Min.Lavoro: contributo 2024 in favore del Fondo di previdenza del clero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2025, il Decreto 12 giugno 2025, con l’adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2024.

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903; 
  Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973,
che prevede l'erogazione di un  contributo  annuo  complessivo  dello
Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei  ministri  di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; 
  Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre  1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,
n. 54, il quale stabilisce che il suddetto  contributo,  a  decorrere
dal 1° gennaio 1982, e' modificato,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con la  stessa  periodicita'  e  nella
stessa  misura  dell'aumento  percentuale  che  ha  dato  luogo  alle
variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica; 
  Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata
con PEC del 19 febbraio 2025, la percentuale di aumento  medio  delle
pensioni erogate dal predetto Fondo per l'anno 2024 e' pari al 5,4%; 
  Tenuto conto che l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,  n.
54, prevede, a favore del menzionato Fondo, un  contributo  a  carico
dello Stato pari ad euro 1.032.914,00; 
  Vista l'esigenza di  specificare  nel  presente  provvedimento  sia
l'ammontare del contributo di cui all'art. 21 della citata  legge  n.
903 del 1973, come determinato ai sensi dell'art. 4,  secondo  comma,
del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54,  sia  l'ammontare
del contributo di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre  2009,
n. 172; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art.  21,  secondo
comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a  valere  sul  capitolo
4356 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali - Centro di responsabilita'  «Dipartimento  per  le
politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la  salute  e
sicurezza  nei  luoghi  di   lavoro»   -   Missione   25   «Politiche
previdenziali»   -   Programma   3   «Previdenza    obbligatoria    e
complementare, assicurazioni sociali», e' aumentato, a decorrere  dal
1° gennaio 2024, da euro 9.083.145,06 ad euro 9.573.634,89. 
  2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982, n. 54, e' stabilito in euro 1.032.914,00. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 giugno 2025 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 867
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Autore: La Redazione

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