Min.Lavoro: Fondo per le vittime dell’amianto – 2021-2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, il Decreto 30 settembre 2022 con le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2022

Disposizioni in merito al Fondo vittime amianto. Rifinanziamento esteso alle annualità 2021 e 2022. Modifiche concernenti le autorità di sistema portuale.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma  278,  secondo
cui «E' istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  in
favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016,  2017  e  2018.  Le
prestazioni  del  fondo  non  escludono  la  fruizione  dei   diritti
derivanti dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si
cumulano con essi. Il fondo concorre  al  pagamento,  in  favore  dei
superstiti  di  coloro   che   sono   deceduti   per   le   patologie
asbesto-correlate, di quanto  agli  stessi  superstiti  e'  dovuto  a
titolo di risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,
come liquidato con sentenza esecutiva»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27  ottobre
2016, recante «Procedure e modalita' di erogazione delle  prestazioni
del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro
che sono  deceduti  a  seguito  di  patologie  asbesto-correlate  per
l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni  portuali
nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257»; 
  Visto l'art. 1, comma 188, della legge 27  dicembre  2017,  che  ha
previsto  quale   titolo   legittimante   il   riconoscimento   delle
prestazioni del predetto fondo  anche  il  verbale  di  conciliazione
giudiziale; 
  Visto l'art. 33-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla legge 19  dicembre  2019,  n.
157, che ha esteso l'operativita' del fondo anche per  le  annualita'
2019 e 2020, con contestuale corrispondente riduzione  del  fondo  di
cui all'art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 4, comma 6-bis, lettera a) e b), del decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, che, nell'estendere l'operativita'  del  fondo
per le annualita' 2021 e 2022, con un dotazione di 10 milioni di euro
per ciascuno dei predetti anni, ha riconosciuto  la  possibilita'  di
avvalersi delle predette risorse  anche  alle  autorita'  di  sistema
portuale  soccombenti  in  sentenza  esecutive,  o   comunque   parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le procedure e  le  modalita'  di
erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni  a  carico  del
Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  istituito  nello   stato   di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in
favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156. 
                               Art. 2 
 
                        Destinatari del fondo 
 
  1. Possono accedere alle prestazioni del fondo di  cui  all'art.  1
gli eredi  di  coloro  che  sono  deceduti  a  seguito  di  patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge n. 257 del 1992 e che risultino destinatari,
sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o  con  verbale
di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno  patrimoniale
e non patrimoniale. 
  2. Possono accedere al fondo anche le autorita' di sistema portuale
soccombenti in sentenze esecutive,  o  comunque  parti  debitrici  in
verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento
di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati  in  favore  degli
eredi di coloro che sono deceduti  per  patologie  asbesto-correlate,
compresi coloro  che  non  erano  dipendenti  diretti  delle  cessate
organizzazioni portuali. 
                               Art. 3 
 
                   Domanda per l'accesso al fondo 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  2  che  intendono  accedere  alle
prestazioni del fondo per l'anno 2021, con riferimento alle  sentenze
esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale  depositati  entro
il 31 dicembre 2020, e per l'anno 2022, con riferimento alle sentenze
esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale  depositati  entro
il 31 dicembre 2021, devono presentare domanda all'INAIL entro e  non
oltre sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto,  al
momento dell'invio della domanda all'INAIL devono  darne  contestuale
comunicazione all'impresa  debitrice  cosi'  come  individuata  nella
sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Analoga
comunicazione deve essere fatta da parte delle autorita'  di  sistema
portuale di cui all'art. 2, comma 2, che faccia  domanda  di  accesso
diretto al fondo, nei  confronti  degli  eredi  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella  sentenza
esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. 
  3. I soggetti di cui all'art. 2 del  presente  decreto,  unitamente
alla domanda  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  devono
trasmettere copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di
conciliazione  giudiziale  che  individua  il  debitore,  gli   eredi
destinatari  del  risarcimento  del   danno,   patrimoniale   e   non
patrimoniale, nonche' la relativa quantificazione. 
  4. Le autorita' di sistema portuale che effettuano la richiesta  di
cui al comma 1 del presente articolo  devono  trasmettere  unitamente
alla domanda anche la quietanza che dimostra l'avvenuto  integrale  o
parziale pagamento di quanto dovuto ai soggetti di  cui  all'art.  2,
comma 1, del presente decreto. 
  5. Nel  caso  di  liquidazione  parziale  di  quanto  stabilito  in
sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda di cui
al comma 1 del presente articolo puo' essere presentata da entrambi i
soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
                        Prestazione del fondo 
 
  1. L'INAIL,  con  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  da
adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di   scadenza   di
presentazione delle domande di cui all'art. 3 del  presente  decreto,
stabilisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura  percentuale
del  concorso  del  fondo  rispetto  a  quanto  dovuto  a  titolo  di
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati
nelle sentenze esecutive o nei verbali di  conciliazione  giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale e' fissata sulla  base  del
rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle
sentenze o nei verbali  di  conciliazione  giudiziale  di  competenza
rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa  pari  a  10
milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni. 
                               Art. 5 
 
