Min.Lavoro: Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 18 gennaio 2024 con l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere», e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle Regioni.

 

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 gennaio 2024 

Individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al «Fondo per le attivita’ di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parita’ di genere», e relative modalita’ di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere
dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della  parita'  di
genere al fine  di  attestare  le  politiche  e  le  misure  concrete
adottate dai datori di lavoro per ridurre il  divario  di  genere  in
relazione alle opportunita' di  crescita  in  azienda,  alla  parita'
salariale a parita' di mansioni, alle  politiche  di  gestione  delle
differenze di genere e alla tutela della maternita'»; 
  Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNNR),  che
individua la parita' di genere come priorita' trasversale e  prevede,
all'interno  della  Missione  5,  Componente  1,  Investimento   1.3,
l'introduzione  di  un  sistema  nazionale  di  certificazione  della
parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese  ad  adottare
policy adeguate a ridurre il gap di genere; 
  Visto l'art. 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre  2021,  n.
234,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
che  prevede  l'elaborazione  e  adozione  di  un  Piano   strategico
nazionale per la parita' di genere, in  coerenza  con  gli  obiettivi
della Strategia europea  per  la  parita'  di  genere  2020-2025  con
«l'obiettivo  di  individuare  buone  pratiche  per  combattere   gli
stereotipi di genere, colmare il divario di genere  nel  mercato  del
lavoro,  raggiungere  la  parita'  nella  partecipazione  ai  diversi
settori economici, affrontare il problema del divario  retributivo  e
pensionistico, nonche' colmare il divario e  conseguire  l'equilibrio
di genere nel processo decisionale»; 
  Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere  2021-2026»,
presentata dal Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia  al
Consiglio dei ministri in data 5 agosto  2021,  che  costituisce  una
delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano  nazionale
di  ripresa  e  resilienza  e  che  prevede,  tra  le  altre  misure,
l'introduzione di un  sistema  di  certificazione  della  parita'  di
genere; 
  Visto l'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale prevede  che  «con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  o
dell'Autorita' politica delegata sono altresi' stabiliti i  parametri
minimi per il conseguimento della  certificazione  della  parita'  di
genere, con particolare riferimento alla retribuzione  corrisposta  e
alla conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  nonche'  le
modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali  aziendali
e delle consigliere e dei consiglieri  territoriali  e  regionali  di
parita' nel controllo e nella verifica  del  rispetto  dei  requisiti
necessari al loro mantenimento»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia del 29 aprile 2022, (Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.
152 del 1° luglio 2022),  recante  «Parametri  per  il  conseguimento
della  certificazione  della  parita'  di  genere  alle   imprese   e
coinvolgimento  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle
consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita'»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 660, che stabilisce che: «Al  fine  di  favorire  l'ottenimento
della certificazione della  parita'  di  genere  ai  sensi  dell'art.
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito,  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un  fondo  denominato
«Fondo per le attivita' di formazione  propedeutiche  all'ottenimento
della certificazione di parita' di genere», con una  dotazione  di  3
milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delegato  per
le pari opportunita'  e  la  famiglia,  sono  determinate  le  misure
formative che consentono  l'accesso  al  Fondo  nonche'  le  relative
modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di  cui  al
presente comma»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», come modificato dal decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  24  giugno  2021,  n.   140,   recante
«Regolamento concernente modifiche al regolamento  di  organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.  310  del  31
dicembre  2021  -  Supplemento  ordinario  n.  50)   concernente   la
«Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2022  e
per  il  triennio  2022-2024»  e,  in  particolare,  la  Tabella   4,
riguardante il bilancio di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali che attribuisce al Centro di  responsabilita'
della Direzione  generale  delle  politiche  attive  del  lavoro,  al
capitolo di bilancio 2059, il «Fondo per le attivita'  di  formazione
propedeutiche all'ottenimento  della  certificazione  di  parita'  di
genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Ritenuto  di  individuare  le  misure  formative   che   consentono
l'accesso al «Fondo per  le  attivita'  di  formazione  propedeutiche
all'ottenimento della certificazione  di  parita'  di  genere»  e  le
relative modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse alle
regioni; 
  Considerato,  ai  fini  della   individuazione   dei   criteri   di
ripartizione delle  risorse,  che  la  distribuzione  per  regioni  e
province autonome sulla base delle imprese attive nell'anno 2021  nel
registro delle imprese delle  Camere  di  commercio,  rappresenta  un
indicatore oggettivo e  congruo  all'identificazione  dei  fabbisogni
territoriali, prevedendo  altresi'  un  limite  minimo  per  ciascuna
amministrazione pari ad euro 27.000,00; 
  Acquisito, in data 20 dicembre 2023,  il  parere  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
  Acquisiti i dati sulle  imprese  attive  ripartite  per  regione  e
provincia autonoma nell'anno  2021,  risultanti  dal  registro  delle
imprese delle Camere di commercio, cosi'  come  pubblicati  sul  sito
(https://www.infocamere.it/movimprese); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e in particolare i commi da 106 a 126 dell'art.  2
che disciplinano  la  revisione  dell'ordinamento  finanziario  delle
Province autonome di Trento e  Bolzano  e  la  regolazione  dei  loro
rapporti finanziari con lo Stato; 
  Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241  del  1990
per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)
missione 5 - componente 1- investimento  1.3  «Sistema  nazionale  di
certificazione della parita' di genere» del 15 settembre 2022 tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita'  e  L'Unione  italiana  delle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti
in data 11 novembre con il n. 2819; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre  2022  recante  «Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio all'on. Eugenia Maria Roccella»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto si definiscono le misure  formative  che
consentono  l'accesso  al  «Fondo  per  le  attivita'  di  formazione
propedeutiche all'ottenimento  della  certificazione  di  parita'  di
genere» (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1, comma  660,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonche' le modalita' di ripartizione e
trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in  qualita'  di
amministrazioni attuatrici degli interventi. 
                               Art. 2 
 
        Attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento 
              della certificazione di parita' di genere 
 
  1.  Nell'ambito  delle  risorse  di  cui  all'art.  1,  le  regioni
programmano  e  finanziano,  in  favore  delle  imprese  o  dei  loro
lavoratori, le attivita' di formazione propedeutiche al conseguimento
della certificazione della parita' di genere sulla base dei parametri
minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per  le  pari
opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa. 
  2.  Al  fine  di  orientare  la  qualita'  della  programmazione  e
progettazione delle attivita' di formazione di cui  al  comma  1,  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' e con le amministrazioni regionali e con il supporto  di
INAPP, predisporra' apposite linee guida entro novanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto. 
  3. Sono esclusi  dall'ammissibilita'  al  finanziamento  del  Fondo
tutti i costi direttamente connessi  all'accertamento  dei  requisiti
per il rilascio e il mantenimento  della  certificazione  di  cui  al
comma 1. 
  4. Al fine di promuovere  il  coordinamento  degli  interventi  sui
propri territori ed evitare i rischi di  dispersione  o  duplicazione
dei finanziamenti, le regioni,  nella  programmazione  ed  erogazione
delle   attivita'   formative,   operano,   in   complementarita'   e
addizionalita'  rispetto  agli  interventi  posti   in   essere   sia
nell'ambito   della   programmazione   regionale   sia    nell'ambito
dell'intervento del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di
seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3 «Sistema  di
certificazione della parita' di  genere».  A  tal  fine,  le  regioni
possono stipulare apposite convenzioni o  accordi  di  collaborazione
con  il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  in  qualita'  di
amministrazione  titolare  dell'intervento,  ovvero  con  i  soggetti
attuatori dello stesso. 
  5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di  cui  al
presente decreto,  le  regioni  possono  coinvolgere  le  consigliere
territoriali di  parita'  e  realizzare  sistemi  di  collaborazione,
associazione  o  gemellaggio  tra  enti  nella  prospettiva   di   un
rafforzamento della coesione territoriale. 
  6. Gli interventi di cui al  presente  decreto  devono  concludersi
entro e non oltre il 30 giugno 2025. 
                               Art. 3 
 
     Criteri di riparto e modalita' di erogazione delle risorse 
 
  1. Per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 2, ai sensi
dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  sono
destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022,  a  valere  sul
capitolo 2059  denominato  «Fondo  per  le  attivita'  di  formazione
propedeutiche all'ottenimento  della  certificazione  di  parita'  di
genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, missione 26  «Politiche  per  il  lavoro»,
programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione», azione  2  «Promozione  e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale  dei   lavoratori   svolta   dall'ANPAL»,   Centro   di
responsabilita' amministrativa  16  -  Direzione  generale  politiche
attive del lavoro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e  le
province autonome, in proporzione  al  numero  delle  imprese  attive
nell'anno  2021  e  prevedendo  un   limite   minimo   per   ciascuna
amministrazione pari a euro 27.000,00. 
  3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e  provincia  autonoma
sono  riportate  nella  Tabella  1  «Assegnazione  delle  risorse   -
Annualita' 2022», sulla base dei dati indicati  in  Tabella  2  «Dati
imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento,
indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per  un  totale  di
euro 60.119,00. 
  5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle  regioni  secondo
la seguente modalita': 
    a) un acconto pari al 75% del  contributo  assegnato  e'  erogato
previa  trasmissione  da  parte   delle   amministrazioni   regionali
dell'allegato modello  di  dichiarazione  di  assunzione  di  impegni
giuridicamente  vincolanti  (di  seguito  IGV),   Allegato   2,   che
costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di
IGV dovra' essere allegata copia di uno o piu' atti di assunzione  di
impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare  complessivo
delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione; 
    b) la restante  quota  nel  limite  del  25%  e'  erogata  previa
trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del  report  di
sintesi degli interventi  rendicontati,  in  relazione  agli  impegni
adottati,  sulla  base  del  modello  di  cui  all'Allegato  3,   che
costituisce parte integrante del  presente  atto.  Al  report  dovra'
essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti
degli interventi posti a finanziamento. 
  6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma  5,
lettera a), entro il 30  giugno  2024,  autorizza  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali   all'eventuale   disimpegno   e
riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che
hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e  dei
dati di cui al comma 2 del presente articolo. 
  7. La rendicontazione degli interventi di cui al  presente  decreto
deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025. 
                               Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, per  il  tramite  dei  propri  enti
vigilati, assicura le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla
base delle relazioni predisposte dalle regioni. 
  Il presente decreto e' trasmesso per il visto  e  la  registrazione
alla Corte dei conti e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 gennaio 2024 
 
                                             Il Ministro del lavoro e 
                                              delle politiche sociali 
                                                     Calderone        
         Il Ministro 
per la famiglia, la natalita' 
    e le pari opportunita' 
          Roccella 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 409 
                                                           Allegato 1 

 
                                                           Allegato 2 

 
                                                           Allegato 3 
 
La Redazione

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