Min.Lavoro: adeguamento Fondo bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023, il Decreto 29 settembre 2023, con l’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

 

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2023 

Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarieta’ per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. (23A05901)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale  all'art.  1,  commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  204,  lettera  b),  della
citata legge n. 234 del 2021, che introduce il comma  7-bis  all'art.
26 del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,  il  quale  prevede
l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di  solidarieta'  di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n.  148  del  2015,
gia' costituiti, ai datori di  lavoro  che  occupano  anche  solo  un
lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia'  costituiti
alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il
31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la  predetta  data
del 31 dicembre  2022,  i  datori  di  lavoro  del  relativo  settore
confluiscono,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  nel  fondo   di
integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i
contributi gia' versati  o  comunque  dovuti  dai  datori  di  lavoro
medesimi; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a),  della  legge  n.
234 del 2021 che introduce il comma 1-bis  all'art.  30  del  decreto
legislativo  n.  148  del  2015,  come   successivamente   modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n.  4  del  2022
convertito dalla legge n. 25 del  2022,  il  quale  prevede  che  per
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa  in
materia di  integrazioni  salariali  ordinarie  e  straordinarie,  la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del  decreto
legislativo n. 148 del 2015  e  ha  stabilito  che  la  durata  della
prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di  integrazione
salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa  e  della
causale invocata,  e  comunque  nel  rispetto  delle  durate  massime
complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo  n.
148 del 2015. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia'  costituiti  si
adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i  datori  di
lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di  integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
  Visto l'art. 12-ter del decreto-legge  n.  21  del  21  marzo  2022
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  con
il   quale   e'   stato   introdotto   l'istituto   della   staffetta
generazionale; 
  Visto l'art. 9, comma 3, lettera b) del decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi», convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che  ha
previsto la proroga dei  termini  di  adeguamento  alle  disposizioni
introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali  al  30  giugno
2023;  in  mancanza,  i  datori  di  lavoro  del   relativo   settore
confluiscono,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2023,  nel   fondo   di
integrazione salariale al quale sono  trasferiti  i  contributi  gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; 
  Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo del decreto legislativo  n.
148  del  2015  che  prevede  la  possibilita'  che  siano  apportate
modifiche agli atti istitutivi  di  ciascun  fondo  con  le  medesime
modalita' di cui ai commi 1  e  2  dell'art.  26,  che  prevedono  la
stipula  di  un  accordo  o  contratto  collettivo  da  parte   delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di  un
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n.  103594
del 9  agosto  2019,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Fondo
bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del  personale
del settore dei servizi ambientali ai sensi degli articoli 26  e  28,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Visto l'accordo collettivo di  adeguamento  stipulato  in  data  27
dicembre 2022,  come  integrato  dall'accordo  del  23  giugno  2023,
pertanto  nel  rispetto  del  termine  normativamente  previsto,   da
Utilitalia,  Confindustria  -  Cisambiente,  Legacoop  produzione   e
servizi, Assoambiente e le Segreterie nazionali delle  organizzazioni
sindacali FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il  quale
le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare
il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del  31  dicembre
2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015  prevedendo  l'estensione  del  campo  di
applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche solo un
lavoratore dipendente; 
  Visto il medesimo accordo collettivo stipulato in data 27  dicembre
2022, come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, tra Utilitalia,
Confindustria  -  Cisambiente,   Legacoop   produzione   e   servizi,
Assoambiente e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali
FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il quale  le  parti
sociali firmatarie hanno manifestato altresi' la volonta' di adeguare
all'art. 30, comma 1-bis della legge n. 234 del  2021,  l'assegno  di
integrazione salariale e di adeguare quindi l'importo, la durata e le
causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia  di   assegno   di
integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021, nonche'  di
ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo di solidarieta' per
il settore dei servizi ambientali puo' erogare  in  conformita'  alle
modifiche introdotte dall'art. 12-ter del  decreto-legge  n.  21  del
2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51  del  2022,  in
tema di staffetta generazionale; 
  Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre  2022,
come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, e' stato convenuto di
modificare la disciplina del Fondo bilaterale di solidarieta' per  il
sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo alla legge n.
234 del 2021, i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno  di
integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela  del  reddito  alle
nuove  disposizioni   dettate   dalla   normativa   in   materia   di
ammortizzatori sociali contenuta nel citato  decreto  legislativo  n.
148 del 2015, nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che  il
Fondo di solidarieta' per il  settore  dei  servizi  ambientali  puo'
erogare in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del
decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,   in   tema   di   staffetta
generazionale; 
  Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019  alla  luce
dell'accordo del 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 22
giugno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole  «occupano  mediamente
piu' di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno
un dipendente». 
                               Art. 2 
 
