Min.Lavoro: Fondo 2015 di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, il Decreto 9 luglio 2015, con la determinazione, per l’esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2015
Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei
benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto che il medesimo articolo 1, comma 1187, ha previsto che con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'articolo 9, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, il quale dispone che l'INAIL "eroga, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e
che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello
Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.";
Visto l'articolo 9, comma 7, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA "eroga, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
riferimento agli infortuni del settore marittimo" e che "le somme
eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a
seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6,
foglio 147) con il quale si e' provveduto alla ridefinizione delle
tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi;
Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni
operative in merito ai requisiti e alle modalita' di accesso alla
prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, che individua i beneficiari delle prestazioni del Fondo;
Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2015
disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine
destinato, pari a € 5.331.963,00;
Vista la nota 60104.08/05/2015.0002290 con la quale l'INAIL ha
trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2015, per
l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 19 novembre 2008 sopracitato;
Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto al comma
2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato - alla
determinazione, per il corrente esercizio finanziario, dell'importo
delle prestazioni del Fondo in relazione alla risorse disponibili e
alla numerosita' degli aventi diritto per ciascun evento
Decreta:
Articolo Unico
1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalita' di
accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19
novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra
il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, l'importo della prestazione
di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008
e' determinato secondo le seguenti quattro tipologie:
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| | | Importo per nucleo |
| Tipologia | N. superstiti | superstiti (euro) |
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| A | 1 | 3.500,00 |
+-------------------+---------------------+---------------------+
| B | 2 | 7.000,00 |
+-------------------+---------------------+---------------------+
| C | 3 | 10.500,00 |
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| D | Piu' di 3 | 17.300,00 |
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Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 9 luglio 2015
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 3648



