Min.Lavoro: Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 18 gennaio 2024 con l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere», e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle Regioni.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 gennaio 2024
Individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al «Fondo per le attivita’ di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parita’ di genere», e relative modalita’ di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere
dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della parita' di
genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete
adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in
relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita'
salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle
differenze di genere e alla tutela della maternita'»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), che
individua la parita' di genere come priorita' trasversale e prevede,
all'interno della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3,
l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della
parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare
policy adeguate a ridurre il gap di genere;
Visto l'art. 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
che prevede l'elaborazione e adozione di un Piano strategico
nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli obiettivi
della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025 con
«l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli
stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del
lavoro, raggiungere la parita' nella partecipazione ai diversi
settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e
pensionistico, nonche' colmare il divario e conseguire l'equilibrio
di genere nel processo decisionale»;
Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026»,
presentata dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia al
Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una
delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e che prevede, tra le altre misure,
l'introduzione di un sistema di certificazione della parita' di
genere;
Visto l'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio o
dell'Autorita' politica delegata sono altresi' stabiliti i parametri
minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di
genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonche' le
modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali
e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di
parita' nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti
necessari al loro mantenimento»;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia del 29 aprile 2022, (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
152 del 1° luglio 2022), recante «Parametri per il conseguimento
della certificazione della parita' di genere alle imprese e
coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita'»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
comma 660, che stabilisce che: «Al fine di favorire l'ottenimento
della certificazione della parita' di genere ai sensi dell'art.
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato
«Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento
della certificazione di parita' di genere», con una dotazione di 3
milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per
le pari opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure
formative che consentono l'accesso al Fondo nonche' le relative
modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante
«Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 310 del 31
dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 50) concernente la
«Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
per il triennio 2022-2024» e, in particolare, la Tabella 4,
riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che attribuisce al Centro di responsabilita'
della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, al
capitolo di bilancio 2059, il «Fondo per le attivita' di formazione
propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di
genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022;
Ritenuto di individuare le misure formative che consentono
l'accesso al «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche
all'ottenimento della certificazione di parita' di genere» e le
relative modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse alle
regioni;
Considerato, ai fini della individuazione dei criteri di
ripartizione delle risorse, che la distribuzione per regioni e
province autonome sulla base delle imprese attive nell'anno 2021 nel
registro delle imprese delle Camere di commercio, rappresenta un
indicatore oggettivo e congruo all'identificazione dei fabbisogni
territoriali, prevedendo altresi' un limite minimo per ciascuna
amministrazione pari ad euro 27.000,00;
Acquisito, in data 20 dicembre 2023, il parere della Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
Acquisiti i dati sulle imprese attive ripartite per regione e
provincia autonoma nell'anno 2021, risultanti dal registro delle
imprese delle Camere di commercio, cosi' come pubblicati sul sito
(https://www.infocamere.it/movimprese);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e in particolare i commi da 106 a 126 dell'art. 2
che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle
Province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro
rapporti finanziari con lo Stato;
Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990
per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
missione 5 - componente 1- investimento 1.3 «Sistema nazionale di
certificazione della parita' di genere» del 15 settembre 2022 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' e L'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti
in data 11 novembre con il n. 2819;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio all'on. Eugenia Maria Roccella»;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con il presente decreto si definiscono le misure formative che
consentono l'accesso al «Fondo per le attivita' di formazione
propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di
genere» (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1, comma 660, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonche' le modalita' di ripartizione e
trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in qualita' di
amministrazioni attuatrici degli interventi.
Art. 2
Attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento
della certificazione di parita' di genere
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, le regioni
programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro
lavoratori, le attivita' di formazione propedeutiche al conseguimento
della certificazione della parita' di genere sulla base dei parametri
minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa.
2. Al fine di orientare la qualita' della programmazione e
progettazione delle attivita' di formazione di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' e con le amministrazioni regionali e con il supporto di
INAPP, predisporra' apposite linee guida entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.
3. Sono esclusi dall'ammissibilita' al finanziamento del Fondo
tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti
per il rilascio e il mantenimento della certificazione di cui al
comma 1.
4. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi sui
propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione
dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione
delle attivita' formative, operano, in complementarita' e
addizionalita' rispetto agli interventi posti in essere sia
nell'ambito della programmazione regionale sia nell'ambito
dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di
seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3 «Sistema di
certificazione della parita' di genere». A tal fine, le regioni
possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione
con il Dipartimento per le pari opportunita', in qualita' di
amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti
attuatori dello stesso.
5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al
presente decreto, le regioni possono coinvolgere le consigliere
territoriali di parita' e realizzare sistemi di collaborazione,
associazione o gemellaggio tra enti nella prospettiva di un
rafforzamento della coesione territoriale.
6. Gli interventi di cui al presente decreto devono concludersi
entro e non oltre il 30 giugno 2025.
Art. 3
Criteri di riparto e modalita' di erogazione delle risorse
1. Per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 2, ai sensi
dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, a valere sul
capitolo 2059 denominato «Fondo per le attivita' di formazione
propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di
genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, missione 26 «Politiche per il lavoro»,
programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di
responsabilita' amministrativa 16 - Direzione generale politiche
attive del lavoro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le
province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive
nell'anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna
amministrazione pari a euro 27.000,00.
3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma
sono riportate nella Tabella 1 «Assegnazione delle risorse -
Annualita' 2022», sulla base dei dati indicati in Tabella 2 «Dati
imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento,
indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di
euro 60.119,00.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo
la seguente modalita':
a) un acconto pari al 75% del contributo assegnato e' erogato
previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali
dell'allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti (di seguito IGV), Allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di
IGV dovra' essere allegata copia di uno o piu' atti di assunzione di
impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo
delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione;
b) la restante quota nel limite del 25% e' erogata previa
trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di
sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni
adottati, sulla base del modello di cui all'Allegato 3, che
costituisce parte integrante del presente atto. Al report dovra'
essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti
degli interventi posti a finanziamento.
6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5,
lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e
riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che
hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei
dati di cui al comma 2 del presente articolo.
7. La rendicontazione degli interventi di cui al presente decreto
deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Art. 4
Monitoraggio
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per il tramite dei propri enti
vigilati, assicura le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla
base delle relazioni predisposte dalle regioni.
Il presente decreto e' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2024
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro
per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita'
Roccella
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 409
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3



