Min.Lavoro: operatività della comunicazione telematica di “Offerta di conciliazione”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 3845 del 22 luglio 2015
, integra la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015
al fine di rendere pienamente operativa la comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione, prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015 in caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.
La comunicazione è dovuta:
- solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
- anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Inoltre, si precisa che – in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il
rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite
dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
- i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli
adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata; - gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre
secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce
prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della
provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro; - i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle
piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto
previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali
servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle
predette associazioni; - le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis,
comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608; - le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297; - le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10
settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti; - i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del
gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.



