Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per le telecomunicazioni – aliquote di finanziamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, il Decreto 1 settembre 2026 con le modifiche alle aliquote di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 settembre 2026 

Modifiche alle aliquote di finanziamento del Fondo di solidarieta’ bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
                                  e 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n.  148,  recanti  la  disciplina  dei  fondi  di  solidarieta'
bilaterali; 
  Visto, in particolare, l'art. 26, comma  3,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale le  modifiche
alla disciplina dei  fondi  aventi  a  oggetto  la  disciplina  delle
prestazioni o la misura delle  aliquote  sono  adottate  con  decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  di  una  proposta  del
comitato amministratore di  cui  all'art.  36  del  medesimo  decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
  Visto, altresi', l'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015 che stabilisce che i fondi istituiti ai sensi degli articoli
26, 27 e 28 hanno obbligo di  bilancio  in  pareggio  e  non  possono
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'; 
  Visto, ulteriormente, l'art. 35, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 148 del 2015 che stabilisce che  il  comitato  amministratore  del
fondo ha facolta' di  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota  di  contribuzione.  Le
modifiche  sono  adottate,  anche  in  corso  d'anno,   con   decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
dell'economia  e  delle   finanze,   verificate   le   compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del  comitato
amministratore; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  4  agosto
2023, con cui e' stato istituito il Fondo di solidarieta'  bilaterale
per la filiera delle telecomunicazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, 4 agosto 2023 che alla  lettera  c)  prevede  fra  i
compiti  del  comitato  amministratore  del  Fondo  di   solidarieta'
bilaterale per la filiera  delle  telecomunicazioni  quello  di  fare
proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai
fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148  del
2015, fermo restando quanto previsto dall'  art.  35,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo al fine di  assicurare  il  pareggio  di
bilancio; 
  Vista  la  delibera  del  comitato  amministratore  del  Fondo   di
solidarieta' della  filiera  delle  telecomunicazioni  n.  1  del  10
febbraio 2026,  nell'ambito  della  quale,  in  ossequio  alle  norme
innanzi citate, il  comitato  amministratore  ha  ritenuto  opportuno
proporre la modifica di alcune delle aliquote di contribuzione per il
finanziamento  delle  prestazioni  erogate  dal  Fondo,  al  fine  di
assicurare la copertura finanziaria delle stesse e  il  pareggio  del
bilancio,  sentite   le   parti   sociali   firmatarie   dell'accordo
costitutivo del Fondo  e  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dalle
medesime parti nell'addendum sottoscritto in data 11 novembre 2025; 
  Considerata la sussistenza dei  presupposti  di  cui  al  combinato
disposto degli articoli 26, comma 3, secondo periodo, e 35, comma  4,
secondo  periodo,  del  decreto   legislativo   n.   148   del   2015
relativamente alla modifica delle aliquote di finanziamento del Fondo
da apportare secondo le modalita' ivi indicate; 
  Ritenuto pertanto di dare attuazione  alla  proposta  del  comitato
amministratore di cui alla delibera n. 1 del 10 febbraio 2026; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                            Contribuzione 
 
  1. Con riferimento ai datori di lavoro non rientranti nel campo  di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il
finanziamento delle prestazioni di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del
decreto interministeriale 4 agosto 2023, del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze viene rimodulato come segue: 
    a) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella
misura del 3 per cento, calcolato assumendo come base  imponibile  la
somma delle retribuzioni perse  relative  ai  lavoratori  beneficiari
dell'assegno di integrazione salariale. 
  2.  Con  riferimento  alla  totalita'  dei  datori  di  lavoro,  il
finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,  lettere
a), b) e c), viene rimodulato come segue: 
    a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a),  b)
e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 4 agosto 2023 con un contributo ordinario mensile dello 0,75
per cento di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a
carico dei lavoratori calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a  tempo
indeterminato, ivi incluso il  personale  assunto  con  contratto  di
apprendistato, esclusi i dirigenti; 
    b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),  e'
dovuto un contributo addizionale, a  carico  del  datore  di  lavoro,
nella  misura  del  2,5  per  cento  calcolato  assumendo  come  base
imponibile il differenziale tra la  retribuzione  che  il  lavoratore
interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi
tutelati, che possano dare  luogo  ad  accredito  figurativo,  o  non
tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori  interessati
dalla prestazione; 
    c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c),  e'
dovuto un contributo addizionale, a  carico  del  datore  di  lavoro,
nella misura  del  2,5  per  cento,  calcolato  assumendo  come  base
imponibile la somma delle retribuzioni perse relative  ai  lavoratori
interessati dalla prestazione. 
  3. Le modifiche relative all'aliquota  ordinaria  hanno  decorrenza
dal quarto mese di paga successivo alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto. 
  4. Le modifiche relative all'aliquota  del  contributo  addizionale
sono applicabili per le prestazioni autorizzate dal  quarto  mese  di
paga successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
relative a periodi decorrenti dalla stessa data. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° settembre 2026 
 
                                             Il direttore generale    
                                         degli ammortizzatori sociali 
                                                   Gaetani            
Il Ragioniere generale 
     dello Stato      
       Perrotta       

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 898 
La Redazione

Autore: La Redazione

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