Min. Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015, il Decreto 9 gennaio 2015, relativo al Fondo di solidarietà bilaterale – FSBA – istituito per il settore artigiano.
Con il Decreto va a regime l’attività di FSBA per il settore artigiano istituito con gli accordi del 31 ottobre e 29 novembre 2013 dalle parti datoriali Confartigianato, Casartigiani, CNA e CLAAI.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 9 gennaio 2015
Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato.
(Decreto 86986).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nella parte in cui prevede che, per i settori non coperti dalla
normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano,
previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per
cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno 2012, n.
92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello
previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai
settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti
consolidati sistemi di bilateralita', le predette organizzazioni
sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed
istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi
interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13;
Visto l'art. 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31
ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 14, della sopra
richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto
di costituire l'Associazione denominata "Fondo di solidarieta'
bilaterale alternativo per l'Artigianato" e adeguare l'atto
costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13
dell'articolo innanzi citato;
Visto l'atto costitutivo di associazione ai sensi del Capo III,
Titolo II, del Codice Civile, denominata "Fondo di solidarieta'
bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424;
Considerate le finalita' perseguite dai fondi di cui al comma 14,
volte a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave
universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di
lavoro e in caso di sua cessazione;
Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore
artigianato di adottare misure volte ad assicurare, ai lavoratori del
settore, una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in
caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in
considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del
predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3;
Considerata l'ulteriore necessita' di assicurare ai lavoratori del
settore le tutele di cui al comma 14 del medesimo art. 3 nel rispetto
di quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 3;
Sentite, nella riunione del 29 maggio 2014 le organizzazioni
individuate nelle parti firmatarie dei citati accordi
interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29
novembre 2013;
Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi del comma 16 dell'art. 3
della legge n. 92/2012 disposizioni per determinare requisiti di
professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione
dei Fondi; criteri e requisiti per la contabilita' dei Fondi;
modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro
corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,
anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato e' gestito
dagli Organi esecutivi del Fondo di cui al Titolo II, Capi da I a VI,
dello Statuto del Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato,
di seguito denominato FSBA.
2. I membri degli Organi di cui al comma precedente devono
possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati
dal presente decreto.
Art. 2
Requisiti di professionalita'
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto del
FSBA, i componenti degli Organi del Fondo devono essere in possesso
di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e
occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito
degli Enti Bilaterali di settore.
2. I componenti degli Organi devono aver svolto, per uno o piu'
periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di
amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi
collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di
categoria.
3. Ai componenti degli Organi del Fondo non spetta alcun emolumento
o indennita'.
Art. 3
Requisiti di onorabilita'
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello Statuto del
FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi
del Fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che
si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e,
comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del Libro V del Codice Civile;
d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di
lavoro e previdenza;
e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo.
2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'Organo individuato
dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai
componenti degli Organi del Fondo le seguenti situazioni:
a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al comma 1, lettere c), d) ed e);
b. applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 3.
Art. 4
Criteri e requisiti per la contabilita'
1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto del
FSBA, il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato deve
dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'.
2. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato ha obbligo
di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di
disponibilita'.
3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse dovute dalle imprese di settore.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione
pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il
piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
5. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il bilancio
consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.
6. Il Bilancio consuntivo deve essere costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dalla relazione
dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto.
7. Nel bilancio devono essere evidenziate: la dotazione iniziale e
le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di
liberalita' con vincolo, atti di liberalita' ad esecuzione
pluriennale.
8. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di
previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi
del bilancio consuntivo.
9. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio
consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate e delle
uscite.
10. Il bilancio si deve ispirare al principio di prudenza, le
immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali
gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato.
11. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato deve
trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione
illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della
relazione del soggetto revisore.
12. La relazione dell'Organo individuato dallo Statuto deve
contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del
Fondo.
13. La relazione deve recare la descrizione della politica di
gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle
parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre
2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, in ossequio
all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonche'
le ulteriori informazioni che gli Organi preposti riterranno
necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione
economica e di gestione.
Art. 5
Controllo sulla gestione e monitoraggio
sull'andamento delle prestazioni
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo di solidarieta'
bilaterale per l'Artigianato; in caso di irregolarita' o di
inadempimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
disporne la sospensione dell'operativita'.
2. Il Fondo e' tenuto a trasmettere, con cadenza semestrale al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico,
finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle
iniziative realizzate secondo le modalita' definite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una
adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire
una migliore gestione delle attivita', anche attraverso un'eventuale
riprogrammazione delle iniziative.
4. Il sistema deve, altresi', rispondere alle esigenze di
informazione e trasparenza nei confronti della piu' generale platea
di imprese e lavoratori coinvolti.
5. Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di
assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle
prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari
e procedurali.
6. L'attivita' di monitoraggio prevede presso il Fondo
l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di
un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie di
informazioni:
a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle
attivita' del Fondo attraverso la rilevazione delle variabili
relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle
imprese e ai lavoratori coinvolti;
b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di
risorse finanziarie che interessano il Fondo;
c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalita' e i
tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2015
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 577



