Min.Lavoro: ASpI – indennità in un’unica soluzione per intraprendere lavoro autonomo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 2013 il Decreto InterMinisteriale 29 marzo 2013 con il quale il Ministro del Lavoro ha dato piena applicazione all’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 che consente la liquidazione in un’unica soluzione delle mensilità di ASpI o mini ASpI (non riscosse) al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo. Il provvedimento ricalca, a grandi linee, quello sull’anticipazione dell’indennità di mobilità,  postulato dall’art. 7 della legge n. 223/1991.

L’INPS è stato delegato a gestire tutta l’operazione, per cui si attende una circolare esplicativa che disciplinerà, in via telematica, l’accesso al beneficio.

L’interessato dovrà fornire una descrizione dell’attività autonoma che vorrà iniziare, con produzione (o rinvio) alla documentazione necessaria: tutte le istanze (da presentare entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività o dell’associazione in cooperativa) avranno un numero di protocollo informatico e progressivo.

L’incentivo è riconosciuto anche per associazione di lavoro in cooperativa: per quest’ultima occorrerà l’iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale competente per territorio ed all’Albo nazionale degli Enti cooperativi. La somma liquidata, in quest’ultimo caso, va ad incremento del capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore che, prima che sia terminato l’arco temporale di erogazione dell’ASpI (ad esempio, gli otto mesi di riferimento) sia assunto con rapporto di lavoro subordinato è tenuto a restituire la somma che è stata erogata ed è tenuto ad informare l’Istituto della sua nuova posizione entro 10 giorni.

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto il comma 1 del medesimo  art.  2  che,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013  e  in  relazione  ai  nuovi  eventi  di  disoccupazione
verificatisi   a   decorrere   dalla   predetta   data,    istituisce
l'Assicurazione sociale per l'impiego  (ASpI),  con  la  funzione  di
fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto  involontariamente  la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  19  del  citato  art.  2,  che
stabilisce, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e
2015,  che  il  lavoratore   avente   diritto   alla   corresponsione
dell'indennita' mensile ASpI di cui al  comma  1  dell'art.  2  della
legge n. 92 del  28  giugno  2012  puo'  richiedere  la  liquidazione
dell'importo del relativo trattamento pari al  numero  di  mensilita'
non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa  o
di micro impresa, o per associarsi in cooperativa; 
  Visto,  altresi',  l'art.  2,  comma  22,  che  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 19 si applicano anche ai soggetti aventi
diritto alla corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  20,
denominata mini-ASpI; 
  Visto l'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                       Lavoratori beneficiari 

  Sono destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della
legge n. 92 del 28 giugno  2012  i  lavoratori  che  abbiano  perduto
involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennita'
mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attivita' di
lavoro autonomo o avviare un'attivita' di auto  impresa  o  di  micro
impresa o associarsi in cooperativa  in  conformita'  alla  normativa
vigente  o  che  intendono  sviluppare  a  tempo  pieno  un'attivita'
autonoma gia' iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la
cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.
                               Art. 2 

                  Quantificazione della prestazione 

  La prestazione  consiste  nella  liquidazione  in  unica  soluzione
dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita'
pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della
prestazione e' effettuata dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale secondo le modalita' di cui al presente decreto. 
  Le  prestazioni  corrispondenti  alla  liquidazione   in   un'unica
soluzione  delle  mensilita'  spettanti  e   non   ancora   percepite
dell'indennita' ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso  riconosciute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del  2012,  nel
limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015.
                               Art. 3 

                  Domanda, relativa documentazione 
                   ed erogazione della prestazione 

  I lavoratori che intendono avvalersi della  liquidazione  in  unica
soluzione della prestazione di  cui  all'art.  2  devono  trasmettere
telematicamente all'INPS  domanda  recante  la  specificazione  circa
l'attivita' da intraprendere o da sviluppare, secondo le  indicazioni
fornite dall'Istituto medesimo. 
  L'istanza dovra' essere corredata dalla documentazione  comprovante
ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo
svolgimento dell'attivita' che da' titolo ai sensi di quanto disposto
dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attivita',  sia
richiesta  specifica  autorizzazione  ovvero   iscrizione   ad   albi
professionali o di categoria, dovra' essere documentato  il  rilascio
dell'autorizzazione  ovvero  l'iscrizione  agli  albi  medesimi.  Per
quanto concerne  l'attivita'  di  lavoro  associato  in  cooperativa,
dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel
registro  delle  societa'  presso  il   tribunale,   competente   per
territorio, nonche' nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. 
  In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennita' ASpI o  mini-ASpI,
se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa  gia'  esistente  o
partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile  2001,  n.  142,  un
rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per
le  mensilita'  spettanti  ma  non  ancora  percepite  compete   alla
cooperativa o  deve  essere  conferita  dal  lavoratore  al  capitale
sociale della cooperativa. 
  All'istanza di cui al presente articolo e' attribuito un numero  di
protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di  cui
all'ultimo periodo dell'art. 2.
                               Art. 4 

        Termini di trasmissione della domanda e restituzione 
                      in caso di rioccupazione 

  La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della
prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e,  comunque,  entro  60  giorni
dalla data di inizio dell'attivita' autonoma o  dell'associazione  in
cooperativa. 
  L'indennita' anticipata dovra' essere restituita, nel caso  in  cui
il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima  della
scadenza del periodo spettante di  indennita'  corrisposta  in  forma
anticipata.  Il  lavoratore  dovra',  pertanto,  dare   comunicazione
scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato
l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio  dell'attivita'
dipendente.
                               Art. 5 

                            Monitoraggio 

  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  degli   oneri   derivanti   dal
riconoscimento dei benefici di cui al presente  decreto  trasmettendo
le relative risultanze al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 29 marzo 2013 

                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
            Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 119

La Redazione

Autore: La Redazione

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