Min.Lavoro: competenza nell’erogazione della sanzione per mancata comunicazione della chiamata

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la nota prot. 37/0018271/MA007.A001 del 12 ottobre 2012, con la quale risponde ad un quesito dell’Inail circa l’organo competente all’erogazione della sanzione amministrativa per omessa comunicazione preventiva all’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, di cui al comma 3bis, articolo 35, Decreto Legislativo n. 276/2003.

Il Ministero precisa che la sanzione amministrativa, in caso di inadempimento dell’obbligo, va irrogata esclusivamente dal personale di vigilanza delle Direzioni territoriali del lavoro.

Resta ferma l’adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non “registrate” e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

la nota prot. 37/0018271/MA007.A001 del 12 ottobre 2012

 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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