire i criteri per la determinazione e
l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la
sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' di dover determinare il costo medio del rimpatrio per l'anno
2018;
Udito il parere n. 01110/2018 del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12
aprile 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 0009776 del 9 agosto 2018;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Criteri per la determinazione e l'aggiornamento
del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno
in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e' dato dalla media
nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio
si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli
oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri
e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il
costo medio del rimpatrio e' aumentato nella misura del 30% in
ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di
accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unita' di euro, per
eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo
siano superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui
al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno
precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata
dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 2
Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi
1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22,
comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
nella misura e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Determinazione del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero
assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i
criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e' fissato, per l'anno
2018 in euro 1398,00.
2. Con decreto del Capo della Polizia direttore generale della
Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il costo medio del
rimpatrio e' determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni
anno, sulla base dei medesimi criteri richiamati al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 dicembre 2018
Il Ministro dell'interno
Salvini
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n.
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