Min.Lavoro: contributo per l’assunzione di assistenti sociali

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2024, il Decreto n. 132 del 26 luglio 2024, con l’attribuzione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 luglio 2024
Attribuzione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che
al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il
quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite
le relative aree funzionali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le
leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), l'erogazione
di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021 il quale
dispone che «a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza
degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle
prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e
obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti,
in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle
stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29
dicembre 2023, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» ed in
particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 3 dell'11 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio centrale del
bilancio al n. 16 del 18 gennaio 2024, che assegna le risorse
finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di
livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi
di spesa della citata tabella 4, di cui fa parte la Missione 3
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2
«Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12);
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state
trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali, contestualmente soppressa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di
diretta collaborazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024
entrato in vigore il 1° marzo 2024;
Visti gli articoli 17 e 20 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che tra l'altro prevedono l'articolazione del
Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie
in tre uffici di livello dirigenziale generale ivi compresa la
Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta';
Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 26 del 27 febbraio 2024, concernente la riorganizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in particolare
la regolamentazione e la gestione della fase transitoria in cui si
dispone che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo
settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta
alla poverta' e per la programmazione sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024,
registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con
il quale e' stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per
le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio
2018, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un
numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un
assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel
primo triennio di attuazione del Reddito di Inclusione di cui al
decreto legislativo n. 147 del 2017;
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023),
costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e
dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 che determina,
altresi', il riparto delle risorse della quota servizi del fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a
favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000;
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni
appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno
precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di
equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita';
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e'
attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di
ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono
determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi
previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme
prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi
relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme
liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per
l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del
Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate
liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalita' in
base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e'
da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed
eventualmente all'ambito stesso;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 giugno 2021, n. 144, con il quale sono state determinate le somme
prenotate per il contributo riconosciuto in relazione al numero di
assistenti sociali assunti a tempo indeterminato sulla base delle
informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28
febbraio 2021;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 126 del 13 luglio 2022, con il quale sono state determinate le
somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio
al 31 dicembre 2021 e prenotate quelle per le assunzioni di
assistenti sociali a tempo indeterminato del 2022 sulla base delle
informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28
febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 163 del 22 settembre 2022, con il quale sono state determinate
ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali
in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori somme per le
assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato per il 2022
sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni
ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022 che non erano state
finalizzate per mero errore materiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della dott.ssa
Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 110 dell'8 agosto 2023, con il quale sono state determinate le
somme liquidabili annualita' 2022 in relazione al numero di
assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio al 31
dicembre 2022 e le somme prenotate annualita' 2023 per il contributo
di cui trattasi sulla base delle informazioni inserite, in fase
preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2023;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 137 del 9 novembre 2023, con il quale sono state rideterminate le
somme liquidabili annualita' 2022 e le somme prenotate per il 2023
sulla base delle informazioni comunicate, da alcuni ambiti
territoriali in merito ai dati inseriti in fase preventiva entro il
28 febbraio 2023 non correttamente finalizzate per mero errore
materiale;
Vista la nota direttoriale n. 1898 del 31 gennaio 2024, di
trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali
dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali
impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo
indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del
contributo di cui al comma 797 per l'annualita' 2023 e
contestualmente la certificazione del numero di assistenti sociali
contrattualizzati a tempo indeterminato in forza all'ente in virtu'
del decreto ministeriale n. 110 dell'8 agosto 2023 e del decreto
ministeriale n. 137 del 9 novembre 2023;
Ritenuto opportuno informare la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard che con il presente decreto sono individuate le
somme liquidabili agli ATS sulla base degli assistenti sociali
effettivamente in servizio nel 2023 e, in fase preventiva, sono
determinate le somme prenotate in relazione al personale previsto in
servizio nel 2024, sulla base di prospetti compilati dagli ATS senza
alcuna valutazione discrezionale in ordine alle modalita' di riparto
delle risorse e ai criteri di assegnazione delle medesime;
Acquisiti i prospetti relativi ai dati inseriti nel sistema SIOSS e
finalizzati entro il 28 febbraio 2024 con il numero degli assistenti
sociali effettivamente in servizio nel 2023 e la previsione degli
assistenti sociali in servizio nell'anno 2024, presentati dagli
ambiti sociali territoriali nel rispetto delle modalita' definite
nelle istruzioni sopra citate;
Vista la nota prot. n. 9364 del 14 luglio 2023 con la quale e'
stata avviato il procedimento di rendicontazione del contributo
ricevuto dagli ATS assegnatari delle risorse 2021 attraverso la
presentazione di certificazione del numero di assistenti sociali
contrattualizzati a tempo indeterminato in forza all'ente in virtu'
del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e del decreto
ministeriale n. 163 del 22 settembre 2022;
Vista la nota prot. n. 5635 del 22 marzo 2024 con la quale e' stata
avviato il procedimento di rendicontazione del contributo ricevuto
dagli ATS assegnatari delle risorse 2022 mediante la presentazione di
certificazione del numero di assistenti sociali contrattualizzati a
tempo indeterminato in forza all'ente in virtu' del decreto
ministeriale n. 110 dell'8 agosto 2023 e del decreto ministeriale n.