           Pagamento della prestazione a carico del fondo 
 
  1. L'INAIL,  all'esito  della  procedura  di  cui  all'art.  4  del
presente decreto, comunica tempestivamente al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali i dati sulle  domande  ammesse  e  su  quelle
respinte, la  misura  percentuale  annuale  del  concorso  del  fondo
rispetto  a  quanto  dovuto  a  titolo  di  risarcimento  dei   danni
patrimoniali e non patrimoniali, l'ammontare  dell'onere  finanziario
per ciascuna delle due annualita' a carico del  fondo,  nel  rispetto
del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la  richiesta  del
trasferimento delle relative risorse. 
  2. L'INAIL, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di  cui  al
comma 1 del presente articolo ed in mancanza di rilievi ministeriali,
comunica agli eredi nonche' alle imprese tenute al  risarcimento  dei
danni patrimoniali  e  non  patrimoniali,  l'esito  della  domanda  e
l'ammontare delle risorse erogabili. L'impresa,  entro  e  non  oltre
trenta  giorni  dell'avvenuta   comunicazione   tramite   PEC,   puo'
richiedere all'INAIL  che  la  prestazione  sia  erogata  nei  propri
confronti, previa  dimostrazione,  tramite  quietanza,  dell'avvenuto
integrale pagamento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
del presente decreto. Nel caso in cui l'impresa  abbia  adempiuto  la
propria obbligazione nei  confronti  dell'avente  diritto  in  misura
parziale, l'INAIL provvede prioritariamente a soddisfare  la  pretesa
risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel
verbale di conciliazione giudiziale,  tenuto  conto  di  quanto  gia'
pagato  dall'impresa  stessa  e  delle  somme  erogabili  dal  fondo.
L'impresa puo' chiedere la corresponsione di una parte delle  risorse
erogabili,  previa  dimostrazione,  tramite   quietanza,   di   avere
adempiuto la propria obbligazione nei confronti  dell'avente  diritto
in misura superiore alla differenza  tra  l'importo  stabilito  nella
sentenza esecutiva  o  nel  verbale  di  conciliazione  giudiziale  e
l'ammontare delle risorse erogabili dal fondo. In tali casi la  parte
riferibile  all'impresa  e'   pari   alle   risorse   che   residuano
dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile dal fondo dopo
aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli  eredi  come  prevista
nella sentenza esecutiva o nel verbale  di  conciliazione  giudiziale
tenuto conto di quanto gia' pagato dall'impresa stessa. 
  3. La prestazione del fondo, nel  caso  di  avvenuta  presentazione
della domanda da parte dell'autorita' di sistema portuale,  trascorsi
trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  2  del  presente
articolo, sara'  erogata  direttamente  a  favore  dell'autorita'  di
sistema  portuale  qualora   l'autorita'   stessa   abbia   adempiuto
integramente al pagamento nei confronti degli eredi  di  quanto  loro
dovuto  in  base  alla  sentenza  o  al  verbale   di   conciliazione
giudiziale. In caso di pagamento parziale la prestazione del fondo  a
favore dell'autorita' di sistema portuale e' pari  alle  risorse  che
residuano dall'ammontare complessivo della prestazione  erogabile  in
relazione alla richiesta di accesso al fondo dopo aver soddisfatto la
pretesa  risarcitoria  degli  eredi  come  prevista  nella   sentenza
esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto  conto  di
quanto gia' pagato dall'autorita' stessa. 
  4. L'INAIL eroga la prestazione del fondo a favore  degli  eredi  o
delle  imprese  dopo  il   trasferimento   delle   relative   risorse
finanziarie da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
                               Art. 6 
 
                  Cumulabilita' con altri benefici 
 
  1. Le prestazioni del fondo non escludono la fruizione dei  diritti
derivanti dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si
cumulano con essi. 
                               Art. 7 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  che  costituiscono  il
limite massimo di spesa per ciascuno di  tali  anni,  si  provvede  a
valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 278,
della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                               Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'INAIL provvede alla predisposizione  di  istruzioni  operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle
prestazioni del fondo di cui all'art. 1, comma 278,  della  legge  n.
208 del 2015. 
  2. L'INAIL provvede alle attivita' di cui al presente  decreto  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si  applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
  4. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  27
ottobre 2016  recante  procedure  e  modalita'  di  erogazione  delle
prestazioni del Fondo per le vittime  dell'amianto  in  favore  degli
eredi  di  coloro  che  sono  deceduti   a   seguito   di   patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e' abrogato. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2022 
 
                                               Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali 
                                                              Orlando 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2796
La Redazione

Autore: La Redazione

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