Min.Lavoro: adeguamento Fondo bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023, il Decreto 29 settembre 2023, con l’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 settembre 2023
Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarieta’ per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. (23A05901)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 204, lettera b), della
citata legge n. 234 del 2021, che introduce il comma 7-bis all'art.
26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede
l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
gia' costituiti, ai datori di lavoro che occupano anche solo un
lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia' costituiti
alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il
31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data
del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i
contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro
medesimi;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n.
234 del 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022
convertito dalla legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della
prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione
salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della
causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime
complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n.
148 del 2015. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si
adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di
lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto l'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 con
il quale e' stato introdotto l'istituto della staffetta
generazionale;
Visto l'art. 9, comma 3, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi», convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha
previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni
introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno
2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di
integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n.
148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate
modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime
modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, che prevedono la
stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103594
del 9 agosto 2019, con il quale e' stato istituito il Fondo
bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale
del settore dei servizi ambientali ai sensi degli articoli 26 e 28,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto l'accordo collettivo di adeguamento stipulato in data 27
dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 23 giugno 2023,
pertanto nel rispetto del termine normativamente previsto, da
Utilitalia, Confindustria - Cisambiente, Legacoop produzione e
servizi, Assoambiente e le Segreterie nazionali delle organizzazioni
sindacali FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il quale
le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare
il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre
2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis del decreto
legislativo n. 148 del 2015 prevedendo l'estensione del campo di
applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche solo un
lavoratore dipendente;
Visto il medesimo accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre
2022, come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, tra Utilitalia,
Confindustria - Cisambiente, Legacoop produzione e servizi,
Assoambiente e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali
FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il quale le parti
sociali firmatarie hanno manifestato altresi' la volonta' di adeguare
all'art. 30, comma 1-bis della legge n. 234 del 2021, l'assegno di
integrazione salariale e di adeguare quindi l'importo, la durata e le
causali di accesso alla normativa in materia di assegno di
integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021, nonche' di
ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo di solidarieta' per
il settore dei servizi ambientali puo' erogare in conformita' alle
modifiche introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del
2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, in
tema di staffetta generazionale;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre 2022,
come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, e' stato convenuto di
modificare la disciplina del Fondo bilaterale di solidarieta' per il
sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo alla legge n.
234 del 2021, i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di
integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle
nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di
ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n.
148 del 2015, nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il
Fondo di solidarieta' per il settore dei servizi ambientali puo'
erogare in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in tema di staffetta
generazionale;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019 alla luce
dell'accordo del 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 22
giugno 2023;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole «occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno
un dipendente».
Art. 2 1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole «occupano mediamente piu' di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno un dipendente».
Art. 3
1. L'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, e'
sostituito dal seguente:
«a) erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore
dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le causali
ordinarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 148 del
2015 e per le causali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto
legislativo n. 148 del 2015. L'importo dell'assegno di integrazione
salariale e' pari a quello definito dall'art. 3, comma 5-bis del
decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata massima di detta
prestazione e' pari:
per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque
dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di
integrazione salariale per le causali sia ordinarie che
straordinarie;
per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e
fino a quindici dipendenti nel semestre precedente: ventisei
settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia
ordinarie che straordinarie;
per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici
dipendenti nel semestre precedente:
I) ventisei settimane di assegno di integrazione salariale
per le causali ordinarie;
II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della
riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di
transizione;
III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi
aziendale;
IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto
di solidarieta'.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo
complessivo dei trattamenti stabilito dall'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
I lavoratori beneficiari di assegni di integrazione salariale
sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 25-ter del decreto
legislativo n. 148 del 2015 in tema di condizionalita' e formazione».
2. All'art. 6, comma 1, dopo la lettera c) del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019 e' aggiunta
la seguente lettera c-bis):
«c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di
contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla
staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
3. L'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, e'
sostituito dal seguente:
«d) finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei
lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero,
al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o
dell'Unione europea».
4. All'art. 6, i commi 4 e 5, sono abrogati.
Art. 4
1. All'art. 9, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole
«piu' di cinque dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «almeno
un dipendente».
2. L'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, e' sostituito dal seguente:
«4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra
fissa di euro 10 mensili per dodici mensilita' per ciascun dipendente
a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano
altresi' il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative
contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data
dall'avvio operativo del Fondo e fino al 31 dicembre 2022. Le somme
cosi' raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la
parte dalla stessa versata, per il finanziamento delle prestazioni di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b).».
3. All'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 103594 del 9 agosto e' aggiunto il seguente periodo:
«In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo
con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite
e' modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate
nel 2023; dieci volte nell'anno 2024; otto volte nell'anno 2025;
sette volte nell'anno 2026; sei volte nell'anno 2027 e cinque volte
nell'anno 2028.».
4. All'art. 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.
103594 del 9 agosto 2019, e' aggiunto il seguente comma 8:
«8. La staffetta generazionale di cui al precedente art. 6, comma
1, lettera c-bis), e' finanziata mediante un contributo straordinario
a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura delle relative voci di costo, oneri e minori
entrate come previsto dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo
n. 148 del 2015.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2656