137 del 9 novembre 2023;
Considerato che dall'esito delle rendicontazioni tramesse, mediante
l'inserimento delle certificazioni sottoscritte dai rappresentanti
legali e responsabile dei servizi finanziari, sono stati rilevati dei
differenziali tra il dato inserito in piattaforma SIOSS relativo al
numero degli assistenti sociali preso a riferimento per le
liquidazioni delle risorse e il dato fornito con le certificazioni
presentate in riscontro alle note prima indicate n. 9364 del 14
luglio 2023 e n. 5635 del 22 marzo 2024;
Ritenuto di dover rideterminare in diminuzione le somme del
contributo liquidato agli ATS sulla base del numero di assistenti
sociali full time equivalent certificati, effettivamente in servizio
presso l'ente di appartenenza nelle annualita' 2021 e 2022, nei casi
di una certificazione di personale a tempo indeterminato con profilo
di assistente sociale in termine di full time equivalent inferiore al
dato consuntivato in piattaforma SIOSS;
Considerato che il Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano poverta'
2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 che
determina, altresi', il riparto delle risorse della quota servizi del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023,
prevede nell'annualita' 2023 la chiusura del ciclo di programmazione
triennale;
Valutato pertanto di determinare le risorse liquidabili per il
2023, in considerazione della conclusione del ciclo di programmazione
triennale 2021-2023, al netto delle maggiori somme gia' incassate per
l'annualita' 2021 e 2022 rispetto alle certificazioni acquisite;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto
del Fondo poverta' 2021-2023 ed in particolare l'art. 4, commi 3, 7 e
8 con i quali sono stati considerati quali autonomi criteri di
riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della
regione di appartenenza, di una somma pari al 50% nel 2022 e al 35%
nel 2023, della differenza fra la somma massima attribuibile a
ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata, sulla
base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi
del comma 798 e delle successive integrazioni;
Considerata l'istruttoria svolta dalla competente Direzione
generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale;
Ritenuto di dover altresi' determinare il valore delle somme
prenotate per l'anno 2024 per il riconoscimento del contributo
spettante in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo
indeterminato dai comuni che fanno parte degli ambiti o direttamente
dagli ambiti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015;
b) «Riparto del Fondo poverta'»: il riparto agli ambiti di
ciascuna regione del Fondo poverta' secondo criteri definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui
all'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero
di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il
numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di
riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o
direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti alle modalita' di
presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei
prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali
impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo
indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del
contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447
del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022, n. 908 del 26
gennaio 2023 e n. 1898 del 31 gennaio 2024;
g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma
798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il
complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno
precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti
sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito
territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle
istruzioni operative citate nelle premesse;
h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei
contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei
contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 2
Rideterminazione delle somme spettanti
annualita' 2021 e 2022
1. Gli importi relativi al contributo spettante ai sensi dell'art.
1, commi 797 e seguenti, della legge n. 178/2020 per le annualita'
2021 e 2022 sulla base del numero di assistenti sociali full time
equivalent certificati, effettivamente in servizio presso l'ente di
appartenenza, con riferimento agli ambiti territoriali che hanno
ricevuto importi maggiori rispetto alle risorse spettanti, sono
rideterminati nelle allegate tabelle 1 e 2 parte integrante del
presente decreto.
Art. 3
Determinazione delle somme liquidabili
annualita' 2023
1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti
territoriali per l'anno 2023 per gli assistenti sociali in servizio a
tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti
riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali sociali entro il 28
febbraio 2024 e successive integrazioni contenenti a consuntivo il
numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in
servizio nel 2023 e considerata la conclusione del ciclo di
programmazione triennale 2021-2023, sono determinate, nei limiti
delle somme prenotate, le somme liquidabili agli ambiti territoriali
secondo la allegata tabella 3, parte integrante del presente decreto,
per un totale di euro 77.954.705,92.
2. Le somme della tabella 3 tengono conto degli importi
rideterminati nei confronti degli ambiti territoriali interessati, di
cui alle tabelle 1 e 2, con riferimento sia alla riduzione degli
importi altrimenti spettanti, sia delle somme da restituire al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto le
riduzioni del contributo spettante per le annualita' 2021 e 2022 sono
risultate eccedenti le risorse assegnate per il 2023.
3. Le somme prenotate non considerate liquidabili ai sensi del
comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero
inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai
fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilita'
del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del
Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
4. Ai fini della determinazione delle somme in sede di riparto
della quota servizi del Fondo poverta' 2024 si terra' conto della
rideterminazione di cui all'art. 2 e degli importi spettanti sulla
base dell'autonomo criterio di riparto del riconoscimento a ciascun
ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una
somma pari al 50% nel 2022 e al 35% nel 2023 della differenza tra la
somma massima attribuibile all'ambito a titolo di contributo e le
risorse prenotate e non considerate liquidabili, sulla base delle
comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798
e delle successive integrazioni.
Art. 4
Determinazione delle somme prenotate
annualita' 2024
1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli
ambiti territoriali per l'anno 2024 per gli assistenti sociali in
servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti
riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle
istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la
allegata tabella 4, per un totale di euro 108.338.844,36.
2. In sede di riparto del Fondo poverta', le somme prenotate di cui
alla allegata tabella 4 sono considerate indisponibili per l'anno
corrente e per tutti i successivi. Le somme di cui alla allegata
tabella 4 saranno determinate per la successiva liquidazione entro il
30 giugno 2025. Laddove non considerate in tutto o in parte
liquidabili nell'annualita' 2025, in seguito alla presenza in
servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a
quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema
SIOSS, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' per essere
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1,
comma 799, della legge n. 178 del 2020.
Art. 5
Capitolo di spesa
1. La spesa complessiva gravera' sulla disponibilita' sul capitolo
3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta
contro la poverta' - iscritto nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n.
19 - «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e
migratorie» per l'anno finanziario 2024.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 26 luglio 2024
Il Ministro: Calderone
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2299
__________
Avvertenza:
Il testo del decreto ministeriale comprensivo delle tabelle
allegate 1, 2, 3 e 4, e' pubblicato sul sito del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - sezione Pubblicita' legale al seguente
link
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/
default - e alla pagina Potenziamento servizi



