Min.Lavoro: criteri e modalità per il rilascio della Carta della famiglia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018, il Decreto 20 settembre 2017, con la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia.

La Carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.

I benefici attivabili consistono in:

  1. sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi;
  2. applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
  3. riduzioni tariffarie; nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I benefici possono essere attivati, nell’ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all’allegato B del Decreto, dai seguenti soggetti:

  1. dal Ministero del lavoro, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d’intesa con le Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale;
  2. dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale;
  3. dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2017 

Definizione dei criteri e delle modalita’ per il rilascio della Carta della famiglia.

 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), la quale, all'art. 1, comma 391,  istituisce  la
Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini
italiani  o  da  cittadini  stranieri  regolarmente   residenti   nel
territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico; 
  Visto l'art. 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015 che  prevede
che, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dello sviluppo economico, vengano definiti i  criteri
e le modalita', sulla base dell'ISEE, per  il  rilascio  della  carta
alle famiglie che ne facciano richiesta; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione  delle  modalita'  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
 
                             A d o t t a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto: 
    a) disciplina i  criteri  per  l'individuazione  dei  beneficiari
della Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»); 
    b) definisce le modalita' di rilascio della Carta; 
    c) individua la tipologia di benefici e agevolazioni previsti per
i titolari della Carta; 
    d) definisce le modalita' di rilascio del  bollino  «Amico  della
famiglia». 
                               Art. 2 
 
 
               Destinatari della Carta della famiglia 
 
  1. Destinatari della Carta sono i componenti dei  nuclei  familiari
regolarmente  residenti  nel  territorio  italiano,  con  almeno  tre
componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000. Ai  fini
del presente regolamento, il nucleo familiare e' quello  definito  ai
sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013. 
  2. La richiesta della Carta e' presentata da uno dei  genitori  dei
componenti minorenni appartenenti al nucleo  familiare,  che  diventa
titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo. 
  3. Il soggetto richiedente  e  i  beneficiari  della  Carta  devono
essere residenti nel territorio italiano al momento della richiesta. 
  4. Nel caso di minori in affidamento familiare, la  richiesta  puo'
essere presentata dagli affidatari per il periodo di  permanenza  dei
minori in  famiglia.  Ai  soli  fini  del  rilascio  della  Carta,  i
minorenni in affidamento familiare  vengono  sempre  conteggiati  nel
computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare. 
                               Art. 3 
 
 
                 Rilascio della Carta della famiglia 
 
  1. La Carta presenta le caratteristiche di cui all'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La Carta viene emessa con validita' biennale, su richiesta degli
interessati, previa  presentazione  della  Dichiarazione  Sostitutiva
Unica ai fini ISEE in corso di validita', dal Comune dove  il  nucleo
familiare ha la propria residenza anagrafica. In caso  di  componenti
del nucleo con diversa residenza anagrafica, la  residenza  familiare
e' quella dichiarata a fini ISEE. 
  3. La Carta dovra' recare sul retro il logo del  Comune  emittente,
il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice  Comune,  i
dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario, il luogo e  la
data di emissione, nonche' la  data  di  scadenza.  La  Carta  dovra'
recare l'indirizzo del sito internet di servizio dedicato. 
  4. La Carta sara' rilasciata nel  formato  di  tesserino  cartaceo,
previo pagamento degli interi costi di emissione, ove presenti. 
                               Art. 4 
 
 
                            Agevolazioni 
 
  1. La Carta consente l'accesso a sconti  sull'acquisto  di  beni  o
servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa. 
  2. I benefici attivabili consistono in: 
    a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi; 
    b) applicazione di condizioni particolari  per  la  fruizione  di
servizi; 
    c) riduzioni tariffarie; nel caso  la  riduzione  tariffaria  sia
concessa  da  soggetti  pubblici,  essi  dovranno,  in   ogni   caso,
preservare il loro equilibrio di bilancio,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. I benefici possono essere attivati, nell'ambito delle  categorie
merceologiche  dei  beni  e  delle  tipologie  di  servizi   di   cui
all'allegato B, dai seguenti soggetti: 
    a) dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  su  base
nazionale, previa  formalizzazione  di  Protocolli  d'intesa  con  le
Amministrazioni  centrali  interessate  o  convenzioni  con  soggetti
pubblici e privati a rilevanza nazionale; 
    b) dalle Regioni e dalle Province autonome,  su  base  regionale,
mediante la stipulazione  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
privati a rilevanza regionale; 
    c) dai Comuni, su base  comunale,  mediante  la  stipulazione  di
convenzioni con soggetti  pubblici  e  privati  a  rilevanza  locale,
ovvero riduzioni di  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  erogati
direttamente o indirettamente. 
  4. I soggetti che attivano i benefici ai  sensi  del  comma  3,  ne
danno comunicazione sui rispettivi siti  internet  istituzionali.  Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la  diffusione
delle informazioni  sui  benefici  attivati  a  livello  regionale  e
locale. 
                               Art. 5 
 
 
                       Modalita' di fruizione 
                  dei benefici della Carta famiglia 
 
  1. I titolari della Carta  possono  ottenere  i  benefici  previsti
esibendo il tesserino unitamente a un documento di riconoscimento  in
corso di validita'. 
  2. La Carta puo' essere utilizzata esclusivamente  per  ottenere  i
benefici spettanti e non puo' essere ceduta a terzi. 
                               Art. 6 
 
 
                  Modalita' di rilascio del bollino 
        «Amico della famiglia» e «Sostenitore della famiglia» 
 
  1. I soggetti che aderiscono al programma mediante la  stipula  dei
Protocolli d'intesa o delle convenzioni di cui all'art. 4,  comma  3,
possono valorizzare la loro  partecipazione  all'iniziativa  a  scopi
promozionali e  pubblicitari  attraverso  l'esibizione  del  bollino,
associato al logo della Carta, con le seguenti diciture: 
    a) «Amico  della  famiglia»,  laddove  siano  concessi  sconti  o
riduzioni o  agevolazioni  pari  o  superiori  al  cinque  per  cento
rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario; 
    b) «Sostenitore della famiglia», laddove siano concessi sconti  o
riduzioni o agevolazioni pari o superiori al venti per cento rispetto
al normale prezzo di listino o all'importo ordinario. 
                               Art. 7 
 
 
                            Sito internet 
 
  1.  Sul  sito  istituzionale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali sara' ospitata una  specifica  sezione  informativa
sulle modalita' di emissione della Carta, sulle agevolazioni cui  da'
diritto, sui soggetti aderenti all'iniziativa e  sulle  modalita'  di
rilascio del bollino di cui all'art. 6. 
                               Art. 8 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Alle attivita' del presente decreto le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane  e
strumentali gia' previste a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  verra'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
 
    Roma, 20 settembre 2017 
 
                             Il Ministro 
                del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2223 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

 


La Redazione

Autore: La Redazione

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