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole  «occupano  mediamente
piu' di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno
un dipendente». 
                               Art. 3 
 
  1. L'art. 6, comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  n.  103594  del  9  agosto  2019,  e'
sostituito dal seguente: 
    «a) erogazione di un assegno di integrazione salariale  a  favore
dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro  o  da
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa  per  le  causali
ordinarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo  n.  148  del
2015 e per le causali straordinarie di cui all'art.  21  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015. L'importo dell'assegno  di  integrazione
salariale e' pari a quello definito  dall'art.  3,  comma  5-bis  del
decreto legislativo n. 148 del  2015.  La  durata  massima  di  detta
prestazione e' pari: 
      per i datori di lavoro che occupano mediamente  fino  a  cinque
dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di  assegno  di
integrazione   salariale   per   le   causali   sia   ordinarie   che
straordinarie; 
      per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre  cinque  e
fino  a  quindici  dipendenti  nel  semestre   precedente:   ventisei
settimane di  assegno  di  integrazione  salariale  per  causali  sia
ordinarie che straordinarie; 
      per i datori di lavoro che occupano mediamente  oltre  quindici
dipendenti nel semestre precedente: 
        I) ventisei settimane di assegno  di  integrazione  salariale
per le causali ordinarie; 
        II) ventiquattro mesi  per  la  causale  straordinaria  della
riorganizzazione  aziendale,  anche  per   realizzare   processi   di
transizione; 
        III) dodici mesi per la  causale  straordinaria  della  crisi
aziendale; 
        IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto
di solidarieta'. 
    Resta fermo,  in  ogni  caso,  il  rispetto  del  limite  massimo
complessivo dei trattamenti  stabilito  dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
    I lavoratori beneficiari di  assegni  di  integrazione  salariale
sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.  25-ter  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015 in tema di condizionalita' e formazione». 
  2. All'art. 6, comma 1, dopo la lettera c) del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019 e' aggiunta
la seguente lettera c-bis): 
    «c-bis) assicurare, in via opzionale, il  versamento  mensile  di
contributi  previdenziali  nel  quadro  dei  processi  connessi  alla
staffetta generazionale a favore  di  lavoratori  che  raggiungono  i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso  il
medesimo datore di lavoro di  lavoratori  di  eta'  non  superiore  a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
  3. L'art. 6, comma 1, lettera d),  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  n.  103594  del  9  agosto  2019,  e'
sostituito dal seguente: 
    «d)  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  in  favore   dei
lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero,
al fine di  assicurare  l'effettuazione  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli  appositi  fondi  nazionali  e/o  territoriali  o  regionali  e/o
dell'Unione europea». 
  4. All'art. 6, i commi 4 e 5, sono abrogati. 
                               Art. 4 
 
  1. All'art. 9, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le  parole
«piu' di cinque dipendenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «almeno
un dipendente». 
  2. L'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, e' sostituito dal seguente: 
    «4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo  in  cifra
fissa di euro 10 mensili per dodici mensilita' per ciascun dipendente
a tempo indeterminato non  in  prova.  I  datori  di  lavoro  versano
altresi' il 50% delle  somme  trattenute  ai  sensi  delle  normative
contrattuali in materia di  malattia  di  breve  durata  a  far  data
dall'avvio operativo del Fondo e fino al 31 dicembre 2022.  Le  somme
cosi' raccolte sono utilizzate da ciascun datore di  lavoro,  per  la
parte dalla stessa versata, per il finanziamento delle prestazioni di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b).». 
  3. All'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze n. 103594 del 9 agosto e' aggiunto il seguente periodo: 
    «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al  Fondo
con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto  limite
e' modificato come segue: nessun limite per  le  prestazioni  erogate
nel 2023; dieci volte nell'anno  2024;  otto  volte  nell'anno  2025;
sette volte nell'anno 2026; sei volte nell'anno 2027 e  cinque  volte
nell'anno 2028.». 
  4. All'art. 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n.
103594 del 9 agosto 2019, e' aggiunto il seguente comma 8: 
    «8. La staffetta generazionale di cui al precedente art. 6, comma
1, lettera c-bis), e' finanziata mediante un contributo straordinario
a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente  al
fabbisogno di copertura delle relative voci di costo, oneri e  minori
entrate come previsto dall'art. 33, comma 3, del decreto  legislativo
n. 148 del 2015.». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2023 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2656
La Redazione

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