Min.Lavoro: contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle Fondazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017, il Decreto ministeriale del 9 maggio 2017, individua le modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 maggio 2017
Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito
d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153.
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 recante
Legge-quadro sul volontariato, il quale prevede l'istituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione
di sostenerne e qualificarne l'attivita';
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1997, recante Modalita' per
la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le
regioni;
Visto l'art. 1, comma 578, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che riconosce,
per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati dalle
fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, in favore dei
fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'art. 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Visto il successivo comma 579 del medesimo art. 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il contributo di cui al
comma 578 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le
fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di
risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al
medesimo comma 578;
Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, in base al quale il credito d'imposta puo' essere
utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto ed e' cedibile a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile;
Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi
comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto
del limite di spesa stabilito;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di
crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti;
Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che prevede
disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente
fruiti;
Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e
procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito dal
comma 578 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi
del comma 581, che garantiscono il rispetto del limite di spesa
stabilito
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 581, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, individua le modalita' applicative
del contributo, riconosciuto ai sensi del comma 578 del medesimo art.
1, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano
volontariamente, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, i
versamenti su un apposito conto corrente acceso dall'Associazione di
fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI) da destinare, in
aggiunta a quelli previsti per legge, ai fondi speciali istituiti
presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, secondo le modalita' e i termini che saranno definiti
d'intesa dall'ACRI, dal Forum nazionale del terzo settore e dal
Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato
(CSVnet).
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto
nella misura del 100 per cento dei versamenti volontari effettuati
sul conto di cui al precedente comma 1 in favore dei fondi speciali
istituiti presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266, rilevano i versamenti effettuati nell'anno 2017.
Art. 3
Modalita' di riconoscimento
e fruizione del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni
di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono all'ACRI le delibere di
impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti di cui al precedente
art. 2, entro quarantacinque giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine
cronologico di presentazione, nei venti giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 1.
3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle
risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del
credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza
all'ACRI. Entro i successivi due mesi dalla predetta comunicazione di
riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici
versano sul conto corrente di cui al precedente art. 2, comma 1, le
somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa
documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle
fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici
fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito
d'imposta ai sensi del successivo comma 5.
4. Ove una fondazione non provveda al versamento di cui al
precedente comma 3, l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle
entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito
d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente.
5. Il credito di imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso
e' stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento,
successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia
delle entrate, dei dati di cui ai commi 3,4 e 6. Nel caso in cui
l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare
concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito
stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato
al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta
consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione
dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione
del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello stesso.
6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e'
cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di
registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate con
il provvedimento di cui al comma 3, a intermediari bancari,
finanziari e assicurativi ed e' utilizzabile dal cessionario alle
medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione e'
data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della
variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa.
7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono
trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio.
Art. 4
Controlli
1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di
imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di
liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1665



