Min.Lavoro: Decreto per convenzioni INPS-medici per visite mediche in caso di malattia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministero della Salute, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, il Decreto 2 agosto 2017, con l’approvazione dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2017
Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni
tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina
generale.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e,
in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera l);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l'art. 22, comma 2;
Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile
1996, 12 ottobre 2000, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016;
Visto l'art. 17, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016,
con il quale l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata
nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
gennaio 2017 recante delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Rilevata la necessita' di uniformare la disciplina applicabile ai
controlli medico-legali da svolgere da parte dell'INPS nei confronti
dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione
dell'istituzione del Polo unico per le visite fiscali e
l'attribuzione al predetto Istituto della competenza esclusiva ad
effettuare gli accertamenti medico-legali anche sui dipendenti
pubblici;
Tenuto conto altresi' che i medici fiscali deputati a svolgere le
predette funzioni nei confronti dei lavoratori pubblici e privati
sono i medesimi;
Sentiti l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali, la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato l'atto di indirizzo per la stipula delle
convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che
disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale
per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori
dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, di cui
all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro della salute
Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1996
Allegato A
ATTO D'INDIRIZZO
per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni
sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di
medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.
Il presente atto d'indirizzo indica le modalita' di conclusione e
il contenuto delle convenzioni da stipularsi, in forma di accordo
collettivo su base nazionale, tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, per
disciplinare il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale
per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui
dipendenti assenti per malattia.
1. Finalita', termine e procedura per la stipula delle convenzioni
L'art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che la
competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia sia attribuita all'Inps
a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere
dall'anno scolastico 2017/2018.
L'intervento legislativo si pone l'obiettivo di uniformare e
migliorare l'efficienza del sistema degli accertamenti medico
fiscali, attribuendone la responsabilita' esclusiva all'INPS, che
gia' cura tale attivita' nel campo del lavoro privato. Rispondendo
alla ratio dell'intervento legislativo, le convenzioni, che dovranno
essere stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di
categoria dei medici deputati ai controlli, dovranno garantire la
migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti,
la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale dislocazione
dei medici e del contenimento dei rimborsi e delle indennita'
chilometriche, l'equa assegnazione degli incarichi, nonche'
l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli, utilizzando
al meglio le risorse a tal fine specificamente attribuite ai sensi
dell'art. 17, comma 5, lettera b-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, come modificato dall'art. 22, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Seguendo tali principi, la convenzione dovra' essere stipulata
entro il 31 agosto 2017, in modo da poter rispettare le scadenze
temporali previste dalla normativa primaria. In ogni caso, il
presente atto detta altresi' la disciplina transitoria da applicarsi
agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere
dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula della predetta
convenzione.
Ai fini della stipula della convenzione, si ricorda che in sede
di prima applicazione devono essere sentite anche le associazioni
comparativamente piu' rappresentative dei medici fiscali.
2. Contenuto della convenzione
La convenzione disciplina il rapporto tra l'INPS e i medici
addetti agli accertamenti medico legali da svolgere nei confronti dei
lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.
La convenzione si attiene ai seguenti criteri.
2.1. Individuazione dei medici addetti allo svolgimento degli
accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia
a) Occorre garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti
nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento
medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti,
ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime
funzioni.
b) Fermo restando quanto previsto alla lettera a), occorre
prevedere procedure selettive pubbliche e trasparenti, nell'ambito
delle quali, oltre a garantire necessariamente l'ottimale copertura
territoriale, si potra' riconoscere e valorizzare con apposito
punteggio la professionalita' maturata dalle seguenti categorie di
medici:
1. Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS
successivamente al 31 dicembre 2007 purche' in servizio alla data del
31 dicembre 2016;
2. Medici che svolgono analoga attivita' presso le AASSLL, in
regime libero professionale purche' in servizio alla data del 30
ottobre 2013 e che erano gia' incaricati alla data del 31 dicembre
2007, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 10-bis del
decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici iscritti nelle liste
speciali ad esaurimento costituite dall'INPS;
3. Medici che prestano attualmente o che hanno prestato
servizio presso l'INPS in qualita' di medici convenzionati esterni
per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli
ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione.
2.2. Disciplina della prestazione lavorativa.
In sede di disciplina della prestazione lavorativa resa dai
medici incaricati dei controlli, la convenzione:
a) prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua
il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo,
ricadente nelle fasce di reperibilita' stabilite per l'effettuazione
di visite mediche di controllo;
b) definisce la struttura del compenso, prevedendo
un'indennita' oraria base di disponibilita' e maggiorazioni
proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e
ambulatoriali ed eventualmente legate a specifici obiettivi che
dovessero essere individuati in sede di convenzione;
c) disciplina le tipologie di incarico;
d) disciplina il monte ore di impegno settimanale, i criteri di
conferimento degli incarichi e le modalita' di espletamento degli
stessi, tenuto conto del fabbisogno di medici e della necessita' di
garantire la massima efficienza e la migliore copertura e
distribuzione territoriale degli accertamenti medico legali, il
principio di equa distribuzione degli incarichi, il contenimento dei
costi anche per indennita' o rimborsi chilometrici e la migliore
allocazione delle risorse. In ogni caso, gli incarichi non possono
essere conferiti successivamente al raggiungimento dell'eta'
pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e,
se gia' in essere, cessano alla medesima data;
e) disciplina la rappresentanza, la rappresentativita' e la
tutela sindacale;
f) disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze
non retribuite;
g) disciplina i criteri e i casi di incompatibilita', anche in
relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;
h) disciplina le cause di sospensione, cessazione, revoca e
decadenza dell'incarico convenzionale;
i) disciplina la formazione continua (ECM);
j) prevede espressamente che l'attivita' di accertamento medico
legale dei medici convenzionati e' attivita' libero professionale, da
svolgersi da parte dei medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4,
comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' dai
medici che saranno iscritti nelle liste che si formeranno all'esito
delle procedure previste dal numero 2.1, lettera b), del presente
Atto. Tale attivita' viene svolta per l'intera durata di permanenza
degli stessi medici nelle rispettive liste e in nessun caso potra'
configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS.
Fermo restando quanto previsto alle lettere c), d), e), f), e'
fatta comunque salva la volonta' delle parti di prevedere il rapporto
convenzionale anche a prestazione, con conseguente indicazione delle
tariffe, a condizione che cio' assicuri il migliore utilizzo delle
risorse finanziarie esclusivamente destinate allo svolgimento dei
controlli, nonche' la massima efficienza e copertura territoriale
degli accertamenti medico legali, oltre al contenimento dei costi. In
ogni caso, si dovra' infatti garantire la riduzione dei costi, anche
per rimborsi o indennita' chilometriche, l'ottimale dislocazione dei
medici, l'equa assegnazione e distribuzione degli incarichi, nonche'
l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli.
3. Durata della convenzione
La convenzione ha durata triennale e rimane comunque in vigore
fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un
nuovo atto di indirizzo e fermo restando il prioritario ricorso ai
medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi dell'art. 55-septies,
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Disciplina transitoria
In caso di mancata stipula della convenzione tra l'INPS e le
Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale entro il 31 agosto 2017, si
applica, fino alla stipula della convenzione, la vigente disciplina
che regola l'attivita' dei medici di controllo INPS, compresa la
misura del compenso per le attivita' svolte stabilita dal decreto
ministeriale dell'8 maggio 2008, garantendo la disponibilita' ad
effettuare gli accertamenti medico-legali domiciliari per le assenze
per malattia nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti sia del
comparto pubblico, sia di quello privato.



